CORRISPONDENZA PRIVATA TELEMATICA ---MAIL

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pyccolo
00mercoledì 17 settembre 2008 00:30
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI



Fra la succitata norma e quella prevista dagli artt. 617 e ss. c.p. c'è una precisazione da farsi e che riguarda il mezzo usato per la diffusione dell'informazione (pubblico o privato) ed il tipo di comunicazione che può essere di c.d. chiuse o c.d. aperte.

Evidenzio in grassetto le parti che potrebbero interessare la corrispondenza cui si fa riferimento con il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e la norma penale prevista dagli artt. 617 e ss. c.p.

Traetene le conclusioni e commentatele.

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Divulgazione di intercettazione e di comunicazioni


Ed invero, a detta degli Ermellini, la voluntas legis sarebbe quella di impedire la diffusione, con qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni c.d. chiuse alle quali, cioè può accedersi esclusivamente violando la segretezza che le tutela, e non anche quelle c.d. aperte le quali, proprio per il fatto di essere realizzate con mezzo pubblico, è chiaro che possono essere conosciute da chiunque senza bisogno di alcuna intercettazione.

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Corte di cassazione

Sezione V penale

Sentenza 19 maggio 2005-1° febbraio 2006 n. 4011

(Stralcio)

Appare necessario partire da una considerazione generale: la complessa normativa prevista dagli artt. 617 e ss. c.p. mira a dare attuazione all'art. 15 della Costituzione secondo il quale la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili, salvo la limitazione derivante da atto motivato dell'Autorità Giudiziaria assunto con le garanzie previste dalla legge.

Ovviamente la tutela non può che riguardare le c.d. comunicazioni chiuse, alle quali si può accedere soltanto violando la segretezza che le tutela, e non anche quelle c.d. aperte, che per essere fatte con mezzo pubblico possono venire a conoscenza di chiunque anche senza intercettazione alcuna.

Sulla natura di comunicazione chiusa di quella di cui al presente processo si è già detto e non conviene soffermarsi ulteriormente.

Orbene se si parte da tale corretta ottica interpretativa non si può che convenire sul fatto che ciò che al legislatore essenzialmente preme è evitare che vi sia una divulgazione di comunicazioni tra privati che debbano restare segrete e che sono state, invece, intercettate.

Quindi se il prius fattuale è la condotta intercettiva di cui al primo comma dell'art. 617 quater comma I c.p., il prius logico e sistematico è costituito dalla punibilità della condotta di divulgazione delle comunicazioni intercettate di cui al secondo comma dell'art. 617 quater c.p.

Si intende dire cioè che ciò che preme al legislatore è di evitare che vengano divulgate con qualsiasi mezzo di informazione al pubblico comunicazioni c.d. chiuse destinate a rimanere segrete e delle quali l'agente sia comunque venuto a conoscenza; questa è esattamente la condotta punita dalla norma in considerazione.

Sotto tale profilo la materialità del delitto di cui al I comma del citato articolo è in un certo senso più ristretta, nel senso che il legislatore ha ragionevolmente inteso punire soltanto chi abbia intercettato una comunicazione in modo fraudolento, essendo completamente irragionevole punire chi sia venuto a conoscenza di una comunicazione in modo casuale per effetto, ad esempio, di inconvenienti ed interferenze che talvolta si verificano nei sistemi di trasmissione delle comunicazioni stesse.

Quindi non è punibile per il delitto di cui al comma I dell'articolo più volte citato chi sia venuto in possesso di comunicazioni intercettate non in modo fraudolento, ma è perseguibile ai sensi del secondo comma dell'art. 617 quater c.p. chi divulghi comunicazioni intercettate delle quali sia comunque in possesso per la semplice ragione che la divulgazione di comunicazioni intercettate c.d. chiuse non è legittima...
...
In tal modo il legislatore ha inteso circoscrivere il divieto di divulgazione alle comunicazioni che per poter essere conosciute, a cagione del mezzo di comunicazione utilizzato, hanno bisogno di essere intercettate - c.d. comunicazioni chiuse - mentre siffatto divieto non è previsto per le comunicazioni che per il mezzo usato possono essere legittimamente conosciute da un numero imprecisato di persone."


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C'è perciò da interrogarsi sul mezzo per la diffusione e chiedersi se internet è considerato pubblico o privato.
Se è considerato pubblico la pubblicazione di comunicazioni private non dovrebbe essere perseguibile penalmente.
Se è considerato strettamente privato, cosa di cui dubito fortemente,
la corrispondenza pubblicata, indipendentemente dalle raccomandazioni, non dovrebbe essere perseguibile penalmente.

Buona notte [SM=x1061924]

Pyccolo
parliamonepino
00mercoledì 17 settembre 2008 00:37
Più chiaro di così.....

[SM=x1061948] [SM=x1061963] [SM=x1061963]


pcerini
00mercoledì 17 settembre 2008 00:42
ho letto la parte che dice "Ed invero, a detta degli Ermellini, la voluntas legis sarebbe quella di impedire la diffusione, con qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni c.d. chiuse alle quali, cioè può accedersi esclusivamente violando la segretezza che le tutela"

Penso che la email privata e' una comunicazione chiusa,ragion per cui,credo proprio che dovro' adeguarmi,perche' io non sono venuto a conoscenza per caso ma era una comunicazione destinata direttamente a me,penso che dovro' chiedervi la cortesia della rimozione del mio post - bufera
kelly70
00mercoledì 17 settembre 2008 00:49
Scusate l'ignoranza... [SM=x1061927]

Ma Paolo non è venuto a conoscenza del contenuto in modo fraudolento, con violazioni o intercettazioni.

Quella mail era sua, mica era destinata ad un altro.

Almeno da quello che ho letto mi sembra che si parli della divulgazione di dati ottenuti con violazioni.

Sono due cose diverse.

Correggetemi se sbaglio. [SM=g27995]

[SM=g1380275]

pcerini
00mercoledì 17 settembre 2008 00:53
Carissima,l'articolo di pyccolo parla della necessita' di non punire coloro che ne vengano a conoscenza in modo casuale,non riguarda percio' coloro che invece hanno ricevuto direttamente la email.

Secondo l';articolo,avrei violato la segretezza e riservatezza perche' ne ho diffuso informazioni seppure in modo molto generico senza autorizzazione di "illo"
kelly70
00mercoledì 17 settembre 2008 01:04
Re:
pcerini, 17/09/2008 0.53:

Carissima,l'articolo di pyccolo parla della necessita' di non punire coloro che ne vengano a conoscenza in modo casuale,non riguarda percio' coloro che invece hanno ricevuto direttamente la email.

Secondo l';articolo,avrei violato la segretezza e riservatezza perche' ne ho diffuso informazioni seppure in modo molto generico senza autorizzazione di "illo"




Ma tu non ne sei venuto a conoscenza in modo fraudolento!!!!!!!!!!!!!!!!

Era indirizzata a te, non l'hai intercettata!!!!!

Lì parla di intercettazioni.

Almeno io così ho capito.

Se no ritiro tutto [SM=g27985]
pyccolo
00mercoledì 17 settembre 2008 01:06


Corte di cassazione

Sezione V penale
Sentenza 19 maggio 2005-1° febbraio 2006 n. 4011

(Presidente Foscarini; Relatore Marascai)


La Corte di appello di Milano, con sentenza del 23 gennaio 2004, dopo aver messo in evidenza che era ravvisabile nel caso di specie una fraudolenta intercettazione e che, in ogni caso, anche nei casi in cui tale ipotesi di reato non fosse ravvisabile, come nel caso di specie il delitto di divulgazione di comunicazioni acquisite non fraudolentemente sussisterebbe ugualmente per effetto di una interpretazione letterale, logica e sistematica della norma, dal momento che quella intercettata era una comunicazione chiusa ovvero una comunicazione interna della Rai fatta su un canale ad essa riservato, e dopo aver escluso che nel caso di specie fosse ravvisabile l'esimente di cui all'art. 51 c.p., confermava la decisione di primo grado.

------------- (il grassetto è mio)

Con questa sentenza l'imputato è stato condannato perchè:

1-La comunicazione non era diretta a lui.
2-Aveva intercettato la comunicazione di terzi.
2-Il mezzo di diffusione era di tipo interno riservato alla sola Rai

Non vedo analogia con la situazione di Pcerini, sia perchè non si tratta di intercettazione, sia perchè ritengo pubblico il mezzo di diffusione con cui gli è pervenuta la mail.
Fa bene Pcerini a valutare con attenzione, prima di qualunque decisione, il caso che lo riguarda.

Pyccolo
kelly70
00mercoledì 17 settembre 2008 01:09
Re:
pyccolo, 17/09/2008 1.06:




Non vedo analogia con la situazione di Pcerini, sia perchè non si tratta di intercettazione, sia perchè ritengo pubblico il mezzo di diffusione con cui gli è pervenuta la mail.Fa bene Pcerini a valutare con attenzione, prima di qualunque decisione, il caso che lo riguarda.

Pyccolo




E io che ho detto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [SM=g1601783] [SM=x1061929]
pyccolo
00mercoledì 17 settembre 2008 01:15
Re: Re:
kelly70, 17/09/2008 1.09:




E io che ho detto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [SM=g1601783] [SM=x1061929]




La stessa cosa.

[SM=x1061914]


pyccolo
00mercoledì 17 settembre 2008 01:35
Questo articolo è tratto da:
Diritto dell'internet

Le controverse applicazioni giudiziali

........
Si può ritenere invece con assoluta certezza che, ad esclusione delle comunicazioni aventi contenuto riguardante la vita privata, la divulgazione di un testo di una e-mail al di fuori della mailing list non viola il diritto alla riservatezza del mittente; anzi, come rilevato dal Garante, «non può essere considerata contrastante con la normativa sui dati personali l’eventuale successiva presa di conoscenza della e-mail da parte di soggetti estranei al circuito di posta elettronica, quando il messaggio non sia stato indebitamente acquisito da questi ultimi ma ad essi comunicato da parte di uno dei destinatari del messaggio stesso»"

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helenhelen
00mercoledì 17 settembre 2008 04:01
Scusate l'intromissione ma se una persona invece divulga la corrispondenza privata di una persona ad un vario gruppo di persone come puo essere un collegio di moderatori ma non in pubblico, corrispondenza che era diretta esclusivamente ad una persona, non viola gli stessi diritti di cui si parla sopra?
:)
ciao paolo bentornato.
pyccolo
00mercoledì 17 settembre 2008 09:32
Re:
helenhelen, 17/09/2008 4.01:

Scusate l'intromissione ma se una persona invece divulga la corrispondenza privata di una persona ad un vario gruppo di persone come puo essere un collegio di moderatori ma non in pubblico, corrispondenza che era diretta esclusivamente ad una persona, non viola gli stessi diritti di cui si parla sopra?
:)
ciao paolo bentornato.




Ciao Lucy,

Mi sono limitato a riportare dei dati.
Nel mio ultimo post ho persino evitato di aggiungere commenti.
E' una normativa che non è ancora tutta chiara.
Parebbe abbastanza chiaro che se a pubblicare una mail fosse un soggetto diverso dal mittente e dal destinatatio, senza l'autorizzazione di questi ultimi o di mail il cui contenuto è stato "indebitamente acquisito", ci sarebbe violazione della riservatezza ... se invece a pubblicare la mail fossero il mittente o il destinatario stessi non si incorrerebbe in nessuna violazione della riservatezza, ad eccezione, per il destinatario, della divulgazione di mail il cui contenuto riveli aspetti legati alla sfera intima e strettamente privata del mittente.

C'è poi la questione del mezzo di diffusione usato,
se si stratta di intercettazioni in buona fede o fraudolente,
se si stratta di comunicazioni c.d. chiuse o aperte.

Va considerato tutto orientativamente.
Per una maggiore chiarezza sarebbe pertanto necessario quantomeno il parere di un esperto in giurisprudenza.

Pyccolo








helenhelen
00mercoledì 17 settembre 2008 10:12
Re: Re:
pyccolo, 17/09/2008 9.32:




Ciao Lucy,

Mi sono limitato a riportare dei dati.
Nel mio ultimo post ho persino evitato di aggiungere commenti.
E' una normativa che non è ancora tutta chiara.
Parebbe abbastanza chiaro che se a pubblicare una mail fosse un soggetto diverso dal mittente e dal destinatatio, senza l'autorizzazione di questi ultimi o di mail il cui contenuto è stato "indebitamente acquisito", ci sarebbe violazione della riservatezza ... se invece a pubblicare la mail fossero il mittente o il destinatario stessi non si incorrerebbe in nessuna violazione della riservatezza, ad eccezione, per il destinatario, della divulgazione di mail il cui contenuto riveli aspetti legati alla sfera intima e strettamente privata del mittente.

C'è poi la questione del mezzo di diffusione usato,
se si stratta di intercettazioni in buona fede o fraudolente,
se si stratta di comunicazioni c.d. chiuse o aperte.

Va considerato tutto orientativamente.
Per una maggiore chiarezza sarebbe pertanto necessario quantomeno il parere di un esperto in giurisprudenza.

Pyccolo





Grazie per le spiegazioni pyccolo,
io credo che se riesco a dimostrare esempio
che delle mmie email private cioè indirizzate
a una sola persona, invece fanno il giro
(anche solo in parte) di diversi utenti
questa persona ha violato i miei diritti.

grazie ciao


[SM=x1061918]




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