Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Fra la succitata norma e quella prevista dagli
artt. 617 e ss. c.p. c'è una precisazione da farsi e che riguarda il mezzo usato per la diffusione dell'informazione (pubblico o privato) ed il tipo di comunicazione che può essere di c.d. chiuse o c.d. aperte.
Evidenzio in grassetto le parti che potrebbero interessare la corrispondenza cui si fa riferimento con il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e la norma penale prevista dagli
artt. 617 e ss. c.p.
Traetene le conclusioni e commentatele.
---------------------
Divulgazione di intercettazione e di comunicazioni
Ed invero, a detta degli Ermellini,
la voluntas legis sarebbe quella di impedire la diffusione, con qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni c.d. chiuse alle quali, cioè può accedersi esclusivamente violando la segretezza che le tutela, e
non anche quelle c.d. aperte le quali, proprio per il fatto di essere realizzate con mezzo pubblico, è chiaro che possono essere conosciute da chiunque senza bisogno di alcuna intercettazione.
----------------------------
Corte di cassazione
Sezione V penale
Sentenza 19 maggio 2005-1° febbraio 2006 n. 4011
(Stralcio)
Appare necessario partire da una considerazione generale: la complessa normativa prevista dagli artt. 617 e ss. c.p. mira a dare attuazione all'art. 15 della Costituzione secondo il quale la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili, salvo la limitazione derivante da atto motivato dell'Autorità Giudiziaria assunto con le garanzie previste dalla legge.
Ovviamente la tutela non può che riguardare le c.d. comunicazioni chiuse, alle quali si può accedere soltanto violando la segretezza che le tutela,
e non anche quelle c.d. aperte, che per essere fatte con mezzo pubblico possono venire a conoscenza di chiunque anche senza intercettazione alcuna.
Sulla natura di comunicazione chiusa di quella di cui al presente processo si è già detto e non conviene soffermarsi ulteriormente.
Orbene se si parte da tale corretta ottica interpretativa non si può che convenire sul fatto che ciò che al legislatore essenzialmente preme è evitare che vi sia una divulgazione di comunicazioni tra privati che debbano restare segrete e che sono state, invece,
intercettate.
Quindi se il prius fattuale è la
condotta intercettiva di cui al primo comma dell'art. 617 quater comma I c.p., il prius logico e sistematico è costituito dalla
punibilità della condotta di divulgazione delle comunicazioni intercettate di cui al secondo comma dell'art. 617 quater c.p.
Si intende dire cioè che ciò che preme al legislatore è di evitare che vengano divulgate con qualsiasi mezzo di informazione al pubblico comunicazioni
c.d. chiuse destinate a rimanere segrete e delle quali l'agente sia comunque venuto a conoscenza; questa è esattamente la condotta punita dalla norma in considerazione.
Sotto tale profilo la materialità del delitto di cui al I comma del citato articolo è in un certo senso più ristretta, nel senso che il legislatore ha ragionevolmente inteso punire soltanto chi abbia intercettato una comunicazione in modo fraudolento,
essendo completamente irragionevole punire chi sia venuto a conoscenza di una comunicazione in modo casuale per effetto, ad esempio, di inconvenienti ed interferenze che talvolta si verificano nei sistemi di trasmissione delle comunicazioni stesse.
Quindi non è punibile per il delitto di cui al comma I dell'articolo più volte citato chi sia venuto in possesso di comunicazioni intercettate non in modo fraudolento, ma è perseguibile ai sensi del secondo comma dell'art. 617 quater c.p. chi divulghi comunicazioni intercettate delle quali sia comunque in possesso per la semplice ragione che la divulgazione di comunicazioni intercettate c.d. chiuse non è legittima...
...
In tal modo il legislatore ha inteso circoscrivere il divieto di divulgazione alle comunicazioni che per poter essere conosciute, a cagione del mezzo di comunicazione utilizzato, hanno bisogno di essere intercettate - c.d. comunicazioni chiuse -
mentre siffatto divieto non è previsto per le comunicazioni che per il mezzo usato possono essere legittimamente conosciute da un numero imprecisato di persone."
---------------
C'è perciò da interrogarsi sul mezzo per la diffusione e chiedersi se internet è considerato pubblico o privato.
Se è considerato pubblico la pubblicazione di comunicazioni private non dovrebbe essere perseguibile penalmente.
Se è considerato strettamente privato, cosa di cui dubito fortemente,
la corrispondenza pubblicata, indipendentemente dalle raccomandazioni, non dovrebbe essere perseguibile penalmente.
Buona notte [SM=x1061924]
Pyccolo