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Sulle tracce di Emo Piccioni, scomparso tre anni fa

Ultimo Aggiornamento: 14/10/2018 21:18
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"DENUNCIA PENALE A FIRMA DI MARCO PICCIONI E PINO LUPO SPORTA IN DATA 4/11/2006 PRESSO GLI UFFICI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BARI"
freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=6114745



Procura della Repubblica Italiana presso il Tribunale di BARI

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Nota importante: I fatti denunciati nella presente denuncia sono strettamente connessi a quelli oggetto degli esposti-denuncia a firma del sottoscritto Avv. Vito Pucci presentati a questa Stazione Carabinieri in data 8/12/2003, 17/08/2005 e 22/8/2006, nonché a quelli oggetto dei procedimenti incardinati dinanzi a questa stessa Procura della Repubblica di Bari, R.G.N.R. 20472/01 P.M. Dott. Emanuele De Maria e 1348/03 P.M. Dott. Marco Dinapoli.

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Ill.mo Signor Procuratore,

Noi qui sottoscritti Marco PICCIONI, imprenditore, nato a Borgomanero/No il 25/8/1970, residente in Fontaneto d’Agogna/No, località Storni, e Vito PUCCI, avvocato, nato ad Altamura/Ba il 12/4/55, residente in Bari Santo Spirito, Via Napoli 6/8, in proprio e, segnatamente, quale genitore esercente la potestà legale sul figlio minore Fulvio, nato a Bari il 23/4/89, esponiamo e denunciamo quanto segue:

PARTE PRIMA - In data 31/10/2005 è scomparso da Fontaneto d’Agogna il Sig. Emo Piccioni, 59 anni, e, nonostante le ricerche tuttora in corso, nessuna traccia utile al suo effettivo ritrovamento è stata finora rinvenuta.

Dopo un periodo di grave incertezza sul da farsi, non casuale, ma assolutamente causata dal comportamento illecito dei vertici dell’Ente giuridico Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, via Bufalotta 1281, Roma, io sottoscritto Marco Piccioni, unitamente a tutti i miei familiari, ho deciso di collaborare più attivamente con gli agenti investigatori pubblici e privati che si occupano del caso.

In tale ottica positiva, nello scorso mese di ottobre 2006, essendo decorso già un anno dalla più che misteriosa scomparsa, ho denunciato l’accaduto al cronista Fiore DE RIENZO della Rai e, pubblicamente, ai microfoni della nota trasmissione televisiva “CHI L’HA VISTO?” di lunedì 9/10/2006.

Lo stesso hanno fatto mia madre Enza Gentina e mia sorella Cinzia Piccioni attraverso la trasmissione televisiva “LA VITA IN DIRETTA” (Rai Uno, 27/10/2006) condotta dal dott. Michele CUCUZZA.

Questi i fatti.

In data 24/7/2006, sempre io Marco Piccioni, ho inviato di mia spontanea volontà una disperata richiesta di aiuto all’Avv. Vito Pucci, già socio fondatore e noto attivista dell’Associazione Europea dei Testimoni di Geova per la Tutela della Libertà Religiosa, ricevendone risposta, tramite e-mail, l’indomani mattina, martedì 25/7/2006.
- Vedi allegati.

Atteso il particolare contenuto del messaggio ricevuto, lo stesso giorno 25 ottobre mi consultavo con mio zio Fausto Piccioni, fratello di mio padre, che -senza esitazione alcuna- mi suggeriva di informare subito la locale Stazione dei Carabinieri; cosa che effettivamente io ho fatto in seguito.

Quella stessa mattina, però, ho ritenuto doveroso informare tele-fonicamente di tale significativa novità il Sig. Domenico MUSTONE, Presidente della locale congregazione dei Testimoni di Geova di Borgomanero, nonché fiduciario particolare del Sig. Massimiliano BRICCONI e dell’Ente giuridico CCTdG innanzi indicato.

Io stesso, infatti, insieme a tutti i miei familiari stretti (escluso mio zio Fausto innanzi menzionato), siamo Testimoni di Geova: mio padre Emo, inoltre, è sempre stato uno stimato rappresentante ufficiale della congregazione locale con funzioni di ‘anziano’ e di ‘segretario’.

Attesa la rilevanza delle questioni implicate, nella serata dello stesso giorno 25/7/2006, verso le ore 21, ricevevo nell’ufficio annesso alla mia azienda “Officina Meccanica Piccioni”, via G.B. Curti 44, Borgomanero/No, la visita personale del ridetto Sig. Mustone che, per l’occasione, era accompagnato da un altro mio zio, il Sig. Gulinelli Eros, anch’egli Testimone di Geova con funzioni di ‘anziano’ in servizio presso la congregazione locale di Borgomanero.

Di comune accordo, si decise che io Marco Piccioni leggessi ad alta voce il contenuto dell’e-mail pervenuta dall’Avv. Pucci e, prima che terminassi la lettura, alla esatta pronuncia del nome del Sig. BRICCONI Massimiliano, dirigente nazionale dei Testimoni di Geova italiani, il Sig. Mustone mi interrompeva bruscamente, si levava in piedi ed esclamava:

“QUESTE LETTERE LE MANDANO GLI APOSTATI RANCOROSI NEI CONFRONTI DEI TESTIMONI DI GEOVA.
CON QUESTE AFFERMAZIONI L’AVV. PUCCI SI E’ SMENTITO DIMOSTRANDO DI ESSERE UN BUGIARDO.
CONOSCO PERSONALMENTE BRICCONI ED E’ BUONO COME IL PANE”.

Il Sig. Mustone confutava comunque le affermazioni dell’Avv. Pucci definendole “propaganda apostata” e, con esplicito riferimento al contenuto della missiva 25/7/2006 a firma dell’Avv. Pucci, precisava che i casi di pedofilia che si verificano nell’ambito dei Testimoni di Geova sarebbero, a suo dire, ‘protetti dal segreto confessionale’, quindi i colpevoli di simili reati non vengono denunciati alla magistratura ordinaria ma, al massimo, i Testimoni di Geova con il ruolo di ‘anziano’ se lo vogliono, possono solo consigliare la vittima di denunciare gli abusi subiti o il colpevole di auto-denunciarsi.

In tale circostanza il Sig. Mustone aggiungeva che lui personalmente aveva partecipato ad un “paio di casi” del genere come componente di due distinti “comitati giudiziari” che hanno svolto le loro funzioni di indagine e giudiziarie in Piemonte e comunque nel Nord Italia.

Il Sig. Mustone concludeva la conversazione richiedendo una copia dell’e-mail dell’Avv. Pucci al fine di spedirla al Sig. Massimiliano Bricconi e all’intero quartier generale dei Testimoni allocato in Roma, via Bufalotta 1281, così che, cito testualmente, “potessero rispondermi”.

Dopo averci riflettuto, il giorno dopo inviavo tramite e-mail al Sig. Mustone la lettera e, quale causa ad effetto, nel giro di poche settimane, venivo sottoposto ad un massacrante procedimento disciplinare interno ai Testimoni di Geova che si concludeva con il verdetto negativo della espulsione adottato in data 1/9/2006 (primo grado) e 15/9/2006 (secondo grado).

Nel corso del procedimento disciplinare (comitato giudiziario) di primo grado, il Sig. Domenico Mustone che lo presiedeva, insisteva sulla necessità di cancellare dal mio computer l’e-mail ricevuta dall’Avv. Pucci ed altre simili in vista della mia eventuale riammissione (riassociazione) nella congregazione.
Ritenendomi leso nei miei diritti umani inviolabili, l’indomani mattina (sabato 2 Settembre 2006, se mal non ricordo) mi sono recato di persona presso la Stazione dei Carabinieri di Borgomanero ove ho sporto una denuncia verbale nei confronti del Sig. Mustone.

In quello stesso giorno, o nei giorni immediatamente successivi, il Sig. Mustone fu convocato in caserma e interrogato per circa tre ore dal maresciallo Li Causi.

Tanto mi risulta perché lo stesso Sig. Mustone riferì tale circostanza a mio cognato Ballerini Gianluca, residente in Pianorosa di Cureggio/No affermando che si era sentito molto umiliato per essere stato convocato e interrogato dai Carabinieri.

Prima dei fatti innanzi descritti, e precisamente a far data dagli inizi dello scorso mese di giugno 2006, il Sig. Mustone aveva già posto in atto una condotta persecutoria ai miei danni intimandomi, ad esempio, di confessare tutti i miei eventuali peccati, dichiarando che altrimenti Dio mi avrebbe distrutto e avrebbe distrutto anche la mia famiglia.

In altre circostanze egli ha anche dichiarato che ero responsabile dello stato di salute divenuto precario di mia madre e che "neppure una denuncia lo avrebbe fatto desistere dallo svolgere indagini che avrebbero portato ad un comitato" e che, a quel punto, non "avrebbe avuto pietà ma avrei dovuto subire il suo giudizio e quello di Dio".

Sta di fatto che nel corso della pubblica adunanza tenuta nella Sala del Regno di Borgomanero il giorno 11/10/2006, alla presenza di circa cento persone, il Sig. Domenico Mustone, affermando il falso, ha dichiarato: “MARCO PICCONI NON E’ PIU’ TESTIMONE DI GEOVA”.

Immediatamente, come causa ad effetto, è scattata la sanzione discriminatoria, vera e propria “FATWA RELIGIOSA”, del ‘micidiale ostracismo perenne e assoluto’ che impone a tutti i Testimoni di Geova della terra, ivi inclusi i parenti e tutti gli amici stretti, di evitare come la peste il Testimone di Geova che, a torto o a ragione, è stato colpito da tale provvedimento discriminatorio.

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Come innanzi accennato, in occasione della ridetta trasmissione televisiva “CHI L’HA VISTO?” del 9/10/2006 è emerso in maniera netta e decisa un collegamento chiaro tra la scomparsa in Piemonte del Sig. Emo Piccioni e le gravi responsabilità già emerse e invano denunciate qui in Puglia e Basilicata negli scorsi anni con riferimento ad altri fatti delittuosi rimasti tutti ingiustificatamente impuniti a danno di onesti cittadini italiani come il sottoscritto Avv. Vito Pucci ed i propri familiari innocenti, il Sig. Axxxxxx Dxxxxxx e sua figlia Xxxx, la dott.ssa XXXXXXX Xxxxxxxxxx di Cassano/Ba, il dott. Luigi Fallacara di Bitonto/Ba, la Sig.ra Ditaranto Giovanna di Montescaglioso/Mt, la Sig.ra Monno Angela di Bari Palese e molti altri ancora, rei soltanto di essere ‘cristiani’ Testimoni di Geova.

Infatti, mentre il telecronista narrava i fatti, il cameraman ha inquadrato la prima parte della e-mail 25/7/2006 rendendo chiaramente leggibile il mittente: “Vito Pucci”, il destinatario: “Officina Meccanica Piccioni” e l’oggetto: "SANTA MAFIA: IL CASO DI EMO PICCIONI".

Ancora una volta, come causa ad effetto, tale fatto ha suscitato un accesissimo dibattito tra le avverse fazioni ultra-reazionarie dei “geovisti” e degli “antigeovisti” sulle colonne dei forum “AGAPE”, “SOCCORSO SPIRITUALE”, “CRISTIANITESTIMONIDIGEOVA”, “TDGONLINE”, “INFOTDGEOVA”, “ANIMELIBERE”, ecc. ecc., specializzati in dialogo interreligioso.

Tali discussioni hanno fatto emergere infondate accuse ai danni dei sottoscritti denuncianti, frutto marcio di odiose quanto pericolose pulsioni viscerali apertamente fomentate dai vertici corrotti dell’Ente giuridico Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova e dai loro accanitissimi antagonisti religiosi che fanno capo all’Ente giuridico GRIS-Gruppo Ricerche e Informazioni Socio Religiose (già: Gruppo Ricerche e Informazioni sulle Sette), di cui don Lorenzo MINUTI, noto alle cronache giudiziarie di questa stessa Procura fin dal lontano 1995, nonostante le sue invidiabili 81 primavere, continua ad essere il principale rappresentante in funzione anti-TdG.
A solo titolo esemplificativo, ecco ciò che ha scritto in data 16/10/2006 la Sig.na Maria DAMARIDE, una sedicente ‘cristiana’ Testimone di Geova che si reputa esemplare:

“Noto che alcuni pur firmandosi Testimoni di Geova (liberi di farlo, naturalmente) ci attaccano legalmente attaccando la nostra Organizzazione mondiale cercando di colpirci al cuore mirando ai nostri Enti rappresentativi.

Tramite questi Enti noi siamo in grado fra l'altro di pianificare in modo organizzato la predicazione mondiale del Regno voluta da Geova e affidata a Cristo Gesù ed al resto della sua Organizzazione sia la parte visibile sia quella invisibile.

Pertanto chi attacca l'Organizzazione di Geova nei suoi enti rappresentativi sta attaccando Geova schierandosi dalla parte attiva dell'organizzazione avversa, sia la parte visibile sia quella invisibile, e dei suoi componenti, dalla base fino al suo invisibile vertice attivo.

Non per ostracismo, ma per lealtà a Geova, noi TdG ci schieriamo decisamente dalla parte di Geova nella universale contesa.

Non vogliamo aver nulla a che fare, né alcun minimo contatto con alcun membro di tale organizzazione universale avversa al nostro Creatore Geova Dio.

E questo facciamo fin dai componenti attivamente e consapevolmente impegnati in questa contesa della sua base avversa fino al suo malvagio e supernamente contaminante vertice invisibile.

Ripeto, non per preconcetto ostracismo, ma per incompatibilità scritturale NON VOGLIMO PIU' AVERE NULLA A CHE FARE, NE' PIU' ALCUN CONTATTO SPIRITUAMENTE CONTAMINANTE, CON CHI SI SCHIERA CON IL PRINCIPALE INVISIBILE SPIRITUALE NEMICO DI DIO E CON LA PARTE OSTILMENTE ATTIVA DELLA SUA ORGANIZZAZIONE, SIA LA PARTE VISIBILE SIA LA PARTE INVISIBILE.

QUALE PARTECIPAZIONE HA LA LUCE CON LE TENEBRE? NESSUNA! (Apocalisse 12:17)

Personalmente non comprendo come ci si possa autodefinire Testimoni di Geova e schierarsi in questa contesa contro gli interessi Suoi e del suo Regno”. Fonte: freeforumzone.leonardo.it/viewmessaggi.aspx?f=43257&idd=2839

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Sulla base della testimonianze diretta del dott. Luigi Fallacara e di tutti gli altri numerosi ‘dimissionari ex art. 5 Statuto’, nonostante le depistanti differenti apparenze, affermiamo con sicurezza che il comportamento discriminatorio del Sig. Domenico Mustone (e dei ‘complici’ a lui collegati) è stato ideato e realizzato nell’ambito di un unico ‘piano’ finalizzato alla completa quanto ingiusta delegittimazione di ogni dissenso all’interno del ‘popolo’ dei Testimoni di Geova (oltre sei milioni di persone) al quale noi sottoscritti Marco Piccioni e Vito Pucci non abbiamo mai smesso di appartenere.

Al riguardo l’Art. 1 della Legge speciale 205/93 recante: “Misure urgenti in materia di discriminazione religiosa” stabilisce espressamente quanto segue: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione sino a tre anni chiunque … incita a commettere atti di discriminazione per motivi religiosi”.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, qui di seguito riportiamo alcuni passi specifici tratti dalle pubblicazioni ufficiali della Confessione religiosa dei Testimoni di Geova che indicano esattamente le ‘rigidissime’ disposizioni che ogni fedele deve necessariamente rispettare nei rapporti interpersonali con il Testimone che, a torto o a ragione, è stato espulso dalla congregazione.

Come trattare chi è stato espulso. …

«Gli ascoltatori di Gesù sapevano bene che a quel tempo gli ebrei non fraternizzavano con i gentili ed evitavano gli esattori di tasse considerandoli dei reietti. Pertanto, Gesù stava insegnando ai suoi seguaci a non stare in compagnia di chi era stato espulso. Questo significa che i cristiani leali non intrattengono rapporti spirituali con coloro che sono stati espulsi dalla congregazione. Ma c’è dell’altro. … Pertanto evitiamo anche di avere contatti sociali con chi è stato espulso. Questo significa che non staremo con lui né in occasioni come picnic, feste e partite di pallone né per andare in un centro commerciale, a teatro o a mangiare a casa o al ristorante».
- Vedi Il Ministero del Regno, Agosto 2002.

«Che dire del parlare a un disassociato? … A questo riguardo, La Torre di Guardia del 1° gennaio 1982, pagina 25, dice: “Un semplice saluto può essere il primo passo che porta a una conversazione e forse anche a un’amicizia. Vorremmo fare questo primo passo con un disassociato?”». (idem)

«È proprio come viene detto a pagina 31 dello stesso numero della Torre di Guardia: “La realtà è che quando un cristiano si dà al peccato e deve essere disassociato, perde molte cose: la sua posizione approvata dinanzi a Dio; … la piacevole compagnia dei fratelli, inclusa gran parte dell’associazione che aveva con i parenti cristiani”». (idem)

«Oggi non viviamo fra nazioni teocratiche in cui i membri della nostra famiglia carnale potrebbero essere sterminati da Dio e dalla sua organizzazione teocratica per apostasia come era possibile ed era ordinato di fare nella nazione d'Israele. Essendo circoscritti dalle leggi delle nazioni in cui viviamo ed anche dalle leggi di Dio mediante Gesù Cristo, possiamo agire contro gli apostati soltanto fino a un certo punto, vale a dire conformandoci alle due serie di leggi. La legge dello Stato e la legge di Dio mediante Cristo ci proibiscono di uccidere gli apostati, anche se sono membri della nostra famiglia carnale. Naturalmente, se i figli sono maggiorenni, vi può essere una separazione e una rottura vera e propria nei vincoli familiari, perché i vincoli spirituali sono già spezzati». - Vedi La Torre di Guardia 15/1/1954, pagina 62.

«Nel caso del parente disassociato che non abita nella stessa casa, i rapporti con lui sono pure limitati a ciò che è assolutamente necessario. ... questi rapporti sono limitati ed anche eliminati completamente se è possibile. ... Che fare se una persona espulsa dalla congregazione visita improvvisamente parenti dedicati? Che deve fare in tal caso il cristiano? Se è la prima volta che viene fatta la visita, il cristiano dedicato può, se la coscienza glielo permette, mostrare riguardi familiari in questa particolare occasione. Ma se la coscienza non glielo permette, non ha l’obbligo di farlo. Se gli usa cortesia, il cristiano deve però specificare che questa non deve diventare un’abitudine. Se lo diventa ciò non è diverso dall’'associarsi a qualsiasi altra persona disassociata, e va contro lo spirito del decreto di disassociazione. Si dovrebbe far capire al disassociato che ora le sue visite non sono benvenute come prima, quando camminava rettamente con Geova». - Vedi La Torre di Guardia 15/1/1962, pagina 42.

«Perciò i membri della congregazione non si assoceranno al disassociato, né nella Sala del Regno, né altrove. Non converseranno con lui né mostreranno in alcun modo di notarlo. Se il disassociato tenta di parlare ad altri nella congregazione, essi dovranno allontanarsi da lui. In tal modo capirà pienamente l'entità del suo peccato … Inoltre, il disassociato che vuol fare ciò ch’è giusto dovrebbe dire a chiunque gli si avvicina inconsapevolmente che è disassociato e che non dovrebbero parlare con lui». - Vedi La Torre di Guardia 15/12/1963, pagine 761, 762.

«L'amore verso Dio e la lealtà verso la vera adorazione ci dovrebbero spingere a rispettare il decreto di disassociazione. Se qualcuno persiste in un'associazione che non è assolutamente necessaria con un familiare disassociato che vive fuori di casa, il comitato dovrebbe amorevolmente aiutarlo a capire i princìpi inerenti e a conformarsi ai consigli biblici. … L'insistenza a trascurare il comando biblico di "cessar di mischiarci in compagnia" di tale persona può condurre alla disassociazione, ma questa non dovrebbe essere la ragione della nostra ubbidienza, non è vero?». - Vedi Il Ministero del Regno, febbraio 1971.

«Con fedeltà verso Dio, nessuno della congregazione dovrebbe salutare tali persone quando le incontra in pubblico né dovrebbe accoglierle nella propria casa. Anche i parenti consanguinei che non abitano nella stessa casa con un parente disassociato, siccome valutano la parentela spirituale più di quella carnale, evitano il contatto contatto con tale parente disassociato. … E quelli che possono essere membri della stessa casa di un individuo disassociato cessano di avere associazione spirituale con il trasgressore impenitente. In questo modo il trasgressore è indotto a sentire l’enormità del suo errore, e, nello stesso tempo Geova sostiene il buon nome della sua organizzazione terrestre, e protegge il benessere spirituale dei suoi servitori sulla terra … non c’è nessuna ragione per ascoltare un figlio o il coniuge disassociato se tenta di giustificarsi o tenta di trarre il fedele dalla sua parte per farlo pensare o agire come lui. Né dovrebbe essere ascoltato riguardo a obiezioni nel modo in cui il suo caso è stato considerato dal comitato giudiziario». - Vedi “Organizzazione per predicare il Regno e fare discepoli”, 1973, pagine 172, 173.

«L’ora dei pasti è un momento di distensione e compagnia. Perciò … la Bibbia vieta di frequentare anche a scopo di compagnia una persona espulsa, per esempio partecipando insieme a un picnic, a una festa, a una partita di calcio, a una gita al mare, andando insieme a teatro o mangiando insieme. [...] Altri problemi sorgono in relazione agli affari o al lavoro. Che dire se foste dipendenti di un uomo che venisse espulso dalla congregazione o se tale persona fosse un vostro dipendente Che fare? Se per il momento foste obbligati sotto il profilo contrattuale o finanziario a continuare il rapporto di lavoro, certamente ora assumereste un atteggiamento diverso nei confronti del disassociato. Potrebbe essere necessario discutere con lui su questioni di lavoro o stare a contatto con lui sul posto di lavoro, ma le conversazioni spirituali e i rapporti d’amicizia sarebbero cose del passato. In questo modo potreste dar prova della vostra ubbidienza a Dio e sareste personalmente protetti. Inoltre questo potrebbe far capire alla persona quanto il suo peccato le sia costato caro sotto molti aspetti». - Vedi La Torre di Guardia 1/1/1982, pagina 24.

«Se un cristiano si schierasse dalla parte di un trasgressore che è stato rigettato da Dio e disassociato, o che si è dissociato...[se] gli anziani vedessero che è diretto in quella direzione, stando regolarmente in compagnia con una persona disassociata, cercherebbero con amore e pazienza di aiutarlo a vedere le cose dal punto di vista di Dio…Lo ammonirebbero e, se necessario, ‘lo riprenderebbero con severità’. Vogliono aiutarlo a rimanere ‘sul monte santo di Dio’. Ma se egli non smettesse di accompagnarsi con la persona espulsa, si renderebbe in tal modo ‘partecipe (sostenitore o complice) delle sue opere malvage’ e dovrebbe quindi essere rimosso dalla congregazione, espulso». (pagina 26).

« … I cristiani imparentati con un disassociato che non vive in casa con loro dovrebbero sforzarsi di evitare l’associazione non necessaria, riducendo al minimo anche i contatti d’affari». (pagine 29, 30).

« ... La realtà è che quando un cristiano si dà al peccato e dev’essere disassociato, perde molte cose: la sua posizione approvata dinanzi a Dio; l’appartenenza alla felice congregazione dei cristiani; la piacevole compagnia dei fratelli, inclusa gran parte dell’associazione che aveva con i parenti cristiani. … I problemi che egli ha causato possono addirittura continuare dopo la sua morte. Se morisse mentre è disassociato, le disposizioni per il suo funerale potrebbero costituire un problema. I suoi parenti cristiani forse gradirebbero un discorso nella Sala del Regno, se tale è l’usanza locale. Ma ciò non sarebbe appropriato nel caso di una persona espulsa dalla congregazione». (pagina 31).

«Se qualcuno è disassociato, allora deve aver avuto un cuore veramente cattivo e/o deve essere stato deciso a perseguire una condotta che disonora Dio. Pietro disse che la condizione di una tale persona è peggiore di prima che divenisse cristiana; è come ‘una scrofa lavata che torna a rivoltolarsi nel fango’. Questo dovrebbe aiutare i parenti cristiani e altri ad avere la veduta di Dio circa una persona disassociata. … Ora i genitori sono disassociati perché hanno rigettato le norme e le vie di Geova. Quindi le cose non sono le stesse nella famiglia. Senza dubbio, i nonni devono determinare se qualche necessaria questione familiare richieda un limitato contatto con i figli disassociati. E a volte i nipoti potrebbero visitarli. Com’è triste, però, che con la loro condotta non cristiana i figli interferiscano col normale piacere che provavano i nonni! … A volte un cristiano il cui coniuge sia stato disassociato si sente isolato. Com’è stato menzionato sopra, il coniuge espulso ha mostrato di non essere la sorta di persona che vogliamo avere attorno. E dobbiamo stare attenti per non essere implicati nell’associazione con lui solo perché vogliamo visitare o aiutare il coniuge cristiano. Perciò la visita si può fare forse quando il disassociato è fuori di casa». - Vedi La Torre di Guardia 15/6/1983, pagina 31.

«La situazione è diversa se il disassociato o dissociato è un parente che vive fuori di casa o non è dell’immediata cerchia familiare. Potrebbe essere possibile non avere quasi nessun contatto col parente. Anche se eventuali questioni di famiglia richiedessero qualche contatto, è certo che questi contatti dovrebbero essere mantenuti al minimo». - Vedi La Torre di Guardia 15/10/1988, pagina 28.

******


PARTE SECONDA – Come nel ‘caso giudiziario’ del dott. Luigi FALLACARA di Bitonto, oggetto del precedente Esposto-Denuncia 22/8/2006, tutte le evidenze a disposizione attestano che anche il trattamento che è stato riservato al sottoscritto Marco Piccioni è stato particolarmente duro e impietoso a motivo del fatto che, nello scorso mese di luglio 2006, mi sono liberamente rivolto all’avv. Vito PUCCI, domiciliato in Bari Santo Spirito, Via Napoli 6/8, socio fondatore e attivista dell’ASSOCIAZIONE EUROPEA DEI TESTIMONI DI GEOVA PER LA TUTELA DELLA LIBERTA’ RELIGIOSA, con sede in Roma alla via Cermenati 80, caratterizzata dalla ‘mentalità aperta al pluralismo’ e dal rispetto delle Libertà e dei Diritti Umani fondamentali di tutti gli individui.

Esattamente come nel caso, innanzi richiamato, del dott. Luigi Fallacara, l’annuncio discriminatorio diramato dal Sig. Domenico Mustone in data 11/10/2006 secondo la formula ‘tipica’ che tutti i Testimoni di Geova temono come la peste (“MARCO PICCIONI NON E’ PIU’ TESTIMONE DI GEOVA”), è assolutamente illegittimo perché, a tacer d’altro, viola espressamente:

a) la Legge Speciale n. 205/93 recante “Misure urgenti in materia di discriminazione … religiosa”;

b) l’Art. 9, comma decimo, dello Statuto dell’Ente giuridico citato, secondo il quale le dimissioni, immediatamente efficaci, dei soci aderenti sono ratificate solo ed esclusivamente dal Comitato Direttivo, e non dagli anziani della congregazione locale che, nel caso che ci occupa (Borgomanero Est), hanno sottoscritto la raccomandata ar 25/9/2006. – All.

c) gli artt. 2, 13, 19 e 21 della Costituzione atteso che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”;

d) l’art. 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali secondo la quale “Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; questo diritto importa la libertà di cambiare religione o pensiero, come anche la libertà di manifestare la propria religione o il proprio pensiero individualmente o collettivamente … ”;

e) gli artt. 18-20 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata e promulgata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite in data 10/12/1948, che, al riguardo, così testualmente si esprimono:

Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

******


A tale riguardo è stato dovutamente chiarito dalla giurisprudenza e dalla dottrina più qualificata che:

1.- “IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE (finalizzato alla espulsione di un singolo fedele dall’Ente giuridico CCTG, ndr) SI SVOLGE IN VIA RISERVATA: IL CHE, SE TUTELA (?!?) LA DIGNITA’ DELLA PERSONA INQUISITA, NON NE GARANTISCE IL PIENO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA, LEGATO ANCHE ALLA PUBBLICITA’ DEL PROCESSO ED AL CONTROLLO CHE COSI’ PUO’ SVOLGERE L’OPINIONE PUBBLICA NON SOLO CONFESSIONALE. … QUESTE LIMITAZIONI AL DIRITTO DI DIFESA APPAIONO GIUSTIFICATE NELLA MISURA IN CUI … NON OFFENDANO LA DIGNITA’ DELLA PERSONA UMANA”.
– Nicola Colaianni, “La libertà religiosa nella elaborazione confessionale dei Testimoni di Geova”, Rubbettino Editore 2002, 674-675.

2.- “Nel novero delle libertà fondamentali riconosciute alla persona umana intesa come membro di un gruppo sociale, debba attribuirsi un rilievo preminente alla libertà individuale di interrompere il rapporto di appartenenza nei confronti della comunità, senza che la decisione di abbandono possa essere foriera di sanzioni lesive dei diritti costituzionalmente garantiti. In questo senso, la libertà religiosa, concepita quale diritto fondamentale garantito dalla Costituzione, si ritiene comprensiva del diritto della persona umana … di interrompere, in qualsiasi momento e senza alcuna condizione, il rapporto di appartenenza con un gruppo confessionale”. – Marco Parisi, Provvedimenti delle organizzazioni religiose in materia disciplinare e tutela giurisdizionale dei diritti: divieto di ingerenza o sindacabilità?, in Giustizia Civile, Anno LV, Fasc. 11 – 2005, Parte prima, pagina 2814.

3.- “Fra i diritti fondamentali individuali deve annoverarsi la libertà di recesso dell’affiliato, non solo dall’associazione religiosa, ma pure dalla confessione, libertà il cui utilizzo deve in ogni momento essere consentito all’interessato senza alcuna forma che ne condizioni o limiti l’esercizio”. – Guido Lagomarsino, Espulsione ad nutum da associazione religiosa e garanzie costituzionali fondamentali disapplicate, in Giurisprudenza di merito, Anno XXXVIII, maggio 2006 n. 05, pagina 1149.

Pertanto, per tutti i fatti innanzi esposti, per i reati ivi ravvisabili secondo le norme del codice penale e della stessa Legge speciale n. 205/93 recante “Misure urgenti in materia di discriminazione … religiosa”, chiediamo che l’Autorità giudiziaria competente proceda nei confronti dei Sigg.ri Roberto FRANCESCHETTI, nato a Vicenza il 6/3/1933, domiciliato per la carica in Roma, via Bufalotta 1281, presso la sede legale dell’Ente giuridico Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, di cui è Presidente pro tempore; Domenico MUSTONE, residente in Varallo Pombia/No, Via Vivaldi 12, Massimiliano BRICCONI, residente in Roma via Bufalotta 1281; nonché nei confronti di tutti coloro che risulteranno eventualmente corresponsabili, chiedendo espressamente la loro punizione, ferma ed esemplare, a norma di legge.

Con espressa riserva di costituzione di parte civile.
Facciamo rilevare infine che i fatti denunciati, ivi inclusi quelli indicati negli atti e documenti allegati, sono strettamente connessi a quelli oggetto degli esposti-denuncia a firma del sottoscritto Avv. Vito Pucci presentati a questa Stazione Carabinieri in data 8/12/2003 e 17/08/2005, nonché a quelli oggetto dei procedimenti incardinati dinanzi alla Procura della Repubblica di Bari, R.G.N.R. 20472/01 P.M. Dott. Emanuele De Maria e 1348/03 P.M. Dott. Marco Dinapoli.
Bari, 4 Novembre 2006
Firmato Marco Piccioni Firmato Vito Pucci

Documenti allegati:
1.- Copia Deliberazione assembleare 3/7/2003 CCTdG;
2.- Copia e-mail 24/7/2006 PICCIONI/PUCCI;
3.- Copia e-mail (risposta) 25/7/2006 PUCCI/PICCIONI;
4.- Copia e-mail 30/9/2006 PUCCI/PICCIONI;
5.- Copia e-mail 14/10/2006 PICCIONI/PUCCI;
6.- Dichiarazione testimoniale 12/8/05 a firma di Luigi Fallacara;
7.- Dichiarazione testimoniale 3/11/2006 a firma di Marco Piccioni;
8.- Copia Esposto-Denuncia 27/9-13/10/2004 diretto alla Prefettura di Matera a firma di Giovanna Ditaranto e Vito Pucci;
9.- Copia Lettera Aperta 19/6/2006 al Capo dello Stato On.le Giorgio Napolitano;
10.- Copia Atto costitutivo e Statuto Associazione Europea dei Testimoni di Geova per la Tutela della Libertà Religiosa.
Bari, 4 Novembre 2006
Firmato Marco Piccioni Firmato Vito Pucci

DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI 4/11/2006
Il Cancelliere
F.to Leonardo FLORIO




******



Estemporanea di Candido Maffeis/Adelaide Roncalli/Nazzareno Dalla Libera/Pino Lupo/Luigi Fallacara/Emo-Marco Piccioni/Stefano LORENZI/Annamaria FRANZONI e di tutti i singoli ostracizzati rispetto alle minacciose Istituzioni civili e religiose che, per la loro stessa sopravvivenza, tendono illegalmente a negare i diritti umani fondamentali dei singoli fedeli/cittadini




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