pcerini, 08/01/2009 11.54:
Dottoressa,volevo sapere cosa ne pensa lei del cosiddetto segreto professionale e di quello confessionale.
Io so che alcuni stati come per esempio il Texas e il Massachussets obbligano avvocati medici e sacerdoti a riferire e denunciare alcuni reati di particolare gravita' nonostante l'invocazione del segreto , per particolari reati gravi tra i quali sono compresi anche quelli inerenti gli abusi sessuali.
In Italia e in molti stati europei e' diverso,ovviamente,dato che non c'e' tale obbligo,e' come se la tutela del segreto avesse predominanza anche a fronte di reati gravi.
Ma lei che ne pensa di tale legge e di tali differenze rispetto alla legislazione degli stati americani che ho citato,limitatamente all'argomento inerente la pedofilia?
Guardi per esempio cosa scrive un convinto sostenitore cattolico :
"La confessione sacramentale viene fatta a Dio. Il sacerdote è solo un medium e, durante il sacramento, agisce in persona di Cristo, le cose apprese in confessione, quindi, non possono essere rivelate a nessuno, nemmeno per salvare una vita umana." (da
freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=8211343&p=1 )
Un'altro convinto sostiene quanto segue:
"Come pare evidente, sebbene la confessione pubblica sia fattibile, non è possibile dire che la confessione segreta sia una sovrastruttura. Qualora venga scelta, è di diritto divino che il segreto sia mantenuto." ( da
freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=8211343&p=4 )
Paolo
OTTIMA DOMANDA!!!!!
Ti suggerirei di cambiare il titolo della discussione per sapere cosa pensano anche gli altri utenti!
Il problema del segreto confessionale, era stato trattato già nel sito dell'Associazione Prometeo (di cui ti riporto articolo), e ricordo bene come nel mese di giugno scorso, nella discussione a Montecitorio sul nuovo disegno di legge per la pedofilia, anche l'Onorevole Luca Barbareschi aveva posto l'attenzione su questa problematica.
A mio modesto parere, sia il segreto professionale, che quello confessionale, non dovrebbero essere ammessi per determinate tipologie di reati.
Chi viene a conoscenza di violenze, abusi o omicidi, diventa in un certo qualmodo COMPLICE dell'autore di reato!
Ricordo la storia di Padre Cappelletto (Ricostruttori della Preghiera), che avrebbe, secondo quanto dichiarato da Don Bertagna (PEDOFILO), accolto la sua confessione ma mai denunciato il fatto, facendo così continuare gli abusi all'interno della comunità dal sedicente sacerdote......
NO PAOLO, NON SONO PER NULLA D'ACCORDO!!!!!!!!!!
Ilaria
Il rapporto fra legge statale e diritto canonico.
Numerosi sacerdoti e alti prelati del clero cattolico e protestante, in America e in Europa, sono stati soggetti di denunce penali da parte di vittime di abusi sessuali.
Il diritto canonico prevede una normativa apposita che teoricamente dovrebbe essere segreta; la parte di codice canonico interessata non è pubblicata insieme al resto delle leggi della Chiesa.
È previsto l'insediamento nella diocesi interessata di un tribunale ad hoc presieduto dal vescovo e composto di soli sacerdoti esperti di diritto canonico (non di avvocati rotali laici). Le sedute sono a porte chiuse e gli atti del processo secretati. Quando s'insedia il tribunale, da Roma arriva la normativa che per questo motivo è reperibile senza gravi difficoltà.
Il secondo grado "di appello" è presso l'ex-Santo Uffizio a Roma. Nel caso di confessione o provata colpevolezza, è previsto il trasferimento del sacerdote/prelato ad altra parrocchia o, nei casi più conclamati, ad altra mansione non sacerdotale, che equivale a una sospensione a divinis, evitata formalmente.
Il principio che informa la legislazione è l'indipendenza del diritto canonico da quello penale degli Stati in cui è compiuto il reato: il tribunale non ha il diritto e normalmente non chiede al colpevole di denunciarsi (costituirsi) e subire anche un processo da parte dello Stato.
Gli Stati laici riconoscono in base allo stesso principio l'autonomia del diritto canonico come la legittimità del segreto confessionale e non sottopongono a processo quanti (sacerdoti e vescovi) erano a conoscenza di pedofilia o altri reati penali e non li hanno denunciati.
Analogamente chi ha commesso l'atto di pedofilia, non subirà ulteriori sanzioni per aver subito un processo canonico, senza essersi costituito presso l'autorità statale. Nè lo Stato pretende provvedimenti nei confronti del reo da parte dell'autorità ecclesiastica nel caso in cui abbiamo confermato in via definitiva (con sentenza di Cassazione) l'esistenza del reato e della colpa.
Per la dottrina la pedofilia è un peccato mortale, che tuttavia può essere perdonato con il sacramento della confessione, senza l'obbligo di istruire un tribunale ecclesiastico. Ciò rende scarsa l'informazione all'interno delle stesse diocesi e difficile il controllo da parte degli alti prelati su simili situazioni.
La legge italiana punisce la pedofilia con il carcere a regime duro secondo il regime previsto dall'art.41/bis. Ormai da 10 anni, viene periodicamente riproposto il tema della castrazione chimica, un trattamento farmacologico che dovrebbe dissuadere il pedofilo da recidive eliminando la libido connessa all'atto violento.
L'organizzazione mondiale della sanità classifica la pedofilia fra le malattie senza escludere una responsabilità penale nell'atto.
Massimiliano Frassi
[Modificato da Ilaria M. 08/01/2009 12:43]