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7 dicembre,sit-in in sostegno di Luigi Tosti

Ultimo Aggiornamento: 19/11/2007 21:48
19/11/2007 21:48
 
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in questo link www.uaar.it/news/2007/10/25/dicembre-sit-in-sostegno-luig... si trovano anche dei messaggi scritti da Luigi Tosti.

Per esempio:

Luigi Tosti scrive:

26 Ottobre 2007 alle 13:41
Rispondo a Chris(to), che si è infiltrato nella discussione, “ovviamente” da buon “ateo”, per difendere i “diritti” di Christo a rimanere attaccato alle pareti pubbliche -cioè di TUTTI gli italiani, e non dei soli Cattolici- per marcare il territorio, più o meno come fanno cani e gatti con analogo accorgimento. Non se se Chris(to) è cieco o soffre di gravissimi problemi di vista: è certo, però, che la “bufala” che vorrebbe contrabbandare come “VERITA’” a chi è abituato a far uso del proprio cervello -e cioè che nei tribunali italiani non ci sono crocifissi appesi alle pareti- la può andare a raccontare ai suoi colleghi creduloni, che abbondano nelle varie sette religiose, la cattolica in testa.
Per ciò che concerne, poi, il mio rifiuto di tenere le udienze a causa dell’illegale presenza dei crocifissi nelle aule giudiziarie, imposta dallo Stato fascista italiano con una circolare del 1926, mi preme evidenziare quanto segue:
1°) un socio dell’UARR, il prof. Montagnana Marcello, ebbe a rifiutarsi -come me- di svolgere un incarico pubblico (peraltro obbligatorio) a causa della presenza dei crocifissi e la Cassazione penale lo assolse con sentenza n. 4273 del 1.3.2000, affermando che la presenza dei crocifissi negli uffici pubblici è illegale e lesiva del principio supremo di laicità, delineato dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, siché il rifiuto era legittimo;
2°) anche io, socio dell’UAAR, mi sono rifiutato per gli stessi identici motivi di tenere le udienze a causa della presenza illegale dei crocifissi nelle aule: e questo perché tale illegale presenza viola il diritto dei cittadini di essere giudicati da giudici che, anche a livello simbolico, appiono “parziali” (è la Cassazione che ha affermato che il simbolo del crocifisso, essendo un simbolo partigiano, implica un’identificazione altrettanto “partigiana” del giudicie quando si trova ad espletare le sue funzioni) e viola, inoltre, il mio diritto di libertà religiosa (nessuno mi può imporre, né a casa né nell’ambiente di lavoro, simboli religiosi partigiani come il crocifisso) ed il mio diritto di eguaglianza (ricordo che io ho esposto il logo dell’UAAR a fianco del crocifisso ma, guarda caso, esso è stato subito rimosso, “sequestrato” e custodito in cassaforte prima del “dissequestro”);
3°) il mio rifiuto non può essere equiparato a quello del farmacista o di qualsiasi altri soggetto che, per motivi legati a propri convincimenti personali, si rifiuta di compiere atti doverosi: in questi casi, infatti, si verte nell’ipotesi dell’ obiezione di coscienza, la quale non scrimina da alcuna responsabilità penale, disciplinare o amministrativa;
4°) il mio rifiuto, al contrario, nient’altro è se non un caso di legittimo esercizio del diritto inviolabile di libertà di coscienza, che ricorre ogni qualvolta il rifiuto di compiere atti doverosi scaturisce dalla ILLEGALITA’ delle norme che impongono quegli atti doversi: ilegalità che determina la lesione di obblighi di natura costituzionale o di diritti di natura costituzionale. Per esser più chiaro faccio un esempio. Se un medico si rifiuta di fare le trasfusioni di sangue perché aderisce alla setta dei testimoni di Geova e, quindi, ritiene di non poter violare le sue convizioni religiose, ricorre un’ipotesi di “obiezione di coscienza”, che non lo scrimina affatto dal punte di vista penale; se quello stesso medico, però, si rifiuta di effettuare le trasfusioni sangue perché lo Stato italiano gli impone di trasfondere ai pazienti sangue infettato da virus dell’AIDS o dell’epatite, allora ricorre un’ipotesi di legittimo esercizio del “diritto inviolabile di libertà di coscienza”, riconosciuto sia dalla Costituzione italiana che dall’art. 9 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.
Concludendo, pertanto, la condanna che mi è stata inflitta dal Tribunale dell’Aquila è, a mio avviso, assolutamente infondata, così come è assolutamente sbagliata la sentenza della Corte di Appello dell’Aquila che ha respinto il mio appello.
Contro quest’ultima sentenza ho proposto ricorso per cassazione: chiunque lo desidera potrà richiederne copia, via e.mail, consultando il sito di Axtesimo dell’amico Montesi (http://nochiesa.blogspot.com/).
Luigi Tosti

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