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Proposta di legge - DDL 3225

Ultimo Aggiornamento: 28/11/2007 01:00
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Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale, concernente il reato di manipolazione mentale

Presentata il 7 novembre 2007
www.camera.it/_dati/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=15...

Onorevoli Colleghi! - Le scienze che studiano la psiche umana hanno approfonditamente analizzato il fenomeno della manipolazione mentale realizzata a danno di soggetti in particolari condizioni - temporanee o permanenti - di fragilità. Il fenomeno, noto alla pubblica opinione come «lavaggio del cervello», implica l'interazione di due soggetti, uno dominante e manipolativo e l'altro debole e soccombente: quest'ultimo subirà la sopraffazione del soggetto dominante percorrendo un itinerario esistenziale che, attraverso fenomeni noti alla psicologia e che vanno dalla «trappola della razionalizzazione» alla «dissonanza cognitiva», lo condurrà a compiere atti che, in condizioni di piena autodeterminazione e consapevolezza, non avrebbe mai compiuto. Atti che possono sfociare nel gesto estremo del suicidio o dell'omicidio. Questo schema, che descrive il dramma dell'adepto delle sette pseudoreligiose sempre più diffuse nel nostro Paese, non trova oggi una fattispecie giuridica idonea a contenerlo dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 1981, che dichiarò incostituzionale l'articolo 603 del codice penale (plagio).
Era stato proprio il codice Rocco nel 1930 ad introdurre, sulla spinta delle nuove frontiere aperte dagli studi di psicologia sociale, la fattispecie di plagio all'articolo 603, che prevedeva la punizione di «chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione». L'Alta Corte «cancellò» il reato nel 1981, criticando l'eccessiva latitudine di discrezionalità che una formulazione così ampia avrebbe potuto concedere al giudice.
Ma alla cancellazione del reato non corrisponde certamente la negazione del plagio sul piano fenomenico. Se, dunque, la fattispecie scomparsa si prestava effettivamente ad obiezioni relative alla sua vaghezza, offrendo il fianco a possibili errori in sede giudiziaria, non si può non riconoscere che nel nostro ordinamento si è aperto da troppi anni un vuoto di tutela della personalità rispetto alle dinamiche plagiarie, vuoto che appare tanto più pericoloso quanto più numerose e drammatiche si presentano le situazioni che la cronaca quotidiana fa emergere denunciando episodi di totale ed illimitata soggezione di persone ad altre, al pari della riduzione in schiavitù, ma senza l'elemento caratterizzante quest'ultima fattispecie, rappresentato dalla costrizione fisica.
L'aspetto più problematico della mancanza di previsione specifica volta a tutelare la personalità da condizionamenti di tipo plagiario è rappresentato dall'impossibilità di adottare in modo soddisfacente l'allargamento delle fattispecie limitrofe più generali, come appunto la riduzione in schiavitù o la circonvenzione di incapace o il sequestro di persona o la violenza privata, fattispecie che evocano una diversa peculiarità dell'oggetto di tutela.
L'urgenza di una nuova fattispecie penale volta a tutelare la libertà di autodeterminazione dell'individuo al riparo da ogni manipolazione volta al compimento di un atto o di un'omissione gravemente pregiudizievole, è stata avvertita anche dal Senato della Repubblica nella passata legislatura, con la discussione e l'approvazione in sede di Commissione Giustizia di un disegno di legge volto a colmare tale vuoto normativo (atto Senato n. 1777), superando in modo coerente con i princìpi costituzionali il delicato problema dello scrimine relativo alle condotte suscettibili di creare condizionamenti della psiche umana, al fine di individuare un impianto normativo che rispondesse al requisito della tassatività.
La presente proposta di legge, che tiene conto del lavoro compiuto dall'altro ramo del Parlamento nella passata legislatura, si propone di colmare un vuoto normativo pericoloso che ha visto negli ultimi anni crescere in modo allarmante casi di manipolazione mentale ad opera di leader di sette pseudoreligiose che aggrediscono soprattutto - ma non solo - le giovani e le giovanissime generazioni. Le associazioni delle famiglie delle vittime delle sette, che ormai riuniscono decine di migliaia di soggetti, hanno da tempo manifestato l'improcrastinabile urgenza di un intervento che metta le autorità di polizia e la magistratura in condizione di contrastare efficacemente fenomeni che oggi possono essere interpretati e colpiti soltanto adottando fattispecie penali limitrofe ma non adeguate.
Per queste ragioni, pertanto, appare necessario colmare una pericolosa lacuna normativa individuando una fattispecie penale che ispiri compiutamente la sua funzione punitiva al principio di legalità. A tali requisiti si informa la proposta di legge che è sottoposta alla vostra attenzione.


PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
1. Nella sezione III del capo III del titolo XII del libro II del codice penale, dopo l'articolo 613 è aggiunto il seguente:

«Art. 613-bis. - (Manipolazione mentale). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minacce ovvero mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere la capacità di giudizio e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui, escludendo la libertà di autodeterminazione, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o a sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, ovvero se il colpevole ha agito al fine di commettere un reato, le pene di cui al primo comma sono aumentate da un terzo alla metà».

Versione pdf
www.camera.it/_dati/lavori/stampati/pdf/15PDL0035070.pdf

Assegnato alla II Commissione Giustizia il 16 novembre 2007

... .. c'é da aspettare il parere della Commissione ed il proseguo.

Vitale





La giustizia di ogni luogo é l'ingiustizia di ogni luogo.
Martin Luther King
27/11/2007 23:05
 
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Era ora che si davano una mossa,certo che di sonni beati ne hanno fatti pure troppi.



Paolo
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Re:
pcerini, 27/11/2007 23.05:

Era ora che si davano una mossa,certo che di sonni beati ne hanno fatti pure troppi.

Paolo


Prima dell'avvento del governo odierno é stata presentata un'altra proposta GIOVEDÌ 16 GIUGNO 2005

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIV LEGISLATURA ------
_________________
Presidenza del vice presidente SALVI,
indi del vice presidente FISICHELLA
_________________
Discussione dei disegni di legge:
(1777) ALBERTI CASELLATI. - Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale
(800) MEDURI ed altri. - Norme per contrastare la manipolazione psicologica
_________________

Purtroppo finita la legislatura e nuove votazioni, tutto si é arenato per la gioia WTS.
La "mossa" non é certo venuta perchè si sono risvegliati di buona voglia. É l'impegno di cittadini volenterosi che ha informato i "politici" motivando di quanto accade a discapito dei diritti umani, ecc.

Vitale





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Martin Luther King
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