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Una domanda per la dottoressa Ilaria

Ultimo Aggiornamento: 09/01/2009 11:42
08/01/2009 11:54
 
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Dottoressa,volevo sapere cosa ne pensa lei del cosiddetto segreto professionale e di quello confessionale.

Io so che alcuni stati come per esempio il Texas e il Massachussets obbligano avvocati medici e sacerdoti a riferire e denunciare alcuni reati di particolare gravita' nonostante l'invocazione del segreto , per particolari reati gravi tra i quali sono compresi anche quelli inerenti gli abusi sessuali.

In Italia e in molti stati europei e' diverso,ovviamente,dato che non c'e' tale obbligo,e' come se la tutela del segreto avesse predominanza anche a fronte di reati gravi.

Ma lei che ne pensa di tale legge e di tali differenze rispetto alla legislazione degli stati americani che ho citato,limitatamente all'argomento inerente la pedofilia?

Guardi per esempio cosa scrive un convinto sostenitore cattolico :
"La confessione sacramentale viene fatta a Dio. Il sacerdote è solo un medium e, durante il sacramento, agisce in persona di Cristo, le cose apprese in confessione, quindi, non possono essere rivelate a nessuno, nemmeno per salvare una vita umana." (da freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=8211343&p=1 )

Un'altro convinto sostiene quanto segue:
"Come pare evidente, sebbene la confessione pubblica sia fattibile, non è possibile dire che la confessione segreta sia una sovrastruttura. Qualora venga scelta, è di diritto divino che il segreto sia mantenuto." ( da freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=8211343&p=4 )


Paolo
[Modificato da pcerini 08/01/2009 12:00]
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08/01/2009 12:22
 
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Caro Paolo, io ho partecipato a quella discussione, da me aperta fra l'altro, e i sostentori cattolici come il forista a cui alludi hanno detto che il 'segreto confesionale' non esiste solo per i preti, ma anche per avvocati, medici, ecc...

E' stato anche detto che se si togliesse il segreto confessionale i pedofili, sapendolo, non andrebbero più a confessarsi davanti al prete e quindi di fatto il problema non verrebbe risolto lo stesso perchè il prete non verrebbe nemmeno a udire i reati del pedofilo. Di conseguenza non potrebbe comunque denunciare nessuno.

Certo i discorsi fatti dal forista in questione vertono soprattutto sulla sua fede come cattolico. Però se tale fede non coza contro i principi costituzionali e le leggi dello Stato allora è lecito anche pensarla in questo modo.

Ad ogni modo anche a me interesserebbe sapere il parere della dottoressa in merito.





[Modificato da Bicchiere mezzo pieno 08/01/2009 12:23]



La verità non è qualcosa di statico ma è basata su una conoscenza progressiva, in grado di mettere in discussione anche i precedenti concetti raggiunti usando il modello del metodo scientifico
08/01/2009 12:41
 
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Re:
Bicchiere mezzo pieno, 08/01/2009 12.22

E' stato anche detto che se si togliesse il segreto confessionale i pedofili, sapendolo, non andrebbero più a confessarsi davanti al prete e quindi di fatto il problema non verrebbe risolto lo stesso perchè il prete non verrebbe nemmeno a udire i reati del pedofilo. Di conseguenza non potrebbe comunque denunciare nessuno.


Questo e' insignificante,le mere supposizioni logiche come quella da te rilevata atte a giustificare il mantenimento di un requisito giuridico e' solo un torto e un'ostacolo all'attuazione di forme di tutela giuridica che vanno in direzione della difesa dei minori,non si tratta percio' di risolvere un problema dal punto di vista sociale o politico quanto quello di rafforzare le tutele per i minori,e il segreto confessionale e' solo un'ostacolo in piu',visti i numerosi casi e i numerosi fatti finora verificati,e percio',semmai,il segreto invocato per i reati di pedofilia e' un problema in piu'.

Certo i discorsi fatti dal forista in questione vertono soprattutto sulla sua fede come cattolico.

Ah,certo,la fede,sopratutto....


[Modificato da pcerini 08/01/2009 12:47]
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Re:
pcerini, 08/01/2009 11.54:

Dottoressa,volevo sapere cosa ne pensa lei del cosiddetto segreto professionale e di quello confessionale.

Io so che alcuni stati come per esempio il Texas e il Massachussets obbligano avvocati medici e sacerdoti a riferire e denunciare alcuni reati di particolare gravita' nonostante l'invocazione del segreto , per particolari reati gravi tra i quali sono compresi anche quelli inerenti gli abusi sessuali.

In Italia e in molti stati europei e' diverso,ovviamente,dato che non c'e' tale obbligo,e' come se la tutela del segreto avesse predominanza anche a fronte di reati gravi.

Ma lei che ne pensa di tale legge e di tali differenze rispetto alla legislazione degli stati americani che ho citato,limitatamente all'argomento inerente la pedofilia?

Guardi per esempio cosa scrive un convinto sostenitore cattolico :
"La confessione sacramentale viene fatta a Dio. Il sacerdote è solo un medium e, durante il sacramento, agisce in persona di Cristo, le cose apprese in confessione, quindi, non possono essere rivelate a nessuno, nemmeno per salvare una vita umana." (da freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=8211343&p=1 )

Un'altro convinto sostiene quanto segue:
"Come pare evidente, sebbene la confessione pubblica sia fattibile, non è possibile dire che la confessione segreta sia una sovrastruttura. Qualora venga scelta, è di diritto divino che il segreto sia mantenuto." ( da freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=8211343&p=4 )


Paolo




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OTTIMA DOMANDA!!!!!
Ti suggerirei di cambiare il titolo della discussione per sapere cosa pensano anche gli altri utenti!
Il problema del segreto confessionale, era stato trattato già nel sito dell'Associazione Prometeo (di cui ti riporto articolo), e ricordo bene come nel mese di giugno scorso, nella discussione a Montecitorio sul nuovo disegno di legge per la pedofilia, anche l'Onorevole Luca Barbareschi aveva posto l'attenzione su questa problematica.
A mio modesto parere, sia il segreto professionale, che quello confessionale, non dovrebbero essere ammessi per determinate tipologie di reati.
Chi viene a conoscenza di violenze, abusi o omicidi, diventa in un certo qualmodo COMPLICE dell'autore di reato!
Ricordo la storia di Padre Cappelletto (Ricostruttori della Preghiera), che avrebbe, secondo quanto dichiarato da Don Bertagna (PEDOFILO), accolto la sua confessione ma mai denunciato il fatto, facendo così continuare gli abusi all'interno della comunità dal sedicente sacerdote......
NO PAOLO, NON SONO PER NULLA D'ACCORDO!!!!!!!!!!

Ilaria

Il rapporto fra legge statale e diritto canonico.

Numerosi sacerdoti e alti prelati del clero cattolico e protestante, in America e in Europa, sono stati soggetti di denunce penali da parte di vittime di abusi sessuali.
Il diritto canonico prevede una normativa apposita che teoricamente dovrebbe essere segreta; la parte di codice canonico interessata non è pubblicata insieme al resto delle leggi della Chiesa.

È previsto l'insediamento nella diocesi interessata di un tribunale ad hoc presieduto dal vescovo e composto di soli sacerdoti esperti di diritto canonico (non di avvocati rotali laici). Le sedute sono a porte chiuse e gli atti del processo secretati. Quando s'insedia il tribunale, da Roma arriva la normativa che per questo motivo è reperibile senza gravi difficoltà.

Il secondo grado "di appello" è presso l'ex-Santo Uffizio a Roma. Nel caso di confessione o provata colpevolezza, è previsto il trasferimento del sacerdote/prelato ad altra parrocchia o, nei casi più conclamati, ad altra mansione non sacerdotale, che equivale a una sospensione a divinis, evitata formalmente.

Il principio che informa la legislazione è l'indipendenza del diritto canonico da quello penale degli Stati in cui è compiuto il reato: il tribunale non ha il diritto e normalmente non chiede al colpevole di denunciarsi (costituirsi) e subire anche un processo da parte dello Stato.

Gli Stati laici riconoscono in base allo stesso principio l'autonomia del diritto canonico come la legittimità del segreto confessionale e non sottopongono a processo quanti (sacerdoti e vescovi) erano a conoscenza di pedofilia o altri reati penali e non li hanno denunciati.

Analogamente chi ha commesso l'atto di pedofilia, non subirà ulteriori sanzioni per aver subito un processo canonico, senza essersi costituito presso l'autorità statale. Nè lo Stato pretende provvedimenti nei confronti del reo da parte dell'autorità ecclesiastica nel caso in cui abbiamo confermato in via definitiva (con sentenza di Cassazione) l'esistenza del reato e della colpa.

Per la dottrina la pedofilia è un peccato mortale, che tuttavia può essere perdonato con il sacramento della confessione, senza l'obbligo di istruire un tribunale ecclesiastico. Ciò rende scarsa l'informazione all'interno delle stesse diocesi e difficile il controllo da parte degli alti prelati su simili situazioni.

La legge italiana punisce la pedofilia con il carcere a regime duro secondo il regime previsto dall'art.41/bis. Ormai da 10 anni, viene periodicamente riproposto il tema della castrazione chimica, un trattamento farmacologico che dovrebbe dissuadere il pedofilo da recidive eliminando la libido connessa all'atto violento.
L'organizzazione mondiale della sanità classifica la pedofilia fra le malattie senza escludere una responsabilità penale nell'atto.

Massimiliano Frassi





[Modificato da Ilaria M. 08/01/2009 12:43]
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08/01/2009 13:21
 
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non si tratta percio' di risolvere un problema dal punto di vista sociale o politico quanto quello di rafforzare le tutele per i minori,e il segreto confessionale e' solo un'ostacolo in piu',visti i numerosi casi e i numerosi fatti finora verificati,e percio',semmai,il segreto invocato per i reati di pedofilia e' un problema in piu'.



Ma allora anche il segreto professionale di medici e avvocati dovrebbe essere rivisto, giacchè anche questo può essere un ostacolo nei confronti della tutela dei minori, non credi?
Se la metti così allora sono d'accordo con te. Per reati gravi come la pedofilia dovrebbe essere tolto i diritti del segreto professionale e confessionale.

Si tratterebbe di un altro passo in più per la rivendicazione dei diritti umani fondamentali dei più deboli; e chi più di un bambino innocente è debole?




La verità non è qualcosa di statico ma è basata su una conoscenza progressiva, in grado di mettere in discussione anche i precedenti concetti raggiunti usando il modello del metodo scientifico
08/01/2009 13:51
 
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Art. 200 c. p.:
Segreto professionale.

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:

a) i ministri di confessioni religiose (8 Cost.) i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;

b) gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici ed i notai;

c) i medici ed i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;

d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre, determinata dal segreto professionale.

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione rese da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata ordina che il testimone deponga.

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.

Art. 116. Il Medico e gli altri membri dell’ équipe sanitaria sono esenti dall’ obbligo di mantenere il segreto professionale nelle seguenti circostanze:

a)Quando agiscono da periti presso una compagnia di assicurazioni: le loro relazioni devono rispettare le regole del segreto professionale dovendo trasmetterle a mezzo busta chiusa al responsabile dell’ azienda, il quale a sua volta ha gli stessi obblighi di segretezza professionale.

b)Quando autorità competente ordina al professionista il riconoscimento dello stato fisico o mentale di una persona.

c) Quando occorre effettuare perizie o autopsie di carattere medico legale nell’ ambito giudiziario di competenza o quando sia necessario l’ intervento del professionista per evitare un errore giudiziario.

d)Quando agiscono da funzionari della sanità o quando devono denunciare malattie infettive e contagiose.

e)Con il rilascio, da parte del medico, del Certificato di morte.

f) Per la propria difesa di fronte a domanda per danno colposo nell’ esercizio della professione oppure quando vi è obbligo di deporre quale testimone presso un tribunale giudiziario.

g)Quando denuncia crimini da lui conosciuti attraverso l’ esercizio della professione, secondo quanto previsto dal Codice Penale, ad eccezione dei crimini di istanza privata di cui al predetto Codice

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Re:
NewWorldOne, 08/01/2009 13.51:

Art. 200 c. p.:
Segreto professionale.

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:

a) i ministri di confessioni religiose (8 Cost.) i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;

b) gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici ed i notai;

c) i medici ed i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;

d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre, determinata dal segreto professionale.

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione rese da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata ordina che il testimone deponga.

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.

Art. 116. Il Medico e gli altri membri dell’ équipe sanitaria sono esenti dall’ obbligo di mantenere il segreto professionale nelle seguenti circostanze:

a)Quando agiscono da periti presso una compagnia di assicurazioni: le loro relazioni devono rispettare le regole del segreto professionale dovendo trasmetterle a mezzo busta chiusa al responsabile dell’ azienda, il quale a sua volta ha gli stessi obblighi di segretezza professionale.

b)Quando autorità competente ordina al professionista il riconoscimento dello stato fisico o mentale di una persona.

c) Quando occorre effettuare perizie o autopsie di carattere medico legale nell’ ambito giudiziario di competenza o quando sia necessario l’ intervento del professionista per evitare un errore giudiziario.

d)Quando agiscono da funzionari della sanità o quando devono denunciare malattie infettive e contagiose.

e)Con il rilascio, da parte del medico, del Certificato di morte.

f) Per la propria difesa di fronte a domanda per danno colposo nell’ esercizio della professione oppure quando vi è obbligo di deporre quale testimone presso un tribunale giudiziario.

g)Quando denuncia crimini da lui conosciuti attraverso l’ esercizio della professione, secondo quanto previsto dal Codice Penale, ad eccezione dei crimini di istanza privata di cui al predetto Codice





Grazie per lo spunto....
Non volevo avvalermi di uno strumento tanto IMPORTANTE quale il CODICE PENALE nella discussione sulla Pedofilia, FINALMENTE QUALCUNO MI DA' LO SPUNTO PER FARLO!!!!!!!!!!!!!
Visto e considerato che PURTROPPO in Italia l'art. 200 del c.p. cita in merito al Segreto professionale:

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:

a) i ministri di confessioni religiose (8 Cost.) i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;

b) gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici ed i notai;


...detto ciò, non sono IO a "giocare con i balocchi", ma chi, non conosce il CODICE DI PROCEDURA!!!!!!!!!!!!!!!!
OPPORTUNA UNA LETTURA DELLA CARTA SUI DIRITTI DEI MINORI.......
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08/01/2009 19:27
 
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A mio modesto parere, sia il segreto professionale, che quello confessionale, non dovrebbero essere ammessi per determinate tipologie di reati.



Concordo con Ilaria,
tra questi metto in primis i reati di pedofilia, le violenze fisiche e psicologiche, maltrattamenti a bambini e adulti, e sono a favore della castrazione chimica.






Nounou
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Il cuore ha delle ragioni che la ragione non conosce.
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Re:
@nounou@, 08/01/2009 19.27:


A mio modesto parere, sia il segreto professionale, che quello confessionale, non dovrebbero essere ammessi per determinate tipologie di reati.



Concordo con Ilaria,
tra questi metto in primis i reati di pedofilia, le violenze fisiche e psicologiche, maltrattamenti a bambini e adulti, e sono a favore della castrazione chimica.





Copio col bisturi in mano!!!!

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08/01/2009 20:28
 
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Ma la castrazione chimica, può modificare un assetto mentale?
secondo me no, per lo meno non da sola
per estirpare il cancro della pedofilia nei pedofili
o li si ammazza a sangue
e il che mi pare una cazzata
o si formano degli organi competenti in grado di sorvegliarli a vita dopo aver pagato per i loro crimini ovviamete

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08/01/2009 20:39
 
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Re:
Guarda Bikki son tutte cavolate
ma dov'è lo scemo che va a confessarsi
o va da uno psicologo
raccontando la sua orribile malattia sessuale
sapendo che questi è obbligato dalla legge
a segnalare il suo nominativo con le peculiarità sessuali che si ritrova
bisogna essere proprio dei pirla e non ce ne sono molti,
i pedofili sono tutto tranne che dei pirla,
ma come si fa a pensare una cosa del genere,
chi combatte la pedofilia deve essere piu furbo del pedofilo
non puo essere piu pirla susa il francesismo
ma a volte credo che in certe discussioni si tenda ad allontanarsi proprio dal problema
invece a te ti faccio i complimenti per l'arguzia e l'intelligenza dei quesiti posti
un bacio

ciao

Bicchiere mezzo pieno, 08/01/2009 13.21:


non si tratta percio' di risolvere un problema dal punto di vista sociale o politico quanto quello di rafforzare le tutele per i minori,e il segreto confessionale e' solo un'ostacolo in piu',visti i numerosi casi e i numerosi fatti finora verificati,e percio',semmai,il segreto invocato per i reati di pedofilia e' un problema in piu'.



Ma allora anche il segreto professionale di medici e avvocati dovrebbe essere rivisto, giacchè anche questo può essere un ostacolo nei confronti della tutela dei minori, non credi?
Se la metti così allora sono d'accordo con te. Per reati gravi come la pedofilia dovrebbe essere tolto i diritti del segreto professionale e confessionale.

Si tratterebbe di un altro passo in più per la rivendicazione dei diritti umani fondamentali dei più deboli; e chi più di un bambino innocente è debole?





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08/01/2009 20:44
 
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Re:
helenhelen, 08/01/2009 20.28:

Ma la castrazione chimica, può modificare un assetto mentale?
secondo me no, per lo meno non da sola
per estirpare il cancro della pedofilia nei pedofili
o li si ammazza a sangue
e il che mi pare una cazzata
o si formano degli organi competenti in grado di sorvegliarli a vita dopo aver pagato per i loro crimini ovviamete





la castrazione chimica ha un effetto temporaneo infatti, si dovrebbe lavorare in contemparanea sulla personalità del soggetto.
In America so che il trattamento è volontario.






Nounou
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Il cuore ha delle ragioni che la ragione non conosce.
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Re: Re:
@nounou@, 08/01/2009 20.44:




la castrazione chimica ha un effetto temporaneo infatti, si dovrebbe lavorare in contemparanea sulla personalità del soggetto.
In America so che il trattamento è volontario.




appunto,
ed è un lavoro che durerà per lo meno quanto la vita del soggetto pedofilo,
come un tossicodipendente, o come un alcolista senza voler sminuire la gravità della pedofilia, è un esempio,
gli alcolisti restano alcolisti tutta la vita benchè sotto controllo
volontario di se stessi o come fanno nelle loro terapie di gruppo che si controllano vicendevolmente, anche se non berranno più per tutta la vita, perchè consapevoli che la loro è una malattia dell'anima, sanno che la tentazione è sempre in agguato. La volonta e la consapevolezza ne sono quindi alla base
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Ma la castrazione chimica, può modificare un assetto mentale?
secondo me no, per lo meno non da sola
per estirpare il cancro della pedofilia nei pedofili
o li si ammazza a sangue
e il che mi pare una cazzata
o si formano degli organi competenti in grado di sorvegliarli a vita dopo aver pagato per i loro crimini ovviamete



A mio parere eliminare l'istinto tramite soppressione chimica è fondamentale... che non sia l'UNICA cosa da fare per recuperare un pedofilo è ovvio, servono dei seri supporti psicoterapeutici, ma le perversioni sono alimentate innanzi tutto dalla capacità del nostro cervello di identificare il gesto come gratificante, e ovviamente se non si elimina (o perlomeno, si limita) questo meccanismo di ricompensa, lavorare sul resto è come buttare l'acqua fuori dalla barca senza aver chiuso la falla.

Circa l'argomento proprio del thread, le cose importanti sono già state dette, restano soltanto le opinioni, e io per dire la mia menzionerò a memoria (ergo a spanne) una frase tratta da una battuta dello psichiatra di Basic Instinct, che descrive a mio parere il funzionamento ideale del segreto professionale:

"Quello che lei dice qui, e che riguarda il passato, qualunque cosa sia, resta fra me e lei. Non esce da questa stanza. Ma se lei un giorno mi dovesse dire che ha intenzione di uccidere una persona... e se io, parlando con lei, mi convincessi che lei ha davvero intenzione di farlo... allora sì, potrei denunciarla alla polizia."
[Modificato da Rainboy 09/01/2009 11:39]
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Re:


"Quello che lei dice qui, e che riguarda il passato, qualunque cosa sia, resta fra me e lei. Non esce da questa stanza. Ma se lei un giorno mi dovesse dire che ha intenzione di uccidere una persona... e se io, parlando con lei, mi convincessi che lei ha davvero intenzione di farlo... allora sì, potrei denunciarla alla polizia."




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