| | | | Post: 3.712 Post: 2.368 | Registrato il: 08/02/2006 | Città: TORINO | Età: 69 | Sesso: Maschile | Occupazione: professionista | Utente Veteran | AMMINISTRATORE | | OFFLINE |
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22/08/2007 14:37 | |
Cari Foristi,
Mi preme dire che, questo forum, è stato fondato, principalmente, per parlare, discutere ed animare un progetto che riguarda i DIRITTI UMANI FONDAMENTALI ED INVIOLABILI DI OGNI UOMO, con particolare riferimento alla libertà di pensiero, alla dignità e alla libertà di professare il proprio credo anche ateo.
Nella Home di questo sito, è scritto:
Sito dedicato a tutti quelli che:
ricevono ferite da umiliazioni,
che sono mortificati nell’onore e nella dignità,
che vengono lacerati nei sentimenti,
che subiscono pressioni mentali, a cui viene recisa la volontà
a cui vengono squarciati gli ideali,
a coloro che vengono trafitti dalle delusioni,
vittime di inganni, raggirati, imbrogliati,
paralizzati nello spirito stroncati dal dolore
a cui non c’è consolazione,
tagliati ed isolati dal mondo perché diversi,
piagati dai sensi di colpa,
abbandonati, incompresi,
sfiduciati e quanto altro c’è in questo mare di naufraghi
senza rotta.
Chiunque senta la necessità di ricevere aiuto,
conforto, ascolto, riparo, protezione e comprensione,
troverà da noi la porta spalancata.
Nessuno sarà giudicato o condannato, nessuno.
Pertanto siete tutti i benvenuti,
se avete voglia di crescere nel cammino individuale
per il raggiungimento della propria realizzazione.
PINO LUPO
E' su questo fronte che vorrei concentrare ogni sforzo, per far rispettare quei Diritti che, come dice una frase di Raffaele, "per ragioni di bottega" sono violati.
E' su questo fronte che vorrei lottare, portare alla ribalta quei casi che non hanno ricevuto giustizia.
C'è una frase bellissima di Madre Teresa di Calcutta, che dice: "Dio permette il dolore, ma non vuole rassegnazione."
QUESTO FRONTE NON HA UN COLORE POLITICO, RELIGIOSO O FILOSOFICO, MA FILANTROPICO (AMORE VERSO L'UMANITA').
Non perdiamo di vista questa nobile lotta che dovrebbe accomunarci tutti!
Pino Lupo
Qui sotto alcuni interventi, significativi, su questo tema:
PYCCOLO:
(L’editoriale di Giuseppe Dalla Torre ripreso da Carlo Cardia)
Riporta questa nobile ideologia, oggi sempre più necessaria:
"I diritti umani non possono patire eccezione a motivo di religione o di etnia"
Strano che proprio in seno alle religioni, che si vantano di applicare il principio del libero arbitrio, il rispetto di alcuni diritti umani non trovi riscontro alcuno.
Fra le tante istituzioni sicuramente, quelle religiose, hanno fatto nel passatto e fanno nel presente un gran lavoro nel reprimere alcuni diritti umani fondamentali. Insegnano il rispetto della persona con le parole, ma lo reprimono con I fatti, esattamente come insegnano l'amore, ma han sempre partecipato a guerre e diatribe.
CLAUDIO CAVA:
Diritti umani
Da Wikipedia, l' enciclopedia libera.
«...il riconoscimento della dignità specifica e dei diritti uguali e inalienabili di tutti I membri della famiglia umana è la base di libertà, giustizia e pace nel Mondo»
(Preambolo alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1948
I diritti umani (o diritti dell'uomo) sono una branca del diritto.
Tra I diritti fondamentali dell'essere umano si possono ricordare il diritto alla libertà individuale, il diritto alla vita, il diritto all'autodeterminazione, il diritto ad un'esistenza dignitosa, il diritto alla libertà religiosa con il conseguente diritto a cambiare la propria religione, oltre che, di recente tipizzazione normativa, il diritto alla protezione dei propri dati personali.
VITO PUCCI:
A PROPOSITO DI ... DIRITTI UMANI!
Ho già avuto modo di segnalare, ieri mattina, un articolo di Marco POLITI dal titolo particolarmente interessante: "RATZINGER, SVOLTA SULL'ISLAM: PRIMA I DIRITTI UMANI".
L'importantissimo obiettivo della tutela dei diritti umani sembra condiviso anche dai Testimoni di Geova.
Ne La Torre di Guardia 15 Marzo 2006, pagina 29, paragrafo 12, è scritto infatti:
"CHE DIRE SE UNA PERSONA CHE DESIDERA DIVENTARE TESTIMONE DI GEOVA E' UFFICIALMENTE MEMBRO DI UNA RELIGIONE FALSA?
DI SOLITO E' SUFFICIENTE CHE SCRIVA ALL'ORGANIZZAZIONE RELIGIOSA UNA LETTERA IN CUI COMUNICA DI NON VOLERNE PIU' FAR PARTE.
E' PARTICOLARMENTE IMPORTANTE CHE LA PERSONA FACCIA PASSI CONCRETI PER EVITARE OGNI CONTAMINAZIONE SPIRITUALE CON LA FALSA ADORAZIONE.
LE AZIONI DI CHI VUOLE DIVENTARE TESTIMONE DOVREBBERO DIMOSTRARE ALL'ORGANIZZAZIONE RELIGIOSA E AGLI OSSERVATORI IN GENERALE CHE EGLI NON FA PIU' PARTE DI QUELLA CONFESSIONE RELIGIOSA".
Nè nel 1981, epoca del mio secondo battesimo cristiano secondo il rito dei Testimoni di Geova, nè dopo tale data, ho mai inviato una tale lettera di dimissioni alla Chiesa cattolica di cui ho sempre fatto parte a seguito e per effetto del primo battesimo cristiano impartitomi in data 16/4/1955 su espressa richiesta dei miei devoti genitori.
E' noto, invece, che con raccomandata Ar 21-22/6/1998 (di prossima integrale pubblicazione), ancorchè invano, ho rassegnato le mie "DIMISSIONI VOLONTARIE" ai sensi dell'Art. 5 Statuto dall'Ente giuridico Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, semplice 'strumento' o 'braccio operativo' della ben più complessa e articolata realtà della CHIESA/ORGANIZZAZIONE dei Testimoni di Geova di cui rivendico, a ragione, tutti I miei diritti!.
Pertanto, per dirla con le parole del 'diletto fratello' Gianluca FISCHIETTI, anche 'Io sono a posto sia con la Chiesa Cattolica che con la Chiesa/Organizzazione dei Testimoni di Geova'.
A beneficio di tutti gli scettici, la correttezza di quanto sin qui dichiarato riposa pacificamente nel testo e nello spirito positivo della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, approvata e proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.
Questo il testo integrale dei pertinenti Artt. 18-19-20.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la LIBERTA' DI CAMBIARE DI RELIGIONE O DI CREDO, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e NELL'OSSERVANZA dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha DIRITTO ALLA LIBERTA' DI OPINIONE E DI ESPRESSIONE INCLUSO IL DIRITTO DI NON ESSERE MOLESTATO PER LA PROPRIA OPINIONE e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. NESSUNO PUO' ESSERE COSTRETTO A FAR PARTE DI UN'ASSOCIAZIONE.
Atteso che nulla succede se, con lettera di dimissioni o senza, un 'cristiano' cattolico si distacca dalla propria organizzazione religiosa, una domanda sorge spontanea: cosa succede se, invece, un 'cristiano' Testimone di Geova si 'dimette' ai sensi dell'Art. 5 Statuto, ovvero di 'dissocia' dall'Organizzazione mondiale dei Testimoni di Geova, ovvero ancora si permette semplicemente di dissentire su uno o più punti, ancorchè secondari, degli insegnamenti de La Torre di Guardia?.
Poichè le ovvie risposte le conosciamo più o meno tutti, mi sembra davvero strano che nessuno abbia preso con la dovuta serietà la concreta possibilità di far valere I propri diritti umani ignobilmente vilipesi!.
"VIGILANTIBUS, NON DORMIENTIBUS, IURA SUCCURRUNT!" (traduzione: 'Le leggi intervengono a favore dei diligenti, non a favore di coloro che ...'), sentenziavano gli antichi latini.
Buona domenica a tutti.
Vito Pucci
PINO LUPO:
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti I membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che I diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato ...
L'ASSEMBLEA GENERALE proclama
La presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti I popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra I popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti I diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino I diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo 11
1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
Articolo 12
NESSUN INDIVIDUO POTRA' ESSERE SOTTOPOSTO AD INTERFERENZE ARBITRARIE NELLA SUA VITA PRIVATA, NELLA SUA FAMIGLIA, NELLA SUA CASA, NELLA SUA CORRISPONDENZA, NE' A LESIONE DEL SUO ONORE E DELLA SUA REPUTAZIONE. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro I confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Articolo 14
1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora L'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18
OGNI INDIVIDUO HA DIRITTO ALLA LIBERTA' DI PENSIERO, DI COSCIENZA E DI RELIGIONE; TALE DIRITTO INCLUDE LA LIBERTA' DI CAMBIARE DI RELIGIONE O DI CREDO, E LA LIBERTA' DI MANIFESTARE, ISOLATAMENTE O IN COMUNE, E SIA IN PUBBLICO CHE IN PRIVATO, LA PROPRIA RELIGIONE O IL PRORPIO CREDO NELL'INSEGNAMENTO, NELLE PRATICHE, NEL CULTO E NELL'OSSERVANZA DEI RITI.
Articolo 19
OGNI INDIVIDUO HA DIRITTO ALLA LIBERTA' DI OPINIONE E DI ESPRESSIONE INCLUSO IL DIRITTO DI NON ESSERE MOLESTATO PER LA PROPRIA OPINIONE e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo 21
1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
Articolo 26
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria.
2. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 27
1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29
1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.
VITO PUCCI:
DIMISSIONI EX ARTT. 18-20 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DIRITTI UMANI
Nonostante tutti I fraintendimenti e tutte le ingenerose critiche mosse da più versanti apparentemente contrapposti, le dimissioni rassegnate ai sensi dell'Art. 5 dello Statuto dell'Ente giuridico Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, via Bufalotta 1281, Roma, continuano a proteggere dagli effetti deleteri del 'micidiale ostracismo perenne e assoluto' conseguente all'illegale annuncio di 'disassociazione e/o dissociazione' tutti coloro che -fino a questo giorno, coraggiosamente- se ne sono avvalsi.
Recentemente, però, una specifica richiesta pervenutami dall'estero (ove lo Statuto vigente in Italia non ha nessuna validità) mi ha suggerito di riformulare ed aggiornare il testo del fac-simile della lettera di dimissioni pubblicata nei mesi scorsi. - Vedi www.infotdgeova.it/art5.htm
A beneficio di tutti coloro che lo vorrano, qui di seguito trascrivo il nuovo testo aggiornato.
Cordiali saluti a tutti.
Vito Pucci
******
LETTERA DI DIMISSIONI EX ARTT. 18-20 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DIRITTI UMANI
Mittente:
...
[Nome e cognome e indirizzo]
Data, ...
Raccomandata A/R
Spett.
Congregazione Cristiana
Dei Testimoni di Geova
Via della Bufalotta 1281
00138 ROMA RM
Spett.
Corpo degli anziani
Congregazione Cristiana
Dei Testimoni di Geova
Di ... (nome congregazione locale di appartenenza)
Presso ... (nome e cognome del sorv. Che presiede)
Via ...
(città)
Oggetto:
Lettera di dimissioni (Artt. 18-20 Dichiarazione Universale Diritti Umani; art. 5 Statuto Ente giuridico CCTdG). Atto di diffida.
Mi chiamo [nome e cognome] Sono nato il ... A ... E risiedo a ... , via ... .
Dal [mese e anno] mi associo alla Congregazione di ... .
Vi scrivo la presente per comunicarvi ad ogni effetto di legge la mia volontà, ferma e irrevocabile, di dimettermi dall’Organizzazione Mondiale dei Testimoni di Geova di cui vi è menzione nell’Art. 3, ultimo comma, dello Statuto dell’Ente giuridico Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, costituita a Roma il 19/06/85, con atto rogato dal dott. Giandomenico Cardelli (rep. 10126/1592) nonchè da “socio aderente” di detto Ente giuridico.
Tale decisione, maturata a seguito di un lungo periodo di riflessione, è stata adottata ai sensi dell’Art. 5 dello Statuto dell’Ente giuridico CCTdG, nonché ai sensi e per gli effetti degli Artt. 18-20 della Dichiarazione Universale Diritti Umani, adottata e proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10/12/1948 che, riportati in calce alla presente, per l’importanza del contenuto, qui devono intendersi integralmente richiamati e trascritti.
Mi corre l’obbligo di precisare che sono venuto a conoscenza dell’esistenza dello Statuto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova solo in data ... [indicare la data approssimativa] e tale scoperta, ve lo assicuro, mi ha sorpreso non poco negativamente perché nessuno, in precedenza, né prima né successivamente al mio battesimo, avvenuto il ... [indicare la data], aveva sentito il dovere di informarmi al riguardo.
Chiedo espressamente di non essere discriminato per le dimissioni rassegnate con la presente poiché la mia fede in Dio è più solida che mai.
In tale ottica positiva, a memoria futura e ad ogni altro effetto di legge,
VI INVITO E DIFFIDO FORMALMENTE
A prendere atto delle ‘dimissioni’ -immediatamente efficaci- rassegnate procedendo all’immediata sospensione di ogni ulteriore illecita pressione psicologica.
In particolare, Vi invito e diffido formalmente ad evitare qualsiasi annuncio formale o allusione alla mia persona nel corso di una qualsiasi delle prossime adunanze.
In via subordinata, solo la lettura alla congregazione della presente Lettera di dimissioni sarà ritenuta legittima attività di autotutela della congregazione.
In mancanza, mio malgrado, sarò costretto a denunciare la Vostra condotta illecita alle competenti Autorità ed a perseguirVi legalmente per I fatti costituenti reato previsti dal codice penale nonché dalla Legge speciale 205/93 recante “Misure urgenti in materia di discriminazione ... Religiosa”.
Chiedo inoltre che dell'avvenuta accettazione delle rassegnate dimissioni mi sia data conferma per lettera, debitamente sottoscritta.
All’uopo preciso che, in caso di mancato o inidoneo riscontro alla presente istanza entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione, il/la sottoscritto/a si riserva, ai sensi dell'art. 145 del Decreto Legislativo n. 196/2003, di rivolgersi all'autorità giudiziaria o di presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali.
Ciò, in ottemperanza del Decreto Legislativo n. 196/2003 (che ha sostituito, a decorrere dall’1/1/2004, la previgente Legge n. 675/1996), in ossequio al pronunciamento del Garante per la protezione dei dati personali del 9/9/1999 e alla sentenza del Tribunale di Padova depositata il 29/5/2000.
Tenete conto, infine, che l’art. 41 cod. Civ. Dispone espressamente che “Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, I suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte”.
Allego fotocopia documento d'identità.
Distintamente.
Firma
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DICHIARAZIONE UNIVERSALE DIRITTI UMANI (Estratto)
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
CEREBRALE:
Iniziativa: Prima le Libertà e I Diritti Umani Fondamentali
Introduzione:
Ho già espresso il mio desiderio di dare vita ad un iniziativa per la difesa delle Libertà e I Diritti Umani Fondamentali ai seguenti link:
1. Vito Pucci: L’Uomo, il Caso e l’Emblema
- freeforumzone.Leonardo.it/viewmessaggi.aspx?f=47801&idd=4338
2. Apologia delle Libertà e dei Diritti Umani Fondamentali.
- freeforumzone.Leonardo.it/viewmessaggi.aspx?f=47801&idd=4412
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