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“UN’OTTIMA NOTIZIA PER TUTTI I DIMESSI - DISSOCIATI - DISASSOCIATI”

Ultimo Aggiornamento: 26/01/2007 08:46
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15/11/2006 16:30
 
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NOTA IMPORTANTE – Con il massimo rispetto per gli amministratori/moderatori Claudio CAVA, Claudio BUTRICHI, Topsy, Andrea SPIRITO LIBERO e Rino JUSTEE, questo messaggio avrei preferito postarlo sul forum principale di InfotdGeova LiberaMente in segno di concreto e fattivo apprezzamento per l’eccellente pluriennale lavoro del suo eccellente titolare il Sig. Achille LORENZI di Tione di Trento.

Mi scuso della opportuna precisazione ma, finché il ‘boss’ (lo scrivo in senso affettuoso!) che si nasconde dietro il Nickname di BERESCITTE non avrà il coraggio di assumersi fino in fondo tutte le sue responsabilità, sia positive che negative, nei confronti del malcapitato Luigi FALLACARA (così come è già avvenuto con Marco PICCIONI e con ANGELO 35), mio malgrado, sarò costretto a scrivere altrove!.

Ad ogni buon conto, nel rispetto della accentuata sensibilità della Sig.ra Topsy e di altri foristi un po’ troppo scrupolosi, provvederò a pubblicare copia integrale del presente messaggio, completo di tutti i nomi e cognomi qui oscurati, sul sito liberale del nostro amico forista Pino LUPO.
******


Scritto da: Luigi Fallacara, colonna portante del “Centro Studi Vitale-Fallacara-Piccioni”, mar 14/11/2006 20.41
freeforumzone.leonardo.it/viewmessaggi.aspx?f=84889&...



Nel Ministero del Regno di gennaio 2007 c'è un annuncio speciale sulla questione dell'articolo 5 che ti riporto testualmente:

-----------------------------------------------------------------
Cosa significa dimettersi da socio aderente della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova (Congregazione Centrale)?

La parte visibile dell'organizzazione di Geova opera come comunità cristiana o associazione di fratelli. (1 Piet. 2:17)

Per facilitare il compito di provvedere alla cura dei bisogni spirituali delle congregazioni, sono stati costituiti degli enti giuridici che rappresentano la parte visibile dell'organizzazione di Geova.

Nel nostro paese questo ente è la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, con sede a Roma, che in Italia costituisce "l'organo direttivo della Confessione" dei Testimoni di Geova (Articolo 6 dello Statuto).

Essa fa parte degli averi sui quali Gesù ha costituito lo schiavo fedele e discreto. (Matt. 24:47)

In Italia, tutti i proclamatori che sì battezzano diventano soci "aderenti" di questo ente in virtù del loro battesimo; il numero dei soci con diritto di voto è invece limitato a pochi.

Tutti i soci aderenti della Congregazione Centrale sono membri battezzati di una congregazione locale (o di una circoscrizione) e, viceversa, tutti i membri battezzati delle congregazioni sono soci aderenti della Congregazione Centrale.

Pertanto, chi si dimette da socio della Congregazione Centrale cessa automaticamente di essere membro della congregazione locale e della parte visibile dell'organizzazione di Geova, e noi rispetteremo la sua decisione di non essere più testimone di Geova.
-----------------------------------------------------------------

Vito, che ne pensi? Sappi che al tuo parere ci tengo molto.

Luigi



******


Carissimo Luigi,

Sei terrribbbileee!
Infatti, tanto tuonò che piovve!.

E’ evidente che, prima ancora di avviare la nota causa civile che, di comune accordo, hai affidato allo Studio Legale dei Proff. Avv.ti Franco e Nicola CIPRIANI, il Sig. Roberto FRANCESCHETTI (e tutti gli altri ANGELI BRICCONI che lo circondano e sorreggono fino alla morte), temendo il peggio, te l’hanno già data vinta!.

Per i non addetti ai lavori, infatti, è opportuno precisare che detta causa è finalizzata:

A) all’accertamento definitivo, in via di principio (Artt. 2 ss. Cost.), dell’assoluta illegalità del “MICIDIALE OSTRACISMO PERENNE E ASSOLUTO” conseguente alle altrettanto illegali (e perciò gravissime) “VIOLAZIONI SISTEMATICHE DEI DIRITTI UMANI FONDAMENTALI” perpetrate quotidianamente in ognuna delle oltre centomila congregazioni dei ‘cristiani’ Testimoni di Geova di tutto il mondo da un manipolo di impostori (‘falsi cristiani’ e ‘falsi testimoni di Geova’) che, a livello internazionale, fanno capo a Gerrit LOSCH e Samuel HERD!.

B) al riconoscimento, pieno ed effettivo, del diritto soggettivo perfetto al risarcimento di tutti i danni, materiali e morali, subiti e subendi a causa e per effetto del comportamento illegale dei vertici spiritualmente (e non solo!) corrotti dell'Ente giuridico CCT/WTS!.

Nonostante l’apparente ambiguità del messaggio (ricorda Luigi: esattamente come il Vaticano, per principio e/o per ‘ragion di stato’, la CCT/WTS non può chiedere scusa!), se confermato nella sua interezza, l’annuncio ‘speciale’ innanzi trascritto significa una sola cosa: “DA ORA IN AVANTI RISPETTEREMO LA DECISIONE DI CHI SI DIMETTE DA SOCIO ADERENTE/EFFETTIVO DELLA CONGREGAZIONE CENTRALE”.

Nel Nome di Geova dichiaro: finalmente!.

La puntualizzazione affidata alla seguente locuzione: “CHI SI DIMETTE DA SOCIO (ADERENTE/EFFETTIVO, ndr) DELLA CONGREGAZIONE CENTRALE CESSA AUTOMATICAMENTE DI ESSERE MEMBRO DELLA CONGREGAZIONE LOCALE E DELLA PARTE VISIBILE DELL'ORGANIZZAZIONE DI GEOVA” è un ininfluente corollario perché rappresenta un presupposto fondamentale dello stesso atto delle dimissioni volontarie.

Diversamente, invece, la indebita conclusione affidata alle seguenti parole: “NOI RISPETTEREMO LA SUA DECISIONE DI NON ESSERE PIÙ TESTIMONE DI GEOVA” rappresenta una inammissibile ‘petizione di principio’ che viola in maniera plateale i principi generali di libertà di pensiero e di coscienza chiaramente evidenziati negli Artt. 18-20 della più volte richiamata Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Artt. 19 ss. Costituzione della Repubblica italiana, 9 ss. Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nello stesso Art. 5 Statuto CCT/WTS che ne rappresenta una periferica manifestazione, e di cui si trova traccia in tutte le leggi fondamentali di tutti gli stati del mondo, ivi inclusi e non esclusi i paesi del terzo e quarto mondo!.

Via ai festeggiamenti, pertanto!.

Con immutata stima e simpatia per le ‘dilette sorelle’ SandraN, Damaride, F.ebe, … e per tutti gli Angeli/Bricconi, in gonnella e non, che, scandalosamente, si stanno accanendo oltre ogni limite di umana decenza nei confronti del malcapitato Emo/Marco Piccioni!.

Ad malora!.

Vito Pucci



Modificato da ednaservice 15/11/2006 16.33
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Re:

Scritto da: ednaservice 15/11/2006 16.30
NOTA IMPORTANTE

Nel Ministero del Regno di gennaio 2007 c'è un annuncio speciale sulla questione dell'articolo 5 che ti riporto testualmente:

-----------------------------------------------------------------
Cosa significa dimettersi da socio aderente della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova (Congregazione Centrale)?

La parte visibile dell'organizzazione di Geova opera come comunità cristiana o associazione di fratelli. (1 Piet. 2:17)

Per facilitare il compito di provvedere alla cura dei bisogni spirituali delle congregazioni, sono stati costituiti degli enti giuridici che rappresentano la parte visibile dell'organizzazione di Geova.

Nel nostro paese questo ente è la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, con sede a Roma, che in Italia costituisce "l'organo direttivo della Confessione" dei Testimoni di Geova (Articolo 6 dello Statuto).

Essa fa parte degli averi sui quali Gesù ha costituito lo schiavo fedele e discreto. (Matt. 24:47)

In Italia, tutti i proclamatori che sì battezzano diventano soci "aderenti" di questo ente in virtù del loro battesimo; il numero dei soci con diritto di voto è invece limitato a pochi.

Tutti i soci aderenti della Congregazione Centrale sono membri battezzati di una congregazione locale (o di una circoscrizione) e, viceversa, tutti i membri battezzati delle congregazioni sono soci aderenti della Congregazione Centrale.

Pertanto, chi si dimette da socio della Congregazione Centrale cessa automaticamente di essere membro della congregazione locale e della parte visibile dell'organizzazione di Geova, e noi rispetteremo la sua decisione di non essere più testimone di Geova.
-----------------------------------------------------------------









Non capisco cosa possa centrare l'essere SOCIO con l'essere Testimone di Geova!! Il Testimone di Geova lo è sempre, in tutti i momenti della sua vita, con o senza Ente societario! Io mi voglio sentire Testimone ma non socio di un Ente che non mi ha avvertito che ne diventavo socio, che dovrei fare quindi? Il mio è un discorso ipotetico, ma mi metto nei panni di chi voleva rimanere Testimone ma non socio, non è forse una presa in giro?
Non capisco queste cadute di stile.
Spero che qualcuno sappia farmi capire lo scopo di simili decisioni prese dall'alto.
Modificato da genesis2000 15/11/2006 17.16



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"Mi chiamo Massimo e avrò la mia vendetta.
In questa vita o nell'altra."
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16/11/2006 00:02
 
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Per VITO

Mi scuso della opportuna precisazione ma, finché il ‘boss’ (lo scrivo in senso affettuoso!) che si nasconde dietro il Nickname di BERESCITTE non avrà il coraggio di assumersi fino in fondo tutte le sue responsabilità, sia positive che negative, nei confronti del malcapitato Luigi FALLACARA (così come è già avvenuto con Marco PICCIONI e con ANGELO 35), mio malgrado, sarò costretto a scrivere altrove!.



Scusa VITO: Ma di quali responsabilità dovrebbe assumersi Berescitte nei confronti di LUIGI????

Perchè cosa è stato fatto nei confronti di Piccioni e Angelo 35?

E' successo che Berescitte & Co. hanno sbagliato nei confronti di Piccioni ed Angelo? O ci sono state delle motivazioni che poi sono state rivalutate per dei buoni motivi?

Chi Ti impedisce di scrivere su INFOTDGEOVA se non te stesso?

Mi sbaglio. o tu stesso ti sei dimesso?

E perchè continui a dire che sei costretto a non scrivere su INFOTDGEOVA??

Chi sarebbe questo Cattivone che ti costringerebbe a non scrivere?

Perchè continui a fare questa mal informazione? Perchè devi parlar male di chi non si è comportato male?


PS Ovviamente mi aspetto risposte dirette alle sopra elencate domande, senza divagazioni o giri di parole!

Ciao
Gabry


Modificato da gabriele traggiai 16/11/2006 0.04
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16/11/2006 01:44
 
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Caro Vito,
Credo, che il contenuto del Ministero del Regno di gennaio 2007, voglia chiarire una questione che ormai circola in tutte le congregazioni d'Italia.
Si tratta del fatto che tutti i testimoni di Geova, in Italia, che si sono battezzati dal 1986 in poi, diventano soci aderenti dell'ente giuridico della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, con sede a Roma, che in Italia costituisce "l'organo direttivo della Confessione" dei Testimoni di Geova (Articolo 6 dello Statuto).
Questa affermazione è clamorosa, perchè mai era stata fatta, prima d'ora, così ufficialmente, questa ammissione.
Pochi sanno che i 10 membri del Corpo Direttivo si sono dimessi dagli enti giuridici per dedicarsi completamente ai bisogni spirituali della comunità mondiale dei tdG.
A loro non è scattato nessun provvedimento discriminatorio.
Mentre, invece, chi, oggi, si dimette da questo ente giuridico, non viene più identificato come testimone di Geova.
Penso che la Betel di Roma abbia dovuto scrivere a malincuore questo annuncio, per cercare di dare delle spiegazioni a quanti già sapevano, da altre fonti, queste informazioni.
Si tratta, però, di un annuncio posto in termini sciagurati, per la ragione che trasuda di forti contraddizioni, non solo, ma viene presentato come se fosse tutto scontato.
Molti si chiederanno: "Ma io non sapevo di essere socio aderente di un ente giuridico"!
A questo punto, molti si porranno, con sospetto, una domanda: "Come mai non sono stato informato di questa cosa?"
Ma per fare in modo che nessuno obbietti o polemizzi più di tanto, la Betel di Roma, conclude che chi si dimette non verrà più considerato un testimone di Geova.
Questo, sarà sufficiente a mettere a posto questa grave mancanza di informazione disonesta e scorretta?
O è un ulteriore ammissione di non essere stati chiari con gli ignari aderenti?
Certamente, Vito Pucci, ha contribuito non poco a far conoscere alla sfera dei fuoriusciti e dei tdG attivi ed inattivi, la procedura statutaria dell'articolo 5.
In primavera, con tutta probabilità, ci sarà la sentenza sulla causa di Vito Pucci che segnerà un precedente importante sulla questione della discriminazione e della violazione dei Diritti Fondamentali dell'Uomo.
C'è ancora molto da dire e da considerare, ma voglio prima leggere le altre opinioni che chi vuole può esprimere.
Saluti
Pino



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16/11/2006 11:32
 
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Soci o non soci – discriminazione o meno
Vorrei offrire le mie riflessioni in merito a due commenti fatti da Pino.

1. Chi sono i soci aderenti della CCTdG

Pino scrive:
“tutti i testimoni di Geova, in Italia, che si sono battezzati dal 1986 in poi, diventano soci aderenti dell'ente giuridico della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, con sede a Roma, che in Italia costituisce "l'organo direttivo della Confessione" dei Testimoni di Geova (Articolo 6 dello Statuto).”

Mia riflessione:
indipendentemente da interpretazioni legali da discutere in un aula di tribunale, sembrerebbe, dalle conclusioni di Pino, che solo coloro che si sono battezzati in Italia dal 1986 sono realmente “soci aderenti”.
Il che escluderebbe coloro che si sono battezzati prima del 1986, o che, benché risiedono ora sul territorio nazionale italiano, si sono battezzati all'estero, non essendo questi sotto la giurisdizione italiana dell’ente legale dei TdG nazionale al tempo del loro battesimo.
La realtà invece suggerisce, a mio umile avviso, che l’ente legale CCTdG considera “socio aderente” tutti i testimoni di Geova viventi sul territorio nazionale italiano.

2. Da cosa si sono dimessi i membri del CD?

Pino scrive:
“Pochi sanno che i 10 membri del Corpo Direttivo si sono dimessi dagli enti giuridici per dedicarsi completamente ai bisogni spirituali della comunità mondiale dei tdG.
A loro non è scattato nessun provvedimento discriminatorio.
Mentre, invece, chi, oggi, si dimette da questo ente giuridico, non viene più identificato come testimone di Geova.”

Mia riflessione:
Affermazioni del genere sono state già fatte in passato, creando confusione circa la natura delle dimissioni dei membri del CD.

Avevo già spiegato questo punto sul sito InfoTdGeova.
Per chi volesse seguire in dettaglio il confronto, vedi:
freeforumzone.leonardo.it/viewmessaggi.aspx?f=47801&idd=4395...

Voglio solo qui precisare e sottolineare che il CD allora, non si è mai dimesso da socio aderente di nessun ente legale dei TdG. Dunque, non ci si può aspettare, come conclude Pino, a nessuna specie di discriminazione, come quella riservata a coloro che si dimettono da socio aderente un ente legale come la CCTdG, la quale viene equiparata ad una semplice dissociazione.

Comunque e ad ogno modo, lo statuto della CCTdG non è identico allo statuto di nessno degli 8 enti legali americani, i quali enti legali hanno, di per se, ciascuno il proprio statuto redatto in tempi e con clausole differenti.

Riporto qui di seguito il passaggio del link indicato sopra che spiega questo aspetto:

“Ritornando alla rivista citata da Achille, la Torre di Guardia del 15 gennaio 2001, ma questa volta sotto l’articolo “Un annuncio speciale”, a pagina 31, viene riportato quanto segue:
“Il fratello Barr ha detto all’uditorio che di recente quei membri del Corpo Direttivo dei Testimoni di Geova che prestavano servizio come direttori e funzionari di tutte le società usate dallo “schiavo fedele e discreto” negli Stati Uniti si sono spontaneamente dimessi dai rispettivi consigli direttivi. Al loro posto sono stati eletti fratelli fidati appartenenti alla classe delle altre pecore.”

Vi prego di notare, cari amici, che i membri del CD si sono semplicemente dimessi, come dice bene l’articolo, “dai rispettivi consigli direttivi”. Non c’è stato e non penso ci sarà mai nessuna dimissione del CD dal ruolo di “membri” dell’Ente giuridico.”


Personalmente penso che l’annuncio speciale del Ministero del Regno incriminato sia solo una chiara messa in guardia dell’Organizzazione a coloro che, avendo udito dei dibattiti in merito alle dimissioni ai sensi dell’art.5, pensano di poter evitare la discriminazione imposta dall’esclusione.
In effetti, mi sembra più un’avvertimento alla comunità religiosa dei TdG di trattare i dimissionari dell’ente legale esattamente come vengono trattati coloro che invece, si sono realmente dimessi dai TdG, ossia ostracizzandoli.
Con questo annuncio, ormai, per tutti i TdG in Italia, un dimesso dall’ente legale non è nient’altro che un dissociato testimone di Geova, e verrà trattato nella stessa maniera.

Perciò, se si vuole realmente difendere i diritti umani fondamentali ci si dovrebbe concentrare contro l’ostracismo insegnato, non da un Ente legale, ma dall’Organizzazione dei Testimoni di Geova con a capo il Corpo Direttivo, indipendentemente dall’Organismo che quest’ultimo utilizza per propagare tale insegnamento.
Di riflesso, si difenderanno anche, e non solo o non primariamente, i diritti di coloro che si sono dimessi dall’Ente legale ai sensi dell’art. 5 dello statuto dello stesso ente.
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Re: Soci o non soci – discriminazione o meno

Scritto da: Cerebrale 16/11/2006 11.32

Perciò, se si vuole realmente difendere i diritti umani fondamentali ci si dovrebbe concentrare contro l’ostracismo insegnato, non da un Ente legale, ma dall’Organizzazione dei Testimoni di Geova con a capo il Corpo Direttivo, indipendentemente dall’Organismo che quest’ultimo utilizza per propagare tale insegnamento.
Di riflesso, si difenderanno anche, e non solo o non primariamente, i diritti di coloro che si sono dimessi dall’Ente legale ai sensi dell’art. 5 dello statuto dello stesso ente.

quoto in pieno cio che scrive Cerebrale,che è assolutamente il mio medesimo pensiero.

L'ostracismo perpetrato ai danni dei fuoriusciti e gli espulsi,è il male primario,il vero mostro da combattere.

Capisco i miei cari amici che si sono dimessi ,ma che in cuor loro si sentono in qualche maniera ancora testimoni di Geova,ma molti come del resto io,ci siamo dimessi per non subire quella gia detta e maledetta ingiustizia.
Così non è stato,e in effetti dopo mesi di riflessioni,capisco che quando i vertici di una religione riconosciuta e tutelata dallo stato,hanno pieno potere sui propi adepti,difficilmente qualcuno puo influire sulla loro decisione di mandarti via o tenerti dentro,indipendentemente se hai fatto una lettera di dimissioni dal suo ente giuridico,o ti sei dissociato dalla confessione religiosa.
Io almeno ora la penso così;se fai parte di una squadra di calcio,devi fare quello che ti dice l'allenatore.
Se reputi che non sia un buon allenatore e che non stia svolgendo il suo lavoro al meglio o peggio ancora,che ti faccia giocare in un ruolo che non è il tuo che influisce negativamente sul tuo rendimento,cosa fai?Forse cominci a fare quello che reputi giusto,oppure ti alleni come vuoi ,giochi nel ruolo più congeniale per te fregandone del potere che la societa sportiva ha dato all'allenatore?
E' inpossibile;o ti sottometti tuo malgrado alla sua direttiva,che poi magari sarà senzaltro pessima,oppure cambi aria e ti cerchi un altra squadra.
Personalmente penso che i capi dell'organizzazione mondiale dei tdg e i vari "allenatori" sparsi nelle varie filiali del mondo,conducano questa grande squadra in maniera pessima.
Cosa posso fare allora?Resto in squadra e sopporto PIENAMENTE la loro direttiva o decido di andare via?Oppure posso fare quello che mi pare e resto in squadra che significa io sono un testimone di Geova,però alcune vostre decisioni non mi piacciono o alcune dottrine non li accetto e faccio di testa mia?Purtroppo non si puo.
Questa amici miei è una religione chiusa,non ama il mondo e non si apre in nessun modo ad esso altro che pluralismo.
Non possiamo cambiare il LORO GIOCO,ESSI HANNO IL POTERE E LE LORO FERREE REGOLE,chi le infrange o non è daccordo con esse viene buttato fuori,punto.

Altro discorso però,è sin dove arriva questo loro potere,perchè se è vero che dentro le loro mura fanno cio che vogliono delle povere pecore,se io decido di voltare le spalle e di andarmene,questo potere su di me deve assolutamente cessare in tutti i sensi.
Invece anche da fuori,riescono a farti del male,o con i tuoi amici che sono rimasti dentro le loro mura o con i tuoi familiari in qualche modo.Non puoi essere libero di associarti piu con loro ne ad essi viene permessa una cosa simile,ti viene negato il diritto sacrosanto di decidere la tua fede in maniera libera e senza conseguenze alcune ,come tutela lo stato,anzi per la tua scelta ti puniscono in eterno.
Si amici,penso che questi diritti che vengono perennemente calpestati devono essere difesi con i denti,è quindi l'ostracismo che va combattuto con i mezzi che abbiamo,questo è il nemico da abbattere.

Dopo questo, non avrei nientralto da ridire sui tdg,perchè ognuno ha libertà di decidere con chi stare e cosa credere indipendentemente se per me sia sbagliato o meno



mi apro alla chiusura
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17/11/2006 17:03
 
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Caro Nicodemo,
Ti ringrazio per le precisazioni che hai esposto, correggendo il mio pensiero.
Sono d'accordo con le tue spiegazioni, le trovo più vicine alla realtà, e mi scuso per non essere stato altrettanto chiaro nell'esporre un argomento così discusso negli ultimi tempi.
Mi trovo, altresì, allineato con l'interpretazione data al Ministero del Regno del gennaio 2007, infatti, quoto queste tue parole, che non sono da leggere, ma da rileggere, per il loro significativo contenuto!


Personalmente penso che l’annuncio speciale del Ministero del Regno incriminato sia solo una chiara messa in guardia dell’Organizzazione a coloro che, avendo udito dei dibattiti in merito alle dimissioni ai sensi dell’art.5, pensano di poter evitare la discriminazione imposta dall’esclusione.
In effetti, mi sembra più un’avvertimento alla comunità religiosa dei TdG di trattare i dimissionari dell’ente legale esattamente come vengono trattati coloro che invece, si sono realmente dimessi dai TdG, ossia ostracizzandoli.
Con questo annuncio, ormai, per tutti i TdG in Italia, un dimesso dall’ente legale non è nient’altro che un dissociato testimone di Geova, e verrà trattato nella stessa maniera.

Perciò, se si vuole realmente difendere i diritti umani fondamentali ci si dovrebbe concentrare contro l’ostracismo insegnato, non da un Ente legale, ma dall’Organizzazione dei Testimoni di Geova con a capo il Corpo Direttivo, indipendentemente dall’Organismo che quest’ultimo utilizza per propagare tale insegnamento.
Di riflesso, si difenderanno anche, e non solo o non primariamente, i diritti di coloro che si sono dimessi dall’Ente legale ai sensi dell’art. 5 dello statuto dello stesso ente.
Prima le Libertà e i Diritti Fondamentali!
Nick!


Un abbraccio
Pino



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"CONTRARIA SUNT COMPLEMENTA” Niels Bohr

Scritto da: Gabriele Traggiai 16/11/2006 0.02

Scusa VITO: Ma di quali responsabilità dovrebbe assumersi Berescitte nei confronti di LUIGI???? ...
Perchè continui a fare questa mal informazione?
Perchè devi parlar male di chi non si è comportato male?

PS Ovviamente mi aspetto risposte dirette alle sopra elencate domande, senza divagazioni o giri di parole!



Carissimo Gabry,

Premetto di essere animato dallo spirito più positivo che un cristiano normale vorrebbe/dovrebbe avere.

Sai che ti stimo particolarmente, così come stimo Luigi Fallacara, Achille Lorenzi, Marco Piccioni, Pino Lupo, Claudio Cava, Claudio Butrichi, Sergio e Gianni Rosati, Vitale Biondi, Gianluca Fischietti, e tutti coloro che, a costo di notevoli sacrifici personali, hanno rischiato e rischiano ogni giorno per il benessere di tutti coloro che, più o meno consapevolmente, sono stati irretiti dalle lusinghe degli Angeli Bricconi che, con “pugno di ferro in guanto di velluto”, pretendono di dettar legge sull’intero popolo libero dei ‘cristiani’ Testimoni di Geova!.

Sai bene che uno pseudonimo, così come la denominazione di un Ente giuridico (ad esempio, CCT/WTS, GRIS, CESAP, ecc.), rappresenta solo ed esclusivamente un escamotage ‘legale’ che permette a chi vi ricorre di sottrarsi alle proprie responsabilità personali: questo è certamente il caso della CCT/WTS (parlo per esperienza personale), ma lo è anche del GRIS e della stessa ‘scatola vuota’ che tutti siamo abituati a identificare con il nickname di Berescitte.

In tale ottica, avvalendomi di tutte le facoltà che la legge mi consente quale cittadino, quale avvocato, nonché quale socio fondatore e attivista dell’ASSOCIAZIONE EUROPEA DEI TESTIMONI DI GEOVA PER LA TUTELA DELLA LIBERTA’ RELIGIOSA, caratterizzata dal rispetto dei diritti umani fondamentali di tutti gli esser umani e dalla “mentalità aperta al pluralismo” di tutti gli associati, accetto di rispondere schiettamente al fuoco di fila delle tue domande riguardanti gli ‘apostoli sopraffini’ (“antigeovisti”) che si celano sotto lo pseudonimo di Berescitte e che, stando ai fatti, con sempre maggiore assiduità, difendi sempre e comunque in ogni circostanza.
- Confronta 2 Corinti 10:3-7; 11:1-6.

Da un punto di vista strettamente cristiano, è sicuro che Berescitte & Co. hanno certamente sbagliato nei confronti di Marco Piccioni e di Angelo35.

Lo attesta il fatto che, melius re perpensa, sono inequivocabilmente ritornati sui propri passi e hanno fatto pubblica ammenda.

Certamente, quali umili persone imperfette, sia Marco che Angelo hanno commesso degli errori di giudizio e/o di comportamento ma, dovutamente aiutate, non hanno avuto difficoltà a correggersi.

Perché, fino a questo giorno, lo stesso trattamento non è stato riservato al nostro comune amico Luigi Fallacara?

Io sono qui, caro Gabriele, giorno dopo giorno, disponibile ad aiutare da vicino il buon Luigino che, te lo assicuro, è meno peggio di quello che “geovisti” e “antigeovisti” voglio farci credere.

E’ davvero così difficile fare altrettanto dall’altra parte della non cristiana ‘barricata’ che, nonostante tutto, si è venuta a creare?.
- Confronta Luca 17: 1, 5-10.

In attesa del chiarimento degli equivoci insorti, frutto di malcelato reciproco senso di orgoglio e di presunta superiorità, obbligato in coscienza, nello scorso mese di settembre, sono stato ‘costretto’ a prendere temporaneamente le distanze da INFOTDGEOVA e sono costretto oggi a reiterare pubblicamente la richiesta di un “accordo amichevole e bonario” tra Luigi, Vito, Berescitte & Co..

E’ innegabile, infatti, che mentre noi discutiamo … del sesso degli angeli, gli Emo Piccioni continuano ad essere introvabili; le famiglie dei fratelli e delle sorelle continuano a sfasciarsi; i Marco Piccioni continuano ad essere ingiustamente massacrati dagli ottusi “geovisti” (veri ‘diavoli in gonnelle’) che popolano il forum di Agape; le Rachele Scicolone continuano a disperarsi e, se necessario, a suicidarsi; i diritti umani fondamentali (Art. 2 ss. Cost.) di tutti i dimessi/dissociati/disassociati continuano ad essere ingiustamente vilipesi nel nome della religione ‘cristiana’ (?!?) dei Testimoni di Geova; gli Angeli Bricconi di tutte le denominazioni religiose, munite di concordati, di intese o meno, continuano a pompare ingenti somme di denaro dalle tasche semivuote di tutti i malcapitati cittadini, ecc. ecc. ecc.

Scusami Gabriele, ma il mio cuore ferito proprio non riesce a dare risposte più dirette alle dettagliate domande da te formulate!.

Sii buono, una volta tanto cerca di capirmi davvero … e di venirmi incontro!.

Non dimenticare mai, come dice sempre Andrea S.L. citando a proposito il genio di Niels Bohr che "CONTRARIA SUNT COMPLEMENTA” (che, in altamurano, più o meno suona così: "Geovisti e Antigeovisti per me pari sono")!.

Un fraterno abbraccio cristiano anche a te.

Vito Pucci



Modificato da ednaservice 19/11/2006 13.46
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Scusami Gabriele, ma il mio cuore ferito proprio non riesce a dare risposte più dirette alle dettagliate domande da te formulate!.

Sii buono, una volta tanto cerca di capirmi davvero … e di venirmi incontro!.




Hai Appena Risposto!!!

Ciao
Gab
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"CATTOLICI E TESTIMONI DI GEOVA NOSTRI FRATELLI"

Scritto da: Gabriele Traggiai 20/11/2006 20.37

Scusami Gabriele, ma il mio cuore ferito proprio non riesce a dare risposte più dirette alle dettagliate domande da te formulate!.
Sii buono, una volta tanto cerca di capirmi davvero … e di venirmi incontro!.


Hai Appena Risposto!!!
Ciao Gab



Carissimo Gabriele,

Per la sua eloquenza ... la tua sintesi mi è piaciuta davvero tanto: penso sia l'inizio di un nuovo giorno di dialogo soddisfacente e fecondo per molti.

Le viole del pensiero del tuo avatar personale confermano la delicatezza della tua eccellente persona che, credimi, è difficile comprendere (forse anche più della mia!) perché sei un tipo davvero 'tosto' e, ne sono certo, anche Floyd conferma.

Oggi è un giorno speciale perché, al termine di una eccellente -perché reciprocamente edificante- conversazione telefonica durata il tempo di una partita di calcio (dalle 10 alle 11,30 di questa mattina, ... senza intervallo!), ho chiesto al nostro comune amico don Lorenzo MINUTI il privilegio di "strumentalizzarmi" in vista di un significativo 'progetto per la vita', in memoria di una persona eccellente scomparsa prematuramente l'altro ieri a soli 58 anni!.

Don Minuti ci sta pensando: in Dio, sono certo che nei prossimi giorni non mi risponderà negativamente!.

Se ti va, abbracciami il mio 'sosia' ... di nome Achille!.

Con affetto.

Vito


NOTA BENE: Questo messaggio, come molti altri, ... è stato scritto con il cuore!

POST SCRIPTUM - ... eppure non me ne vergogno!



Modificato da ednaservice 21/11/2006 22.14
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"COLOSSALE TRUFFA RELIGIOSA!"

Scritto da: Gianluca FISCHIETTI (Bicchiere “tutto” pieno) 03/12/2006 19.41
freeforumzone.leonardo.it/viewmessaggi.aspx?f=47801&...

“LA VERITÀ NON È QUALCOSA DI STATICO MA È BASATA SU UNA CONOSCENZA PROGRESSIVA, IN GRADO DI METTERE IN DISCUSSIONE ANCHE I PRECEDENTI CONCETTI RAGGIUNTI USANDO IL MODELLO DEL METODO SCIENTIFICO”.

******


-----------------------------------------------------------------
In Italia, tutti i proclamatori che sì battezzano diventano soci "aderenti" di questo ente in virtù del loro battesimo; il numero dei soci con diritto di voto è invece limitato a pochi.
-----------------------------------------------------------------

Grazie per avercene informati soltanto con vent’anni di ritardo (l’ente giuridico è stato creato nel 1986 ma nel 2006 si viene a sapere che col battesimo si entra a farne parte)!
Quello però che mi preme sottolineare è una sfumatura in questa frase quotata che fa intravedere qualcosa che soltanto i più accorti possono notare.

“IL NUMERO DEI SOCI CON DIRITTO DI VOTO E' INVECE LIMITATO A POCHI”.

Prima di questa frase il Ministero del Regno specifica che i battezzati sono i soci ‘aderenti’.
Siccome lo Statuto della CCTG parla di due categorie di soci, ossia i soci ‘aderenti’ e i soci ‘effettivi’ (i soci ‘effettivi’ sono solo una parte dei soci ‘aderenti’) mi pare evidente che la frase dopo il punto e virgola da me sopra ritrascritta e virgolettata si riferisca all’altro gruppo di soci previsto dallo Statuto oltre gli ‘aderenti’ ossia gli ‘effettivi’.

Cosa si dice degli ‘effettivi’ quindi?
Si dice che sono i pochi che hanno il diritto di voto!
Bene, vorrei chiedere quindi alla cara WatchTower, che ci informa di queste cose organizzative, perché allora in tutti questi anni da che è nata la CCTG, ha sempre detto alle congregazioni locali che i soci ‘effettivi’ sono gli anziani!
Come possono esserlo visto che non hanno alcun diritto di voto in relazione alle decisioni direttive da parte dell’Ente Giuridico Centrale?
In tutti questi anni la WTS ha mentito ai suoi anziani dicendo che i soci ‘effettivi’ erano loro!
In realtà i soci ‘effettivi’ sono solo i 31 membri dell’Assemblea Generale che a Roma deliberano le disassociazioni.
Speriamo che fra i Tdg attenti che frequentano la sale del regno qualcuno se ne accorga e si renda conscio di questa subdola manipolazione delle informazioni che per vent’anni è stata perpetrata. …
Con accresciuto disgusto,
Gianluca Fischietti, in arte ‘bicchiere mezzo pieno’.



Caro Gianluca, carissimo Achille, cari foristi tutti,

Innanzitutto, un caloroso saluto alla ‘sorella’ Antonella M.W. che, coraggiosamente, ha finalmente rotto il clima di surreale ‘suspence’ creatosi intorno allo straordinario “ANNUNCIO SPECIALE” contenuto nello storico Ministero del Regno di Gennaio 2007, oggetto di questa e di molte altre discussioni già in essere in tutte le menti ‘bereane’ dei cristiani, Testimoni di Geova e non, con la mentalità aperta al pluralismo.

Eh sì, caro Gianluca, come giustamente hai già commentato, detto annuncio rappresenta una vera e propria ‘svolta’, ricchissima di significato ‘politico’, nella storia moderna dei ‘cristiani’ Testimoni di Geova italiani, e non solo! … una vera "MAGNA CHARTA LIBERTATUM!".

Pertanto, ricorrendone l'opportunità, invito tutti i foristi a rileggere e discutere con la massima attenzione, parola per parola, detto annuncio ed il puntuale commento positivo del fratello Gianluca che, nella sua totalità, sento di cuore di sottoscrivere.

Realmente, specialmente alla luce delle illuminanti informazioni pubblicate nella recentissima Torre di Guardia 1/12/2006, pagine 1-7, i 31 “soci effettivi” aventi diritto di voto vanno annoverati di diritto nella folta schiera dei ‘falsi fratelli’ o ‘anticristi’, atteso che, “mentendo scientificamente”, stanno rovinando letteralmente migliaia e migliaia di famiglie di onesti cittadini italiani che, grazie a Geova, dopo oltre 21 anni di vana attesa (Gianluca, l'Ente giuridico CCT/WTS è stato costituito il 19/6/1985, non nel 1986!), solo oggi, ufficialmente, scoprono con sorpresa di essere ‘soci aderenti senza diritto di voto’ (cioè “schiavi”) di individui senza nome e, ciò che più conta, senza scrupolo di coscienza alcuno!.

Ogni Ente giuridico che si rispetti, essendo dotato di uno Statuto conforme ai principi informatori dell’Ordinamento giuridico dello Stato italiano, “deve” necessariamente essere chiaro e trasparente e, oltre ai doveri, prevedere -al fine positivo di farli rispettare- i diritti umani fondamentali dei singoli associati (Art. 2 Cost.).

In effetti, secondo la stessa carta costituzionale (Art. 1[SM=g27989]
“I CITTADINI HANNO DIRITTO DI ASSOCIARSI LIBERAMENTE, SENZA AUTORIZZAZIONE, PER FINI CHE NON SONO VIETATI AI SINGOLI DALLA LEGGE PENALE”.

“SONO PROIBITE LE ASSOCIAZIONI SEGRETE E QUELLE CHE PERSEGUONO, ANCHE INDIRETTAMENTE, SCOPI POLITICI MEDIANTE ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE MILITARE”
. (secondo comma)

Realmente, i 31 “privilegiatissimi” che il nostro caro Gianluca ha argutamente stanato, prima o poi, “devono” necessariamente rendere conto pubblicamente di tutti i misfatti che, giorno dopo giorno, continuano a caratterizzare la vita e la morte di moltissimi tra fratelli e sorelle di tutta l’Italia, e non solo.

In loro sono nascosti gli ignobili ‘segreti’ che hanno “costretto” al suicidio Riccardo SAPELLI, Rachele SCICOLONE, Fausto GARRETTO, Fernando ADAMANTINO, Petra BRUNING, e tantissimi altri.

A loro, prima che ad altri, Marco PICCIONI e tutti i suoi familiari innocenti (e, specialmente dopo l’annuncio/fatwa, oltremodo “ricattati”) devono continuare a chiedere con forza di attivarsi dovutamente per risolvere "presto e bene" ogni persistente dubbio o reticenza in ordine al misteriosissimo, quanto “benedetto”, “SEQUESTRO” di suo padre (e mio fratello) Emo!.

A prescindere dall’esito più o meno favorevole, è bene che tutti coloro che sono interessati alla vicenda sappiano che, nel noto giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione di Bitonto, è stata già esibita la raccomandata ar 29/10/2004 con la quale è stato formalmente richiesto ai vertici spiritualmente corrotti dell’Ente giuridico CCT/WTS di pubblicare le esatte generalità dei 31 “lupi rapaci” (Atti 20:29, 30) che, nel nome di Geova, opprimono e “spremono” ingiustamente ogni energia positiva di centinaia e centinaia di migliaia di ignari fratelli e sorelle!.

Quanto più sarà protratta nel tempo, tanto più la mancata risposta positiva a tale legittima richiesta peserà sulla decisione finale dell’intero giudizio, non solo di quello civile di primo grado di cui alcuni hanno già sentito parlare, ma anche di quelli penali tuttora in corso di istruzione presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, …, e non solo!.
- R.G.N.R. 20472/01 P.M. dott. Emanuele DE MARIA;
- R.G.N.R. 1348/03 P.M. dott. Marco DINAPOLI.

Eppure, nonostante la lunga serie di sdegnati rifiuti, quale “avvocato” e quale “socio fondatore e attivista” della benemerita ASSOCIAZIONE EUROPEA DEI TESTIMONI DI GEOVA PER LA TUTELA DELLA LIBERTA’ RELIGIOSA, con sede in Roma alla via Cermenati 80, non mi stancherò mai di supplicare tutti i 31 “ANGELI BRICCONI” innanzi più volte menzionati, di “pentirsi di tutti i loro gravi peccati” e di accedere ad un ragionevole “ACCORDO AMICHEVOLE E BONARIO” che tenga conto, in maniera equilibrata, di tutti i rilevantissimi “interessi” coinvolti.

Tanto in armonia con il principio scritturale espresso in Isaia 1:18-20 che, testualmente, così si esprime:

“Venite, ora, e mettiamo le cose a posto fra noi”, dice Geova.

“Benché i vostri peccati siano come lo scarlatto, saranno resi bianchi proprio come la neve; benché siano rossi come il panno cremisi, diverranno pure come la lana.

Se mostrate buona volontà e in effetti ascoltate, mangerete il buono del paese.

Ma se rifiutate e siete effettivamente ribelli, sarete divorati dalla spada; poiché la medesima bocca di Geova ha parlato”.

- Confronta 1 Timoteo 5:24, 25. Traduzione del Nuovo Mondo.

Ottima giornata a tutti!.

Con accresciuto apprezzamento,
Vito Pucci



Modificato da ednaservice 05/12/2006 6.20
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05/12/2006 18:28
 
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Vito ,sono ''quasi'' certo che sia GEOVA che GESù stanno combattendo contro di loro in quanto il corpo direttivo della Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania stà contristando lo spirito santo.E Geova pulisce e spazza dove vuole e chi vuole.Io aggiungerei anche le scritture...(2 Pietro 2:19) ...Mentre promettono loro libertà, sono essi stessi schiavi della corruzione. Poiché chiunque è sopraffatto da un altro ne è reso schiavo....-----------------------
(Matteo 24:48-51) ...“Ma se mai quello schiavo malvagio cominciasse a battere i suoi compagni di schiavitù 50 il signore di quello schiavo verrà in un giorno che non si aspetta e in un’ora che non sa, 51 e lo punirà con la massima severità e gli assegnerà la sua parte con gli ipocriti. Là sarà il [suo] pianto e lo stridore dei [suoi] denti.---------------
(Luca 12:45-4[SM=g27989] ..., e cominciasse a battere i servi e le serve, e a mangiare e a bere e a ubriacarsi, 46 il signore di quello schiavo verrà in un giorno in cui non [lo] aspetta e in un’ora che non sa, e lo punirà con la massima severità, assegnandogli la parte degli infedeli. 47 Quindi quello schiavo che ha capito la volontà del suo signore ma non si è preparato o non ha fatto secondo la sua volontà sarà battuto con molti colpi. 48 Ma chi non ha capito e ha fatto quindi cose meritevoli di battiture sarà battuto con pochi colpi. In realtà, a chiunque è stato dato molto, sarà richiesto molto; e a colui al quale è stato affidato molto, sarà richiesto più del solito-------------(1 Pietro 4:17) ...è il tempo fissato perché il giudizio cominci dalla casa di Dio...

-----------------------.(Matteo 5:1[SM=g27989] ...il cielo e la terra passeranno piuttosto che una minima lettera o una particella di lettera passi in alcun modo dalla Legge senza che tutte le cose siano avvenute...
Dedicato ai miei fratelli del corpo direttivo,vi penso sempre, firmato ''angelo'' vostro fratello. [SM=x1061971]

VIENI SIGNORE GESù VIENI PRESTO
Modificato da 35.angelo 05/12/2006 18.31



Isaia 29:13...‘Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è molto lontano da me.  Invano continuano ad adorarmi, perché insegnano dottrine e comandi di uomini’”...



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Re:

Scritto da: 35.angelo 05/12/2006 18.28
Vito ,sono ''quasi'' certo che sia GEOVA che GESù stanno combattendo contro di loro in quanto il corpo direttivo della Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania stà contristando lo spirito santo.E Geova pulisce e spazza dove vuole e chi vuole.Io aggiungerei anche le scritture...(2 Pietro 2:19) ...Mentre promettono loro libertà, sono essi stessi schiavi della corruzione. Poiché chiunque è sopraffatto da un altro ne è reso schiavo....-----------------------
(Matteo 24:48-51) ...“Ma se mai quello schiavo malvagio cominciasse a battere i suoi compagni di schiavitù 50 il signore di quello schiavo verrà in un giorno che non si aspetta e in un’ora che non sa, 51 e lo punirà con la massima severità e gli assegnerà la sua parte con gli ipocriti. Là sarà il [suo] pianto e lo stridore dei [suoi] denti.---------------
(Luca 12:45-4[SM=g27989] ..., e cominciasse a battere i servi e le serve, e a mangiare e a bere e a ubriacarsi, 46 il signore di quello schiavo verrà in un giorno in cui non [lo] aspetta e in un’ora che non sa, e lo punirà con la massima severità, assegnandogli la parte degli infedeli. 47 Quindi quello schiavo che ha capito la volontà del suo signore ma non si è preparato o non ha fatto secondo la sua volontà sarà battuto con molti colpi. 48 Ma chi non ha capito e ha fatto quindi cose meritevoli di battiture sarà battuto con pochi colpi. In realtà, a chiunque è stato dato molto, sarà richiesto molto; e a colui al quale è stato affidato molto, sarà richiesto più del solito-------------(1 Pietro 4:17) ...è il tempo fissato perché il giudizio cominci dalla casa di Dio...

-----------------------.(Matteo 5:1[SM=g27989] ...il cielo e la terra passeranno piuttosto che una minima lettera o una particella di lettera passi in alcun modo dalla Legge senza che tutte le cose siano avvenute...
Dedicato ai miei fratelli del corpo direttivo,vi penso sempre, firmato ''angelo'' vostro fratello. [SM=x1061971]

VIENI SIGNORE GESù VIENI PRESTO
Modificato da 35.angelo 05/12/2006 18.31



Caro Angelo,
Ho detto e sostenuto le cose che dici tu per anni, poi sono approdato ad un'altro pensiero, credo più vicino allo spirito cristiano.
Ho smesso di avere pensieri di condanna e di rancore verso la WTS e preferisco attenermi a ciò che dice la Scrittura quando afferma che la vendetta è di Dio, non nostra.
E' Dio che ha facoltà di fare giustizia, noi non ce né dobbiamo occupare, se mai dobbiamo avere lo spirito del buon samaritano che non se la prese contro i "ladroni", ma soccorse il giudeo bastonato.
Un abbraccio
pino



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10/12/2006 13:07
 
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Re: Re:

Scritto da: parliamonepino 10/12/2006 12.47
...............................
Ho smesso di avere pensieri di condanna e di rancore verso la WTS e preferisco attenermi a ciò che dice la Scrittura quando afferma che la vendetta è di Dio, non nostra.
..............................


Condivido, caro Pino, quanto sopra quotato, però mi chiedo:
di fronte a certi "intendimenti" relativi al rifiuto del sangue che coinvolgono loro malgrado dei minorenni, quali pensieri dobbiamo avere? E quali azioni sarebbe opportuno mettere in essere?

Cordialmente
Salvatore


Modificato da salvian 10/12/2006 13.13
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08/01/2007 17:09
 
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“UN’OTTIMA NOTIZIA PER TUTTI I DIMESSI/DISSOCIATI/DISASSOCIATI/ESPULSI”


STUDIO LEGALE
Avv. Vito PUCCI
Via Fanelli 223/10 – 70125 BARI
Tel. 080/5303090 – 340/8563079



Bari, 8 Gennaio 2007


LETTERA APERTA
Statuto A.E.T.L.R. – Art. 4, u.p.

Spett.
Collegio dei Moderatori
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

per il tramite dell’Amico:
XXXXXXX XXXXXXX
XXXXX XXXXX XX XXXXXX


Spett.
Centro Studi
VITALE-FALLACARA-PICCIONI

C/o Pino LUPO
Corso Cincinnato 222
10151 T O R I N O


Oggetto:
UN’OTTIMA NOTIZIA PER TUTTI I DIMESSI/DISSOCIATI/DISASSOCIATI

Cari Amici Pino Lupo e Xxxxxx Xxxxxxx,

Venerdì 5 Gennaio u.s. è scaduto il temine ultimo per depositare le rispettive difese scritte del noto giudizio civile n. 373/03 R.G. Pucci Vito C/ Caminiti Giorgio + 20, pendente dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Bitonto.

Pertanto, da oggi 8/1/2007 (primo giorno post-festivo), ogni giorno è utile per la pubblicazione della Sentenza definitiva di primo grado.

Detta Sentenza, positiva o negativa, non mancherà di far discutere perché per la prima volta, grazie ai Siti Internet specializzati da voi gestiti, è stato possibile pubblicare anticipatamente ampi stralci di atti e documenti “unici”, oggetto di detto importante processo.

Ciò è stato fatto nella consapevolezza dei limiti stabiliti dalla Costituzione che, tra l’altro, sono stati chiaramente evidenziati dallo stesso Prof. Nicola COLAIANNI, docente di Diritto Ecclesiastico presso l’Università di Bari, atteso che, come più volte rammentato, in una specifica circostanza, egli stesso scrisse esattamente quanto segue:

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE (finalizzato alla espulsione di un singolo fedele dall’Ente giuridico CCTG/WTS, ndr) SI SVOLGE IN VIA RISERVATA: IL CHE, SE TUTELA LA DIGNITA’ DELLA PERSONA INQUISITA, NON NE GARANTISCE IL PIENO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA, LEGATO ANCHE ALLA PUBBLICITA’ DEL PROCESSO ED AL CONTROLLO CHE COSI’ PUO’ SVOLGERE L’OPINIONE PUBBLICA NON SOLO CONFESSIONALE. … QUESTE LIMITAZIONI AL DIRITTO DI DIFESA APPAIONO GIUSTIFICATE NELLA MISURA IN CUI … NON OFFENDANO LA DIGNITA’ DELLA PERSONA UMANA”. - Nicola Colaianni, “La libertà religiosa nella elaborazione confessionale dei Testimoni di Geova”, Rubbettino Editore 2002, 674-675.

Pertanto, in serena buona coscienza, sento l’obbligo di ringraziarVi apertamente di tutti i suggerimenti e consigli pratici che, bontà Vostra, con le buone e/o con le cattive, non avete mancato di darmi: statene certi, non sono andati perduti e, se Dio lo vorrà, non mancheranno di produrre risultati socialmente apprezzabili.

In tale ottica positiva, unitamente alla presente, Vi metto a disposizione la copia integrale delle due Comparse Conclusionali depositate presso la Cancelleria del Tribunale di Bitonto il 18/12/2006 (nonché le successive Note di Replica depositate in data 4-5/1/2007) che, in sintesi, riassumono gli argomenti più importanti dibattuti in detta causa.

Poiché, per motivi tecnici, non posso ancora farlo su Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, mi limito ad anticipare la pubblicazione delle Note di Replica a mia firma (nonché dell’Avv. Luigi De Marco) solo sul sito di Pino Lupo, lasciando a Voi la piena facoltà di meglio organizzarVi per l’eventuale pubblicazione delle ricche ed istruttive difese dei Proff. Avv.ti Pietro RESCIGNO, Giuseppe TUCCI e Andrea BARENGHI, tutti difensori di fiducia (insieme allo stesso Prof. Colaianni) dell’Ente giuridico CCT/WTS.

Infine, permettetemi una velocissima considerazione: avendolo sperimentato di persona, attesto che Internet ha caratteristiche insospettabili in grado di incidere fattivamente su meccanismi perversi altrimenti invincibili, anche in ambito religioso.

Pertanto, attesa la sostanziale ‘novità’ di tale straordinario mezzo di comunicazione di massa, sono solo comprensibili i lievi/gravi equivoci che, nostro malgrado, sono insorti tra noi/voi negli ultimi tempi.

Per quanto mi riguarda, ancora una volta, con lo spirito positivo della scrittura di Romani 12:17-21 (e nei limiti dell’umana ragionevolezza), non ho difficoltà alcuna a dire personalmente e con il massimo della sincerità a ciascuno di voi: “Scusami, fratello, ho sbagliato: avevi ragione tu!”.

Con rinnovato spirito positivo, pertanto, per quanto dipende da ognuno di noi, non esitiamo a “fare concretamente la pace” e, cristianamente, ad aiutare fattivamente chi sta peggio di noi (il nostro prossimo).

Con gratitudine, gradite i miei più cordiali saluti fraterni.
Vito Pucci

Allegati:
Copia Lettera aperta 6/1/2007 diretta a Papa Benedetto XVI;
Copia Lettera aperta 29/11/2006 On. Giuliano Amato;
Copia Lettera aperta 8/12/2006 don Cadei-Minuti;
N. 2 Comparse Conclusionali a firma Rescigno, Tucci, Barenghi e Pucci;
N. 2 Note di Replica a firma De Marco, Rescigno, Tucci, Barenghi e Pucci.

******

“NESSUN PAESE, NESSUN POPOLO, ANZI, NESSUN SISTEMA POLITICO PUO’ AFFERMARE D’AVERE UN PASSATO IRREPRENSIBILE NEL CAMPO DEI DIRITTI DELL’UOMO”.
“MOLTE VOLTE, QUANDO UN CERTO GRUPPO HA CONQUISTATO DETERMINATI DIRITTI, IN SEGUITO HA MOSTRATO POCO RISPETTO PER I DIRITTI ALTRUI”.
“IN MOLTISSIMI CASI LA CRISTIANITA’ HA AGITO IN MODO VIOLENTO CONTRO QUELLI CHE OGGI SONO CHIAMATI ‘DIRITTI DELL’UOMO’”.
“VIOLARE I DIRITTI UMANI EQUIVALE A RUBARE L’EREDITA’ ALTRUI”.
- Svegliatevi! 8/12/1979, pagine 1-15; 22/11/1998, pagine 1-14.

******




Modificato da ednaservice 08/01/2007 17.16
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"NOTE DI REPLICA - Prima Parte"


NOTA IMPORTANTE - Il nome tecnico dell'atto legale trascritto qui di seguito è: "Note di Replica" e si riferisce, logicamente, ad un altro atto legale denominato: "Comparsa Conclusionale", redatto dai Proff. avv.ti Rescigno, Tucci e Barenghi, difensori di fiducia dell'Ente giuridico CCT/WTS, depositato in data 18/12/2006 nella Cancelleria del Tribunale di Bari, Sezione di Bitonto.

Poiché non ho i mezzi tecnici per pubblicare gli atti di controparte, ho già chiesto a Pino Lupo e al Collegio dei Moderatori di Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx un aiuto adeguato a tale riguardo.

Qui di seguito, pertanto, mi limito a pubblicare, in due parti distinte, le Note di Replica a firma mia e dell'avv. Luigi De Marco del Foro di Bari.

Dette Note, logicamente, seguono altresì quanto è stato sostenuto nella mia precedente "Comparsa conclusionale" integralmente pubblicata (in tre parti distinte) al seguente link:
freeforumzone.leonardo.it/viewmessaggi.aspx?f=84889&...

Chi vuole, è libero di fare le proprie valutazioni.
Saranno graditi suggerimenti e consigli pratici.

Buona lettura!



TRIBUNALE DI BARI/SEZ. BITONTO - Note di replica

per Avv. PUCCI Vito, rappresentato e difeso da se stesso e dall’avv. Luigi De Marco - attore -

contro


CAMINITI Giorgio e altri, rappresentati e difesi dai Proff. Avv.ti Pietro RESCIGNO, Giuseppe TUCCI e Andrea BARENGHI - convenuti -

******

PARTE PRIMA (a cura dell’Avv. Luigi De Marco)

Una meditata disamina della vicenda processuale esige due indispensabili premesse.

1.- Sul piano processuale.
È davvero difficile immaginare una ragione capace di spiegare, al di là di ogni, pur legittimo, dubbio di legalità processuale - sia pure limitatamente al piano pragmatico-utilitaristico - l’inserimento, fra altre produzioni difensive di controparte, di un sedicente parere pro veritate acquisito, committente controparte stessa, mediante una procedura extra ordinem, violatrice di tutte le regole di ogni processo che voglia esser civile, beninteso in senso valutativo, non meramente descrittivo, in contrapposizione ai pareri, evidentemente pro falsitate, dei difensori.
Tutti i soggetti processuali infatti - parti e difensori non esclusi - perseguono o perlomeno cercano di perseguire la verità, ancorché ciascuno la propria, in prospettiva di collaborazione col giudice per consentirgli l’affermazione della più obiettiva, e quindi più imparziale, verità, che tale peraltro non potrebbe essere senza la conoscenza di tutte le verità parziali.
Conosciamo molto bene il commissionario prof. Nicola Colaianni per non confermargli, anche in questa occasione, la profonda stima che da sempre nutriamo per lui, ma che ovviamente non condiziona, né potrebbe, il compiuto espletamento del dovere di difesa che ci impone la contestazione dell’ammissibilità nel processo del suo elaborato.
La vigente procedura infatti prevede il più libero ed incondizionato esercizio del diritto di difesa, anche mediante professionisti, in favore di ciascuna delle parti e prevede altresì la consulenza tecnica, per la cui assunzione riconosce al giudice addirittura un potere officioso, ma, quanto alla specifica attività difensiva tecnico-professionale, non solo esige che chi voglia esercitarla sia provvisto di titolo abilitante alla postulatio pro aliis e di esplicito mandato in forma scritta ad substantiam, ma fa espresso divieto di consulenza tecnico-giuridica, giacché da una parte iura novit curia e dall’altra è sempre ammessa la difesa tecnica, persino nelle rare ipotesi in cui essa non è indispensabile, onde un sedicente parere pro veritate inserito clandestinamente – senza, cioè, previa comunicazione a controparti ed autorizzazione del giudice - non può trovare ingresso nel processo e dev’esserne stralciato, in quanto capace solo di recare gratuita offesa ai difensori, ridotti ad agenti pro falsitate e al giudice, invitato a considerare più che le argomentazioni difensive, l’autorità del commissionario del parere, autorità che evidentemente scarseggia nei difensori.
Ci scusiamo dell’insistenza, ma ce la impone l’indiscutibile esigenza di legalità dalla quale nessun processo può prescindere senza invalidarsi, invalidandone la conclusione.
Conosciamo bensì la prassi dei pareri pro veritate, ma essi nulla hanno in comune con le procedure legali disciplinate dalle leggi processuali, giacché di tali pareri sono destinatari i relativi committenti, magari per essere informati sui prevedibili esiti di eventuali controversie da promuovere, non certo i giudici, né i difensori propri o avversari, né alcun altro soggetto di un processo in corso.
Tali pareri non si possono nemmeno confondere con la cosiddetta dottrina, la cui essenziale condizione di esistenza è il non esser finalizzata ad una specifica controversia, per non perdere il carattere d’imparzialità che è indispensabile elemento caratterizzante della scienza, che è, dev’esser, libera da condizionamenti utilitaristici a lei estranei, giacché suo esclusivo obiettivo è, e non può non essere, l’interesse di mera conoscenza, fuori da ogni ipotesi di committenza ad hoc, a scopo di tutela di interessi specifici e parziali, com’è ogni, pur legittima, difesa di interessi dati, non indipendentemente dal processo, ma commissionate per il processo.
L’autorevolezza di un’acquisizione scientifica risiede appunto nella sua imparzialità in quanto non inquinata da finalità pratiche del tutto diverse quelle scientifiche, onde il pur pregevole lavoro del prof. Colaianni potrebbe valere come memoria difensiva, se fosse, ma non è, firmato da soggetto munito sia di titolo generico per l’esercizio della professione forense, sia dello specifico mandato del committente.
Per concludere, l’ipse dixit è utile perché appunto passato remoto, capace di conferire credibilità poziore rispetto all’ipse dicit del normale difensore, ogni elaborato del quale possiede il carattere della più vistosa parzialità, altrettanto indispensabile, peraltro, per dotare il giudice della più compiuta conoscenza della vicenda processuale e sostanziale: la distinzione è data appunto dalla differenza dei tempi, giacché è proprio il passato a conferire più credibilità del presente.
Orbene, il sedicente parere pro veritate potrebbe essere considerato, al più, una sorta di memoria difensiva aggiunta, non prevista, non regolata, non consentita dalla legge, non autorizzata dal giudice, priva di mandato, in forma scritta ad substantiam, della parte che vorrebbe giovarsene; perfino, come nel nostro caso, superflua, a causa della indiscussa professionalità degli eminenti nostri contraddittori legalmente costituiti.
Tuttavia fuori dal processo, dal quale chiediamo fermamente che sia espunta, come elemento del tutto estraneo ad esso.

2.- Sul piano sostanziale.
Non sempre ovvietà e superfluità coincidono, e di ciò la vicenda processuale in corso è la più vistosa delle occasioni.
Alcune posizioni degli egregi avversari ci costringono infatti a discutere una tesi che ci sembra di tale lapalissiana ovvietà, al punto che è impossibile reperirne un’altra maggiore.
Si tratta naturalmente dell’appartenenza della titolarità dei diritti costituzionalmente garantiti alla persona umana. È infatti massima, nel senso che di più non si può, la lapidaria chiarezza dell’art. 2 della Costituzione laddove è scritto che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Chiunque in buonafede, infatti, abbia voglia di leggere quella norma, libero dalla benda dei pregiudizi, non fa fatica ad arrendersi all’evidenza delle parole più belle - unitamente a quelle del successivo art. 3 - mai scritte in una costituzione in tutto il mondo – per comprendere che, ad esempio, il diritto al lavoro non appartenga alle associazioni sindacali, bensì ai lavoratori, sindacalizzati e non, e che allo stesso modo la libertà di associazione appartiene a qualsiasi individuo che abbia voglia di associarsi con altri individui umani per ogni altro interesse e non ad alcuna associazione in quanto entità distinta dagli associati; che l’associazione non è possibile fruitore della libertà sancita nell’art. 18 cost., in quanto, per definizione, oggetto di libera determinazione volitiva di ogni individuo.
Ne deriva il corollario che si pone certamente fuori dalla legalità costituzionale chiunque aggredisca un’associazione, ma non in quanto questa sia inaggredibile in sé, ma in quanto aggredire lei equivale a colpire, direttamente e/o anche indirettamente, le persone umane associate. Tant’è che, almeno finora, nessuno si è mai sognato di affermare che la tutela dei diritti inviolabili si fermi all’uscio delle formazioni sociali, in quanto ogni associato non sarebbe tutelabile all’interno di esse, cui sarebbe invece assicurata la più ampia libertà di violare a piacimento anche i più elementari diritti inviolabili, per essere solo la Repubblica tenuta al rispetto dell’inviolabilità, non certo, ad esempio, qualsiasi associazione, ancorché, più o meno dichiaratamente, mafiosa.
Ulteriore corollario è che a nessuna associazione, laica o religiosa, legittima o criminale, mafiosa o non, è consentito, può esser consentito, di sottrarsi al potere dello stato di intervenire per reprimere qualsiasi violazione dei diritti umani anche all’interno di essa. Sarebbe davvero singolare l’eventuale riconoscimento di legittimità a comportamenti come, ad esempio, la pratica della tortura, materiale e/o psicologica, della pulizia etnica, della discriminazione sessuale, razziale, cesoria, ancorché consentita da regole associative.
In particolare, non può esser consentita neppure la tortura psicologica della scomunica, ancorché pudicamente la si chiami disassociazione, che, a parte la sinonimia, costituirebbe la massima violazione della dignità umana (art. 1 della convenzione europea di Nizza, ratificata con massiccia maggioranza dal Parlamento italiano e art. 3, 1° co. Cost.), com’era il famigerato ostracismo, quale tortura psicologica di cui la cosiddetta scomunica è storicamente la peggiore delle espressioni, quale residuo di incivili e barbare prassi medievali, tanto da non essere più praticata nemmeno dagli inventori di essa, a causa del conseguente divieto di comunicazione al, dal e con lo scomunicato.
Peraltro, la libertà di associazione, appunto in quanto libertà, id est non obbligatorietà, consente solo al titolare del diritto la libertà di dissociarsi, non ad altri, meno che mai all’associazione, se non a condizione di trasformare questa da mezzo di attuazione di un diritto della persona umana a fine e la persona umana a strumento dell’associazione.
Sarebbe come dire che il diritto di difesa (art. 24 Cost.) appartiene solo agli ordini professionali degli avvocati in quanto avvocati, non in quanto persone; oppure che il diritto alla salute (art. 32 Cost.) appartenga all’ordine dei medici in quanto tali e il diritto all’istruzione (art. 33, 2° co.) agli istruttori piuttosto che agli istruendi. A parte lo stridente contrasto fra la libertà di associazione e l’obbligatorietà di associazione caratteristica di tutti gli ordini professionali.
L’ovvietà della nostra tesi trova condivisione a livello europeo, come testimonia la dottrina (ipse dixit) richiamata da Bökenförde (vedi stato, costituzione, democrazia, pgg. 46 ss., Milano, Giuffré, 2004), che afferma testualmente:
Punto di partenza per l’elaborazione di questo significato e di questa funzione della costituzione è la premessa sociologica dell’originaria condizione di libertà di eguaglianza giuridica degli individui, pensati come isolati gli uni dagli altri, e il modello del contratto (fondativo) della società o, rispettivamente, dello stato. Questa concezione si collega al principio della sovranità del popolo, così come si è realizzato in Europa per la prima volta nella Rivoluzione francese. Il dominio e il potere politico di decisione non sono, da questo punto di vista, già precostituiti, così da aver bisogno soltanto di essere organizzati in modo più definito e di esser conferiti a determinate persone; essi vengono costituiti per la prima volta da parte dei singoli o meglio da parte del popolo, che è divenuto consapevole di se stesso come grandezza politica.
La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 porta questo principio a piena espressione: le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation; nul corps, nul individue ne peut excercer d’autorité , qui n’en émane expressement (art. III). Altrettanto si dice nella costituzione belga del 1831, che non è una costituzione monarchica e che ha a fondamento la sovranità del popolo: tout les pouvoirs émanent de la nation (art. 25). Per le costituzioni moderne questo principio è divenuto del tutto autoevidente: il potere statale emana dal popolo (WRV, art. 1 co. 2); tutto il potere statale emana dal popolo (GG art. 20 co. 2). Le radici spirituali di questa concezione si trovano nel diritto razionale dell’illuminismo. In esso il singolo individuo, libero, preso in se stesso, veniva dichiarato punto di partenza e di riferimento di tutto l’ordinamento politico-sociale.
La legittimazione di questo ordinamento, di conseguenza, poteva venir fondata soltanto a partire dal sottostante accordo degli individui, i quali traggono da sé – mediante la figura teorica del contratto – l’ordinamento politico-sociale attraverso la loro unione, e con ciò, se la fondazione teorica si trasforma in politica pratica, lo costituiscono su base democratica.
In Germania il principio della sovranità del popolo si affermò pienamente per la prima volta nella costituzione di Weimar del 1919 e nelle costituzioni dei Länder nate dopo la rivoluzione degli anni 1918/19. La costituzione della Paulskirche del 1849 conteneva certo alcuni elementi democratici, ma non era in alcun modo una costituzione fondata sulla sovranità del popolo.
Bari, 5 gennaio 2007.
Firmato: Avv. Luigi De Marco
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Modificato da ednaservice 08/01/2007 17.47
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Caro Vito,
E' inutile dire che ormai il tuo nome è da associare a colui che ha dato voce alla dignità del singolo.
Grazie alle tue battaglie legali sei stato in grado di smuovere, finalmente, un certo interesse verso i Diritti Fondamentali dell'Uomo, interesse che fino a ieri nessuno sapeva come portare alla ribalta.
Oggi, molte persone cominciano a capire che cosa c'è di nuovo in tutti tuoi proclami: "IL RISPETTO DELLA PERSONA".
Sia la Chiesa Cattolica che la Congregazione Centrale dei testimoni di Geova, grazie a te e al tuo coraggio, hanno capito che devono dare ascolto al singolo, non possono più ignorare il coro di voci che rivendica il proprio Diritto Umano e Fondamentale di Rispetto.
Si sono scritte lettere, si sono aperti Forum virtuali, ci sono stati tragici suicidi, battaglie legali, ma mai nessuno era riuscito a scalfire il "muro dell'indifferenza".
Tu ci sei riuscito, perchè hai innescato una serie di miccie che sono esplose nelle mani di chi pensava di averti "neutralizzato".
Invece, nonostante il prezzo che hai pagato e stai pagando in sofferenza e stress, tu hai scatenato una vera crociata a favore di tutti quelli che si erano rassegnati al potere del Colosso di inchiostro e carta che calpesta chi intralcia il suo cammino, molti si sono risvegliati e stanno riappropriandosi della propria dignità calpestata.
Alcuni, in buona fede, pensavano che si trattasse dell'ennesimo povero illuso, destinato ad essere macinato e disintegrato dal Potere Ostracistico che poi non è stato così perenne e assoluto nei tuoi confronti, in quanto hai rispedito al mittente tutte le pressioni che hai ricevuto.
Siamo tutti in attesa dei capitoli conclusivi di questa storia che segnerà un passaggio importante per aprire dei varchi per il dialogo universale!
Dio ti benedica per quello che stai facendo!
Pino

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Modificato da parliamonepino 08/01/2007 18.44



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Caro Vito,
L'autorevole considerazione dell'avvocato Luigi De Marco, uomo di 84 anni,che per 50 anni è stato Magistrato della Repubblica Italiana, dal 1946 al 1996, dimostra, al di la di ogni ragionevole dubbio, che c'è stata la masssima violazione dei Diritti Umani dell'uomo nel prendere provvedimenti di espulsione nei confronti tuoi, Vito, e si evince che queste "procedure" hanno danneggiato, di conseguenza, un numero imprecisato ma certamente fatto di centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo.
Ottimo lavoro!!!!
Un abbraccio
Pino



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"NOTE DI REPLICA - Parte Seconda"

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PARTE SECONDA (a cura dell’avv. Vito Pucci)

A pagina 11 della “monumentale” comparsa conclusionale avversa, in una delle numerose celebrazioni del discutibile “Parere pro veritate” 23/9/2004 a firma del Prof. Nicola Colaianni, è stata abilmente inserita la seguente gravissima affermazione:

Con riguardo alle confessioni religiose sull’art. 2, nella misura in cui questa norma comporta una tutela dell’individuo nei confronti del gruppo e non solo dell’individuo attraverso il gruppo, deve prevalere l’art. 8 Cost. che garantisce la non ingerenza dello Stato nell’ordinamento interno delle confessioni”.

E’ davvero sorprendente che gli Illustri difensori di controparte, appigliandosi al discutibilissimo Parere 23/9/2004 del Prof. Colaianni, si siano spinti fino al punto di invocare il “difetto assoluto di giurisdizione” e la “radicale mancanza di giurisdizione dello Stato” (pagina 12).

Così operando, di fatto, gli stessi hanno aggravato la posizione complessiva dei propri assistiti atteso che, in precedenza, appena due anni prima (2002), lo stesso Prof. Colaianni aveva pubblicamente denunciato la “VIOLAZIONE SISTEMATICA DEI DIRITTI UMANI FONDAMENTALI” da parte dei Comitati giudiziari tipici dei Testimoni di Geova affermando testualmente:

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE (finalizzato alla espulsione di un singolo fedele dall’Ente giuridico CCTG, ndr) SI SVOLGE IN VIA RISERVATA: IL CHE, SE TUTELA LA DIGNITA’ DELLA PERSONA INQUISITA, NON NE GARANTISCE IL PIENO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA, LEGATO ANCHE ALLA PUBBLICITA’ DEL PROCESSO ED AL CONTROLLO CHE COSI’ PUO’ SVOLGERE L’OPINIONE PUBBLICA NON SOLO CONFESSIONALE. … QUESTE LIMITAZIONI AL DIRITTO DI DIFESA APPAIONO GIUSTIFICATE NELLA MISURA IN CUI … NON OFFENDANO LA DIGNITA’ DELLA PERSONA UMANA”. - Nicola Colaianni, “La libertà religiosa nella elaborazione confessionale dei Testimoni di Geova”, Rubbettino Editore 2002, 674-675.

Pertanto, se oggi il Prof. Colaianni, a dire degli illustri difensori di controparte, teorizza il “difetto assoluto di giurisdizione” e la “radicale mancanza di giurisdizione dello Stato” perché, prima del discutibile “Parere pro veritate 23/9/2004”, egli ha fatto esplicito riferimento alla necessità di un “processo pubblico” e dell’insostituibile “controllo dell’opinione pubblica non solo confessionale?”.

E se è necessario il “controllo dell’opinione pubblica non solo confessionale”, perché interdire agli Organi legittimi dello Stato di accertare la denunciata “violazione sistematica dei diritti umani fondamentali”?.

Per tali ragioni, e non solo, il pregevole apporto professionale del presidente emerito avv. Luigi De Marco, in copia allegato alla presente ed innanzi integralmente trascritto, ad ogni effetto di legge è fatto proprio dal sottoscritto concludente.
Ma vi è certamente di più!.

Con evidente riferimento ai discutibilissimi insegnamenti del Prof. Colaianni, a pagina 14 della loro comparsa conclusionale, i proff. Avv.ti Rescigno, Tucci e Barenghi hanno affermato che “una simile lesione della dignità dell’uomo e dei suoi fondamentali attributi non si è verificata in alcun modo nel caso di specie”.

Mai affermazione è stata più falsa e tendenziosa!.

Infatti, inesorabilmente, dal giorno stesso (9/7/2003) in cui il sig. Franco Falsetti ha annunciato alla congregazione locale di appartenenza di Bari Santo Spirito che “Vito Pucci è stato disassociato”, la vita personale, familiare, sociale e professionale è stata stravolta totalmente in peggio.

A tale riguardo, nessuno dimentichi, ad esempio, che all’udienza del 18/5/2004, tra l’altro, la teste Xxxxx Xxxxxxx (figlia) riferì testualmente:

Secondo i dettami della Congregazione la persona disassociata è persona malvagia sicché anche nell’ambito del nucleo familiare non può più esserci un pieno riconoscimento del ruolo paterno restando invece il legame prettamente biologico. … Lascia amarezza anche il rifiuto del saluto da parte di persone prima a noi vicine. … Anche i contatti tra la nostra famiglia e quella degli altri aderenti hanno subito una alterazione essendo adesso possibile solo effettuare incontri personali da parte mia, di mia madre e di mio fratello quindicenne con altri aderenti e non essendo invece più possibile degli incontri o dei momenti di aggregazione tra la famiglia nostra nel suo complesso e quindi con la partecipazione di mio padre e delle altre famiglie aderenti alla congregazione”.

Come ampiamente provato nei precedenti scritti difensivi (e nei documenti allegati, ivi inclusa la video-registrazione dello “sconvolgente reportage” dei pubblicisti Luca CARDINALINI e Maria Concetta MATTEI della redazione di TG2 DOSSIER STORIE, trasmissione televisiva del 18/4/2004, il “micidiale ostracismo” che tassativamente consegue ad ogni singolo annuncio di dimissioni volontarie, di dissociazione ovvero di disassociazione (espulsione) dall’Ente giuridico convenuto è davvero “perenne e assoluto”, indegno di qualsiasi paese che dir si voglia “civile”.

Inoltre, attingendo alle fonti proprie dei Testimoni di Geova, è facile accertare la piena efficacia e validità delle seguenti “leggi interne”:


Come trattare chi è stato espulso. …

«Se qualcuno è disassociato, allora deve aver avuto un cuore veramente cattivo e/o deve essere stato deciso a perseguire una condotta che disonora Dio. Pietro disse che la condizione di una tale persona è peggiore di prima che divenisse cristiana; è come ‘una scrofa lavata che torna a rivoltolarsi nel fango’. Questo dovrebbe aiutare i parenti cristiani e altri ad avere la veduta di Dio circa una persona disassociata. … Ora i genitori sono disassociati perché hanno rigettato le norme e le vie di Geova. Quindi le cose non sono le stesse nella famiglia. Senza dubbio, i nonni devono determinare se qualche necessaria questione familiare richieda un limitato contatto con i figli disassociati. E a volte i nipoti potrebbero visitarli. Com’è triste, però, che con la loro condotta non cristiana i figli interferiscano col normale piacere che provavano i nonni! … A volte un cristiano il cui coniuge sia stato disassociato si sente isolato. Com’è stato menzionato sopra, il coniuge espulso ha mostrato di non essere la sorta di persona che vogliamo avere attorno. E dobbiamo stare attenti per non essere implicati nell’associazione con lui solo perché vogliamo visitare o aiutare il coniuge cristiano. Perciò la visita si può fare forse quando il disassociato è fuori di casa». - Vedi La Torre di Guardia 15/6/1983, pagina 31.

«La situazione è diversa se il disassociato o dissociato è un parente che vive fuori di casa o non è dell’immediata cerchia familiare. Potrebbe essere possibile non avere quasi nessun contatto col parente. Anche se eventuali questioni di famiglia richiedessero qualche contatto, è certo che questi contatti dovrebbero essere mantenuti al minimo». - Vedi La Torre di Guardia 15/10/1988, pagina 28.

«Gli ascoltatori di Gesù sapevano bene che a quel tempo gli ebrei non fraternizzavano con i gentili ed evitavano gli esattori di tasse considerandoli dei reietti. Pertanto, Gesù stava insegnando ai suoi seguaci a non stare in compagnia di chi era stato espulso. Questo significa che i cristiani leali non intrattengono rapporti spirituali con coloro che sono stati espulsi dalla congregazione. Ma c’è dell’altro. … Pertanto evitiamo anche di avere contatti sociali con chi è stato espulso. Questo significa che non staremo con lui né in occasioni come picnic, feste e partite di pallone né per andare in un centro commerciale, a teatro o a mangiare a casa o al ristorante».
- Vedi Il Ministero del Regno, Agosto 2002.

«Che dire del parlare a un disassociato? … A questo riguardo, La Torre di Guardia del 1° gennaio 1982, pagina 25, dice: “Un semplice saluto può essere il primo passo che porta a una conversazione e forse anche a un’amicizia. Vorremmo fare questo primo passo con un disassociato?”». (idem)

«È proprio come viene detto a pagina 31 dello stesso numero della Torre di Guardia: “La realtà è che quando un cristiano si dà al peccato e deve essere disassociato, perde molte cose: la sua posizione approvata dinanzi a Dio; … la piacevole compagnia dei fratelli, inclusa gran parte dell’associazione che aveva con i parenti cristiani”». (idem)

«Oggi non viviamo fra nazioni teocratiche in cui i membri della nostra famiglia carnale potrebbero essere sterminati da Dio e dalla sua organizzazione teocratica per apostasia come era possibile ed era ordinato di fare nella nazione d'Israele. Essendo circoscritti dalle leggi delle nazioni in cui viviamo ed anche dalle leggi di Dio mediante Gesù Cristo, possiamo agire contro gli apostati soltanto fino a un certo punto, vale a dire conformandoci alle due serie di leggi. La legge dello Stato e la legge di Dio mediante Cristo ci proibiscono di uccidere gli apostati, anche se sono membri della nostra famiglia carnale. Naturalmente, se i figli sono maggiorenni, vi può essere una separazione e una rottura vera e propria nei vincoli familiari, perché i vincoli spirituali sono già spezzati». - Vedi La Torre di Guardia 15/1/1954, pagina 62.

«Nel caso del parente disassociato che non abita nella stessa casa, i rapporti con lui sono pure limitati a ciò che è assolutamente necessario. ... questi rapporti sono limitati ed anche eliminati completamente se è possibile. ... Che fare se una persona espulsa dalla congregazione visita improvvisamente parenti dedicati? Che deve fare in tal caso il cristiano? Se è la prima volta che viene fatta la visita, il cristiano dedicato può, se la coscienza glielo permette, mostrare riguardi familiari in questa particolare occasione. Ma se la coscienza non glielo permette, non ha l’obbligo di farlo. Se gli usa cortesia, il cristiano deve però specificare che questa non deve diventare un’abitudine. Se lo diventa ciò non è diverso dall’'associarsi a qualsiasi altra persona disassociata, e va contro lo spirito del decreto di disassociazione. Si dovrebbe far capire al disassociato che ora le sue visite non sono benvenute come prima, quando camminava rettamente con Geova». - Vedi La Torre di Guardia 15/1/1962, pagina 42.

«Perciò i membri della congregazione non si assoceranno al disassociato, né nella Sala del Regno, né altrove. Non converseranno con lui né mostreranno in alcun modo di notarlo. Se il disassociato tenta di parlare ad altri nella congregazione, essi dovranno allontanarsi da lui. In tal modo capirà pienamente l'entità del suo peccato … Inoltre, il disassociato che vuol fare ciò ch’è giusto dovrebbe dire a chiunque gli si avvicina inconsapevolmente che è disassociato e che non dovrebbero parlare con lui». - Vedi La Torre di Guardia 15/12/1963, pagine 761, 762.

«Se qualcuno persiste in un'associazione che non è assolutamente necessaria con un familiare disassociato che vive fuori di casa, il comitato dovrebbe amorevolmente aiutarlo a capire i princìpi inerenti e a conformarsi ai consigli biblici. … L'insistenza a trascurare il comando biblico di "cessar di mischiarci in compagnia" di tale persona può condurre alla disassociazione, ma questa non dovrebbe essere la ragione della nostra ubbidienza, non è vero?». - Vedi Il Ministero del Regno, febbraio 1971.

«Con fedeltà verso Dio, nessuno della congregazione dovrebbe salutare tali persone quando le incontra in pubblico né dovrebbe accoglierle nella propria casa. Anche i parenti consanguinei che non abitano nella stessa casa con un parente disassociato, siccome valutano la parentela spirituale più di quella carnale, evitano il contatto con tale parente disassociato. … E quelli che possono essere membri della stessa casa di un individuo disassociato cessano di avere associazione spirituale con il trasgressore impenitente. … Non c’è nessuna ragione per ascoltare un figlio o il coniuge disassociato se tenta di giustificarsi o tenta di trarre il fedele dalla sua parte per farlo pensare o agire come lui. Né dovrebbe essere ascoltato riguardo a obiezioni nel modo in cui il suo caso è stato considerato dal comitato giudiziario». - Vedi “Organizzazione per predicare il Regno e fare discepoli”, 1973, pagine 172, 173.
«L’ora dei pasti è un momento di distensione e compagnia. Perciò … la Bibbia vieta di frequentare anche a scopo di compagnia una persona espulsa, per esempio partecipando insieme a un picnic, a una festa, a una partita di calcio, a una gita al mare, andando insieme a teatro o mangiando insieme. [...] Altri problemi sorgono in relazione agli affari o al lavoro. Che dire se foste dipendenti di un uomo che venisse espulso dalla congregazione o se tale persona fosse un vostro dipendente? Che fare? Se per il momento foste obbligati sotto il profilo contrattuale o finanziario a continuare il rapporto di lavoro, certamente ora assumereste un atteggiamento diverso nei confronti del disassociato. Potrebbe essere necessario discutere con lui su questioni di lavoro o stare a contatto con lui sul posto di lavoro, ma le conversazioni spirituali e i rapporti d’amicizia sarebbero cose del passato. In questo modo potreste dar prova della vostra ubbidienza a Dio e sareste personalmente protetti. Inoltre questo potrebbe far capire alla persona quanto il suo peccato le sia costato caro sotto molti aspetti». - Vedi La Torre di Guardia 1/1/1982, pagina 24.

«Se un cristiano si schierasse dalla parte di un trasgressore che è stato rigettato da Dio e disassociato, o che si è dissociato...[se] gli anziani vedessero che è diretto in quella direzione, stando regolarmente in compagnia con una persona disassociata, cercherebbero con amore e pazienza di aiutarlo a vedere le cose dal punto di vista di Dio … Lo ammonirebbero e, se necessario, ‘lo riprenderebbero con severità’. Vogliono aiutarlo a rimanere ‘sul monte santo di Dio’. Ma se egli non smettesse di accompagnarsi con la persona espulsa, si renderebbe in tal modo ‘partecipe (sostenitore o complice) delle sue opere malvage’ e dovrebbe quindi essere rimosso dalla congregazione, espulso». (pagina 26).

« … I cristiani imparentati con un disassociato che non vive in casa con loro dovrebbero sforzarsi di evitare l’associazione non necessaria, riducendo al minimo anche i contatti d’affari». (pagine 29, 30).

« ... La realtà è che quando un cristiano si dà al peccato e dev’essere disassociato, perde molte cose: la sua posizione approvata dinanzi a Dio; l’appartenenza alla felice congregazione dei cristiani; la piacevole compagnia dei fratelli, inclusa gran parte dell’associazione che aveva con i parenti cristiani. … I problemi che egli ha causato possono addirittura continuare dopo la sua morte. Se morisse mentre è disassociato, le disposizioni per il suo funerale potrebbero costituire un problema. I suoi parenti cristiani forse gradirebbero un discorso nella Sala del Regno, se tale è l’usanza locale. Ma ciò non sarebbe appropriato nel caso di una persona espulsa dalla congregazione». (pagina 31).



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“E’ UNA SPORCA STORIA DI SOLDI”.

E’ UNA SPORCA STORIA DI SOLDI. CON 175 MILA EVANGELIZZATORI ATTIVI E ALTRETTANTI SIMPATIZZANTI, I TESTIMONI DI GEOVA RAPPRESENTANO UNA MINACCIA ECONOMICA REALE NEL MOMENTO IN CUI GLI ITALIANI SONO CHIAMATI A DECIDERE A QUALE CULTO DESTINARE L’8 PER MILLE DELL’IRPERF. I SOLDI DESTINATI AI TESTIMONI DI GEOVA SONO TUTTI SOLDI IN MENO AL VATICANO. Tutto qui il problema”. - Panorama, 25/2/1990, pagina 79.

Tale affermazione, purtroppo veritiera, merita di essere dovutamente affrontata in una o più sedi diverse dalla presente.

E’ stata qui riportata solo perché gli illustri difensori di Controparte, tutti rigorosamente non Testimoni di Geova ma non a caso “incaricati” dai vertici più alti ed esigenti dei Testimoni di Geova, a pagina 2 della loro ‘monumentale’ comparsa conclusionale, hanno accusato il sottoscritto avvocato di aver abusato largamente del diritto di agire in giudizio e di aver convenuto “soggetti del tutto estranei alla Congregazione quali la Conferenza Episcopale Italiana e il Consiglio dei Ministri (sic) della Repubblica” nonché “molti aderenti alla Congrega-zione … allo scopo evidente di (tentare di) prevenirne l’escussione in qualità di testimoni”.

Anche tale affermazione è assolutamente falsa e fuorviante atteso che gli stessi fatti, per la loro intrinseca gravità, ancorché invano, in più occasioni, sono stati già portati all’attenzione delle più alte cariche dello Stato, ivi incluso il Presidente della Repubblica, il Consiglio Superiore della Magistratura, il Governo in carica e puntualmente denunciati in sede penale.

Nonostante tutti gli spergiuri contrari, il problema non è solo “spirituale” (“cosa nostra”, quindi!), come il Sig. Giorgio Caminiti (vedi infra) e l’intera compagine (“cupola”) della furba controparte vuol far credere agli ingenui, perché -a tacer d’altro- la consistente mole di atti e documenti esibiti in giudizio attesta in modo univoco la rilevanza “politica e sociale” del gravissimo fenomeno denunciato (“violazione sistematica dei diritti umani fondamentali”) e la conseguente gravissima realtà/prassi ‘contra legem’, apertamente incoraggiata da “cattivi maestri” come quelli innanzi citati, assolutamente contraria al principio fondante di cui all’art. 2 Cost., di “negare la giustizia” ai singoli Testimoni di Geova in quanto, a torto marcio, ritenuti “privi di capacità processuale”.

Ad esempio, dalla copiosa documentazione ritualmente esibita in giudizio, è facile accertare che, esasperato dalle pressioni interne di chiaro stampo mafioso, divenute insopportabili con il passare degli anni, in data 9-19/11/2001, il sottoscritto avvocato ruppe gli indugi e, dopo attenta ponderazione di tutti i fattori implicati, tentò (invano) di richiamare l’attenzione della dott.ssa Lorita TINELLI, Presidente nazionale del CESAP-Centro Studi Abusi Psicologici, con sede in Noci/Ba, di chiara ispirazione cattolica, nonché dei dott. Gabriele Protomastro, Vito Fanizzi e Ornella Gozzo, componenti del Tribunale di Bari, Prima Sezione Penale, e del dott. Emanuele De Maria, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari.

Ciò fece a mezzo della puntuale e dettagliata denuncia penale sporta in data 9/11/2001 e del conseguente atto 19/11/2001 di rinuncia al mandato in favore del Sig. Grassi Domenico.

Strano ma vero, fino a questo giorno, nonostante siano passati oltre cinque anni, al sottoscritto denunciante risulta con certezza che il relativo procedimento penale n. 20472/01 R.G.N.R. (P.M. dott. De Maria) sia tuttora pendente e che, nonostante i numerosi solleciti verbali e scritti, non sia stato compiuto un solo atto istruttorio. Cui prodest?.

Come i cinesi, Vito Pucci ha già dimostrato di saper e di voler aspettare il lento ma inesorabile corso della giustizia di Dio e degli uomini!.

I fatti attestano (“cosa fatta capo ha”) che tutte le “pressioni interne di chiaro stampo mafioso” sono state abilmente orchestrate proprio dai convenuti principali Paolo PICCIOLI, autore della scandalosa dichiarazione (“E’ una sporca storia di soldi!”) innanzi riportata risalente al mese di febbraio 1990; Giorgio CAMINITI (“Se non lo fermiamo ora il fratello Pucci, non lo fermiamo più”, maggio 1991); Denni ANGELI, vicepresidente della CCT/WTS, ‘delfino’ di Gerrit LOSCH e Samuel HERD, nonché nemico giurato dei presidenti emeriti Valter FARNETI e Sebastiano BENGALA (“Vito, lascia stare le calunnie diffuse sul tuo conto dalla sorella Rosa Salvato Comodi, responsabile del reparto legale della CCT/WTS. Il 50% degli anziani sono corrotti: tempo due/tre anni e ogni cosa sarà chiarita dovutamente”, dicembre 1999); Pasquale PISCITELLI (“Fratello Roberto Losacco, tu devi fare una scelta: o ti fai aiutare dagli anziani o ti fai aiutare dal fratello Pucci”, giugno 2001); Massimiliano BRICCONI (“Se non ti fermi ti stenderò a terra”, luglio 2001).

Prima ancora di essere trasfusi nella narrativa dell’atto introduttivo del presente giudizio, i fatti gravi ascritti direttamente all’Ente giuridico convenuto CCT/WTS in persona del suo Presidente pro tempore Sig. Roberto Franceschetti e ai singoli “convenuti illustri” innanzi indicati, furono oggetto di due puntuali denunce penali sporte in data 7 e 20/6/2003, nell’immediatezza dei fatti gravi oggetto del presente giudizio.

La prima di dette denunce, nonostante fosse stata presentata presso gli uffici della Polizia Giudiziaria allocata nello stesso Palazzo di Giustizia di Bari, a distanza di oltre tre mesi dalla presentazione, non risultava neppure rubricata: gli impiegati addetti, dopo affannose ricerche prive di risultato, dissero chiaramente che la denuncia era stata smarrita ovvero sottratta da persona interessata.

Sta di fatto, però, che anche dopo l’integrale ricostituzione del fascicolo di ufficio, nonostante i numerosi solleciti verbali e scritti, dette denunce (a somiglianza di quella precedente sporta il 9/11/2001 nei confronti della dott.ssa Lorita Tinelli), tutte sporte a chiari fini interlocutori e di S.O.S., anche se non sono mai state archiviate, fino a questo giorno sono rimaste, inaudito ma vero!, lettera morta.
- R.G.N.R. 1348/03 P.M. dott. Marco DINAPOLI.

Ancora una volta è doveroso chiedersi: cui prodest?

******

Infine, attesa la gravità dei fatti denunciati e la loro innegabile pertinenza ai fini del decidere, anche per dare un contributo più puntuale alla esatta ricostruzione dei fatti per cui è causa e contrastare la mistificante realtà artatamente rappresentata nell’avversa comparsa conclusionale (“L’attore … non disconosce il regolare svolgimento della fase istruttoria”, pagina 3) e nella stessa Ordinanza 6-14/12/2004 del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile (“Il Pucci fu messo in condizioni di conoscere preventivamente gli addebiti ascrittigli, di interloquire in ordine alla loro fondatezza, di essere ascoltato dagli organi procedenti. Sicché deve concludersi che il diritto di difesa del fedele è stato tutelato”), qui di seguito si trascrive -in sintesi- il contenuto della seconda denuncia penale sporta in data 20/6/2003 alla Polizia Giudiziaria di Bari, su espressa segnalazione del Magistrato di turno addetto alla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari:

… Oltre ad essere seriamente preoccupato per l’integrità psico-fisica mia e dei miei familiari, temo altresì che ritorni tra le file dei Testimoni di Geova il clima di terrore che, stando alle cronache dei giornali, vigeva verso la fine degli anni ’80 – inizi anni ’90, come si evince dall’estratto del “Resto del Carlino” del 26/11/99, pag. 6, e dalla documentazione (nr. 21 pagine) intitolata “Prossimamente Geova. La terza religione d’Italia sotto tiro”, pubblicata nel settimanale L’espresso del 3/8/2000. Documentazione che in copia allego alla presente.

… Denuncio l’esistenza di un “braccio di ferro” occulto tra alcuni Testimoni di Geova, tuttora ai vertici della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova (Bricconi Massimiliano, Angeli Denni, Falone Giuseppe, Caminiti Giorgio, ed altri) e altri personaggi, ex-Testimoni di Geova, espulsi violentemente dall’Organizzazione verso la fine degli anni ottanta, tuttora attivi nel combattere la stessa Organizzazione dei Testimoni di Geova. …

I fatti innanzi sommariamente esposti, aggiunti a quelli evidenziati e denunciati in data 7 giugno u.s. lasciano intravedere, purtroppo, la ricorrenza nel caso che mi riguarda (degli estremi) della fattispecie delittuosa prevista e punita dall’art. 283 c.p., in quanto di fatto, Nencini, Caminiti, Bricconi, Angeli, Falone, Candelaresi, Falsetti, Poli e Nardello, hanno dato vita ad un ‘sistema giudiziario’ parallelo, e quindi illegale, rispetto a quello statale previsto dai vigenti codici
”. (omissis)

******

Riassumendo:

1.- La posizione di “socio aderente” dell’Ente giuridico CCT/WTS si acquista automaticamente al momento del battesimo (Ministero del Regno gennaio 2007);

2.- Il sottoscritto Vito Pucci non ha mai aderito a detto Ente giuridico costituito a Roma in data 19/6/1985 (vedi Atto costitutivo notaio Cardelli) semplicemente perché il proprio battesimo risulta avvenuto in data 28/11/1981, ossia circa quattro anni prima della costituzione dell’Ente medesimo.

A tale riguardo, la precisa affermazione fatta nell’atto di citazione non è mai stata contestata dalla difesa di controparte;
3.- Ad ogni buon conto, a scanso di ogni equivoco, con raccomandata ar 21-22/6/1998 diretta al corpo degli anziani della congregazione locale di appartenenza, Vito Pucci aveva rassegnato le proprie dimissioni volontarie ai sensi dell’art. 5 Statuto.

Di tale espressa volontà, nonostante la chiara allegazione di cui alla pag. 11 dell’atto di “Appello a Cesare” 17/6/2003, né il “Comitato giudiziario Speciale di Appello” né la sovraordinata “cupola mafiosa” dei 31 boss innominabili (perché nessuno conosce ancora le esatte generalità!) hanno MAI tenuto il benché minimo conto!;

4.- Nel maggio/giugno 2003, abusando dei poteri conferiti dallo Statuto, il Comitato direttivo dell’Ente giuridico convenuto, disprezzando il ruolo e l’autorità del locale corpo degli anziani, ha ‘nominato’ il “comitato giudiziario speciale” formato dai Sigg.ri Luciano Nencini, Carlo Candelaresi e Franco Falsetti, ed il “comitato giudiziario speciale di appello” formato dai sigg.ri Giorgio Caminiti, Giuseppe Poli e Ruggero Nardello;

5.- In data 3/7/2003, l’assemblea plenaria dei 31 soci effettivi con diritto di voto (“cupola” o “sinedrio”), all’insaputa del sottoscritto, dopo “approfondita analisi” (sic!), ha deliberato all’unanimità l’espulsione del sottoscritto e di 309 altre persone Testimoni di Geova, tutte assolutamente ignare del processo che in quel giorno è stato celebrato a loro carico.

6.- L’approfondita analisi del “caso Pucci” e degli altri 309 casi portati all’attenzione della stessa assemblea del giorno 3/7/2003 è avvenuta in un lasso di tempo di appena 45 minuti (l’assemblea è iniziata alle ore 9,00 per terminare alle ore 9,45, come attestato dal relativo verbale esibito in giudizio dagli stessi difensori di controparte).

7.- Dal giorno 9/7/2003, giorno dell’Annuncio speciale proclamato dal sig. Franco Falsetti alla congregazione di Bari Santo Spirito, Vito Pucci è stato brutalmente allontanato (“morte civile”) e non più frequentato e/o salutato da tutti gli amici e conoscenti Testimoni di Geova perché ritenuto “malvagio” (Vedi La Torre di Guardia 15/6/1983, pagine 30-31, innanzi citata);

8.- Nonostante la richiesta formale eseguita con raccomandata ar 23/10/2004, ritualmente esibita in giudizio, fino a questo giorno l’Ente giuridico convenuto si è ostinatamente rifiutato:
A) di far conoscere le esatte generalità dei 31 soci ordinari che hanno partecipato all’assemblea ordinaria del 3/7/2003 fornendo copia del foglio di presenza allegato al verbale dell’assemblea 3/7/2003;
B) di mettere a disposizione del sottoscritto avente diritto gli atti e i documenti analiticamente indicati nella indicata raccomandata ar 23/10/2004 (vedi comparsa conclusionale, pagina 6), così continuando a negare la possibilità concreta di contraddire e di difendersi adeguatamente rispetto a tutte le infondate accuse che gli sono state strumentalmente addebitate.


Bari, 5 Gennaio 2007
Firmato: Avv. Vito Pucci

Atto depositato nella Cancelleria
del Tribunale di Bitonto
il 5 Gennaio 2007.
Il Cancelliere
F.to Antonia Sicolo




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Caro Vito,
Ho letto questa seconda parte di "Note di Replica".
Si tratta di una pietra miliare, che lascia il segno.
Qui non c'è di mezzo solo il caso singolo di un avvocato che decide di far valere i propri diritti.
Queste relazioni, ricche di citazioni e di testimonianze, aprono la strada a tutti coloro che fino ad ora non sapevano come affrontare gli "abusi discriminatori" su chi viene espulso dai testimoni di Geova.
Ho letto decine di denunce, ho visto e vedo fare delle battaglie contro le violazioni dei Diritti Umani, ma si tratta di casi impostati da singoli, da solisti.
Invece, questa lotta che stai portando avanti, caro Vito, ha connotati diversi, è un solco tracciato per essere seguito da altri, perchè ci hai resi partecipi di questa tua esperienza, dandoci modo di leggere tutti i documenti, senza preoccuparti di esporti come persona.
Si tratta di informazioni di cui possiamo godere tutti.
La tua vittoria, è la vittoria di tutti noi!
Ecco perchè riconosco e prendo atto di questo merito, che tu senza dubbio hai per aver condotto, con grande sacrificio e con metodo una battaglia a cui hai pagato e stai pagando un alto tributo.
Sempre con stima e affetto
Pino



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