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"RICHIESTA DI DIMISSIONI IMMEDIATE DI FRANCESCHETTI E GERRIT LOSCH"

Ultimo Aggiornamento: 28/12/2006 22:03
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Scritto da: Vitale BIONDI 23/09/2006 18.27
www.animelibere.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&a...

Caro Vitale e caro Vito,
con queste righe desidero dirvi che questo modo di agire è scorretto, molto scorretto.
Io credo che se si conosce la persona che si è suicidata non si debba sbandierare ai 4 venti ciò che si sà di lei, a meno che non sia la volontà della persona interessata a volerlo.
Vi chiedo di riflettere su questo tipo di comportamento, molto scorretto, e di cancellare certi post che potrebbero far del male e far soffrire la famiglia della ragazzina suicidata.

Caro Vitale, a meno che non sia volontà della ragazza tdg, spero che tu non ci venga MAI a raccontare di lei, della sua famiglia, dei suoi problemi, lo spero per te, perchè se così non fosse, la cosa che faresti sarebbe molto grave.
Saluti
gandhi





Carissimo fratello Gandhi,

Forse il nostro comune amico Vitale BIONDI non ha letto il tuo 'severissimo avvertimento' innanzi riportato e, comunque, in coscienza, ha ritenuto di informare l'intera comunità dei foristi dell'avvenimento di attualità, denso di significato, mediante i post che chiunque può leggere LiberaMente, almeno fino a questo momento, grazie a Geova.
- Se vuoi, controlla qui:
freeforumzone.leonardo.it/viewmessaggi.aspx?f=47801&idd=4899...
freeforumzone.leonardo.it/viewmessaggi.aspx?f=84889&...

Personalmente, lo dico al tuo cuore con tutto il mio cuore, il tuo 'severo monito' è sicuramente fuoriluogo perchè tutte le evidenze attestano che, con il suo gesto disperato, a somiglianza di decine di innumerevoli altre persone Testimoni di Geova, anche la nostra giovanissima sorella in fede Rachele ha voluto lanciare un 'poderoso S.O.S.' che la mia coscienza, contrariamente alla tua, si rifiuta sdegnosamente di "NON" ascoltare.

Così come ho già evidenziato nel primo messaggio di solidarietà a Vitale (ed a sua moglie Lidia), tieni conto che, grazie alla provvidenziale solerzia del nostro ottimo amico Achille LORENZI, esattamente un anno fa, fummo tutti informati del tentativo fallito di un'altra giovane Testimone di Geova di Treviso.

Anche in quella occasione, prevalse lo stesso falso perbenismo che impregna il tuo messaggio in contestazione ma, dopo pochi mesi, nel novembre dello stesso anno, la nostra comune amica Cinuzza ci informò dell'ennesimo tentativo, questa volta riuscito perfettamente, mediante annegamento della stessa malcapitata sorella nelle acque gelide del fiume Sile!.

Io penso che, collettivamente, anche se non lo possediamo ancora, dobbiamo pregare Dio affinchè ci dia il coraggio di assumerci le nostre precise responsabilità morali di dire chiaro e forte tutto ciò che sappiamo in ordine alle possibili concause di tali 'fatti criminosi' che, per la loro gravità, è quantomai opportuno che non abbiano più a ripetersi.

Tieni conto, caro Gandhi, che, in un futuro ormai prossimo, a causa della loro colpevole inerzia, gli stessi organi dello Stato competenti ad operare in materia potrebbero essere chiamati a rendere conto della loro ingiustificabile inattività.

Tornando al caso di specie, senza nessuna esitazione, ribadisco la mia piena solidarietà ai genitori, fratelli e parenti tutti della povera Rachele che, stando alle cronache, sono tutti nostri (bada bene, Gandhi: sia tuoi che miei!) fratelli in fede.

Al 100% sono altresì solidale con i fratelli Vitale e Lidia BIONDI che, conoscendo a fondo Rachele e la sua famiglia, sono partecipi più dinoi allo strazio dei familiari superstiti e, se me lo consenti, vivono sulla loro pelle e sono perciò testimoni 'fisici e morali' di fatti di inaudita gravità ("MICIDIALE OSTRACISMO PERENNE E ASSOLUTO") accaduti nei giorni appena decorsi nella stessa piccola comunità religiosa dei Testimoni di Geova di Licata.

La tua opportuna 'provocazione', caro Gandhi, mi porta a precisare che il gesto disperato della malcapitata Rachele ha gettato nel panico più assoluto i vertici spiritualmente corrotti dell'Ente giuridico CCT/WTS che, nel disperato tentativo di mettere a tacere ogni inevitabile commento critico, ieri stesso, hanno già inviato sul posto due 'ispettori di rango', i fratelli Carlo CANDELARESI e Massimiliano MATTEUCCI, notissimi a molti per la loro fama di inflessibili "MAZZIERI DI DIO".

Avendone la possibilità, deliberatamente, quale primo atto risarcitorio, chiedo espressamente che i 'fratelli' -?!?- Roberto FRANCESCHETTI e Gerrit LOSCH, massimi responsabili di tutti gli Enti giuridici nazionali ed internazionali facenti capo alla CCTdG/WTS, si dimettano immediatamente dai loro rispettivi incarichi di governo al fine dichiarato di avviare un non più procrastinabile programma di bonifica e di legalizzazione della inaccettabile prassi interna a tutte le congregazioni dei Testimoni di Geova, ivi incluse quelle locali di Licata.

E' noto, infatti, che, nel 1999, fu la stessa "Civiltà Cattolica", citando la studiosa valdese Myriam CASTIGLIONE, a definire i Testimoni di Geova "il più rilevante esempio di coercizione psicologica e di manipolazione di massa mai partorito dal protestantesimo americano".

Tale evidenza, insieme a molte altre di inaudita gravità, risulta attestata, ad esempio, dal dott. Sandro MAGISTER, nel significativo (e quantomai attuale) reportage intitolato "PROSSIMAMENTE GEOVA", pubblicato dal settimanale L'espresso 3 Agosto 2000, pagine 74-78.

A beneficio di tutti i foristi e delle competenti Autorità dello Stato preposte a garantire l'ordine, la sicurezza e la giustizia di tutti i cittadini, ivi inclusi e assolutamente 'non' esclusi i 'cristiani' Testimoni di Geova come Rachele, i suoi familiari affranti, Vitale e Lidia BIONDI, Silvia e Marco PICCIONI, Gianni, Stefano e Marina ROSATI, Luigi FALLACARA, Francesco Paolo LIPSI, Gianluca FISCHIETTI, il sottoscritto Vito Pucci, i miei stessi familiari innocenti e moltissimi altri, qui di seguito, dichiaro e attesto ad ogni effetto di legge quanto segue:

Insieme ai fratelli Giorgio CAMINITI, Roberto FRANCESCHETTI e molti altri, proprio il 'fratello' Carlo CANDELARESI, nato a Morro d'Alba/An il 4/10/1945, residente in Roma, ancorchè invano, risulta formalmente denunciato in data 7-20/6/2003 dal sottoscritto Vito Pucci alla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, tra l'altro, per i reati previsti e puniti dalla Legge Speciale 205/1993 recante "Misure urgenti in materia di discriminazione religiosa".

Il relativo procedimento penale n. 1348/03/45, tuttora pendente presso la Procura della Repubblica di Bari, P.M. Dott. Marco DINAPOLI, dopo la 'sospetta' sparizione (e conseguente 'ricostruzione') del fascicolo di ufficio originario, è stato ingiustamente 'sospeso (insabbiato) a tempo indeterminato' a seguito e per effetto di una telefonata, dal contenuto quantomai 'sospetto', pervenuta agli investigatori nella primavera 2004 dai vertici dell'Ente giuridico CCTdG mentre era in corso l'interrogatorio quale persona informata dei fatti del Sig. Antonio CAROLLO, già "anziano" e "pioniere speciale" della congregazione centrale temporaneamente in forza alla congregazione locale di Bari Santo Spirito.

Nel connesso procedimento civile n. 373/03 pendente dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Bitonto, prossima udienza: 17/10/2006, insieme ai 'fratelli' Giorgio CAMINITI, Roberto FRANCESCHETTI, Luciano NENCINI e molti altri, il 'fratello' Carlo CANDELARESI, grazie ad un uso distorto delle 'contribuzioni volontarie' degli ignari 'soci aderenti senza diritto di voto' dell'Ente giuridico CCT/WTS (cioè di tutti i 'proclamatori battezzati), è rappresentato e difeso ai massimi livelli dai Proff. Avv.ti Pietro RESCIGNO, Giuseppe TUCCI e Andrea BARENGHI.

Fin dal 1995, ho già denunciato invano di essere, insieme a tutti i miei familiari innocenti, vittima della "santa mafia" altrimenti nota come "mafia teocratica" facente capo ai vertici spiritualmente corrotti degli Enti giuridici CCTdG/WTS.

In conclusione, caro 'fratello' Gandhi, da anni ormai, la mia martoriata coscienza di 'cristiano' Testimone di Geova e di cittadino italiano si ribella ad ogni subdolo tentativo di "istigazione all'OMERTA'", degno della migliore 'cosa nostra', tra i quali rientrano certamenti gli ultimi spropositati interventi tuo e di Bruno di Campobasso.

A nome mio personale e dei miei familiari innocenti, resto in attesa delle tue formali scuse secondo la formula teocratica di rito: "Scusa. Ho sbagliato. Avevi ragione tu".

In futuro, se lo ritieni opportuno, a livello personale, mantieni pure il tuo 'religioso silenzio' ma a me e a tutti coloro che lottano duramente anche per le tue Libertà e per i tuoi Diritti Umani Fondamentali, lascia almeno la libertà di gridare tutto il nostro sdegno e tutta la nostra viscerale disapprovazione per tutti fatti gravi che abbiamo visto e udito di persona!.

Coerentemente, anche in questa sede, dichiaro apertamente e ribadisco la mia piena disponibilità a collaborare lealmente con tutte le Autorità, di ogni ordine e grado, dello Stato italiano di cui mi dichiaro fiero sostenitore.
- Confronta Romani 13:1-7.

"ABSIT INIURIA VERBIS" e ... Cordiali saluti fraterni.

Vito Pucci

Modificato da ednaservice 24/09/2006 6.34
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"RACHELE NON E' MORTA INVANO!"

Scritto da: Lidia Biondi 24/9/2006 8.46
freeforumzone.leonardo.it/viewmessaggi.aspx?f=47801&idd=4899...

Non potete immaginare il mio dolore ieri quando ho visto la bara della piccola, non facevo altro che pensare al coraggio che ha avuto.
Una ragazza che era sempre allegra, che rideva anche per una banalità, aveva quel bel sorriso stampato in faccia anche se soffriva.
Sì soffriva, e tanto pure, non ho paura a dirlo e non mi vergogno neanche ad affermarlo: la mia coscienza è a posto quella di altre persone no, io non ho mai colpevolizzato nessuno non l'ho mai fatto sentire una ..., questo è quello che hanno fatto con Rachele, i suoi errori erano ragazzate, bambinate cose che alla sua età sono normali, anzi era un errore se non li faceva ......... poverella, come si sarà sentita con tutte quelle dita puntate contro???????

I pettegolezzi che sono stati fatti su di lei erano assurdi, non oso neanche dirvi cosa avevano detto alcune tdg a mia madre, vi verrebbe il volta stomaco, e ieri erano là al funerale a piangere: VERGOGNA VERGOGNA, che coraggio.

Ieri una sorella raccontava a mia madre che Rachele spesso gli diceva "ora mi butto dal balcone così qualcuno mi vuole bene".

Capite quale era la condizione di Rachele cosa provava, io sarò cattiva, potrete pure censurare quello che sto per scrivere e se lo riterrete opportuno bannatemi pure, ma devo dirvelo con tutto il cuore.

CE L'HANNO SULLA COSCIENZA TUTTI I TDG CON LE LORO REGOLE DEL ... E CON LE LORO LINGUE BIFORCUTE PEGGIO DEL DIAVOLO, NON MI RICORDO IL VERSETTO MA NELLA BIBBIA, CHE LORO STUDIANO SENZA MAI CAPIRNE UN ... , C'E' SCRITTO CHE LA LINGUA PUO' ESSERE PIU' TAGLIENTE DI UNA SPADA .............. ORA CHE FANNO: PARLANO BENE DI RACHELE, DICONO POVERINA, ERA GIOVANE, AVEVA UNA VITA DAVANTI, PERCHE' NON CI PENSAVANO QUANDO ERA IN VITA?.

Nessuno chiedeva mai a questa ragazzina di uscire, di andare a mangiare una pizza con loro o di farsi un giro in piazza o chissaché, NESSUNO.

E sapete perché?
Perché per loro era una peccatrice da tenere lontana!.

VERGOGNA, VERGOGNA, una ragazza di 16 anni ancora da compiere, una peccatrice perché, perché? io lo so perché, perché aveva delle amichette mondane, perche gli piaceva stare con i suoi amici del mondo, ma io dico non dovreste mettervi la maschera giudicate le persone per cose cosi futili.

TESTIMONI DI GEOVA SIETE LE PERSONE PIU' IGNORANTI CHE ESISTAMNO SULLA FACCIA DELLA TERRA!. MI FATE ......... PROVATE VERGOGNA per quanto e accaduto e riflettete del vostro modo di agire E POI LASCIATE LIBERE LE PERSONE DI FARE LE LORO SCELTE COME VOI VOLETE ESSERE LIBERI DI PROFESSARE LE VOSTRE ...




Carissima sorella Lidia,

Hai ragione a provare i forti sentimenti di rabbia e di impotenza che le tue parole, giustamente forti, ci trasmettono.

Molti di noi sanno che, oltre ad essere amica di vecchia data di Rachele e dei suoi familiari innocenti, tu sei una donna e una madre di figli solo poco più giovani di Rachele!.

Ma vi è certamente di più: sappiamo con certezza che, in questi stessi giorni, insieme a tuo marito Vitale ed ai tuoi figli innocenti, tu stessa sei stata ingiustamente condannata ad un "MICIDIALE OSTRACISMO PERENNE E ASSOLUTO" che, lo ripeto con forza, deve scomparire per sempre dal panorama di tutti i 'cristiani' Testimoni di Geova d'Italia e del mondo!.

La mia stima e solidarietà, dopo la lettura del tuo disperato messaggio, sono perciò cresciuti di colpo del cento per cento!.

Insieme al nostro comune amico Berescitte, in coscienza ripeto: 'pace e bene' a voi e a tutti coloro che soffrono ingiustamente per colpa di uomini irragionevoli e ottusi!.

Pensate al futuro e, soprattutto, al futuro dei vostri figli!.

Vito Pucci


POST SCRIPTUM

Gli incoraggianti pensieri scritturali ai quali ti sei genericamente riferita sono riportati esattamente in Giacomo 3: 1-6 ed in Ebrei 4: 12, 13 che, in parte così si esprimono:

"COSI' ANCHE LA LINGUA E' UN PICCOLO MEMBRO EPPURE SI VANTA DI GRANDI COSE. ECCO, QUAL PICCOLO FUOCO CI VUOLE PER INCENDIARE UNA GRANDE FORESTA! EBBENE, LA LINGUA E' UN FUOCO".

"POICHE' LA PAROLA DI DIO E' VIVENTE ED ESERCITA POTENZA ED E' PIU' TAGLIENTE DI QUALSIASI SPADA A DUE TAGLI E PENETRA FINO ALLA DIVISIONE DELL'ANIMA E DELLO SPIRITO, E DELLE GIUNTURE E DEL LORO MIDOLLO, E PUO' DISCERNERE I PENSIERI E LE INTENZIONI DEL CUORE.

E NON C'E' CREAZIONE CHE NON SIA MANIFESTA ALLA SUA VISTA, MA TUTTE LE COSE SONO NUDE E APERTAMENTE ESPOSTE AGLI OCCHI DI COLUI AL QUALE DOBBIAMO RENDERE CONTO
".
- Traduzione del Nuovo Mondo.

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Grazie Vito per la tua solidarietà,

Hai capito veramente il senso del mio sfogo.

Non posso fare altro che abbracciarti virtualmente.
Salutami pure la tua famiglia [SM=x1061967]



viva la liberta di parola
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TESTIMONI DI GEOVA SIETE LE PERSONE PIU' IGNORANTI CHE ESISTAMNO SULLA FACCIA DELLA TERRA!. MI FATE ......... PROVATE VERGOGNA per quanto e accaduto e riflettete del vostro modo di agire E POI LASCIATE LIBERE LE PERSONE DI FARE LE LORO SCELTE COME VOI VOLETE ESSERE LIBERI DI PROFESSARE LE VOSTRE ...



Carissima Lidia,

Non ci conosciamo ma mi sento davvero in dovere di esprimerti tutta la mia solidarietà.
Sai, leggendo le tue parole ho davvero provato vergogna.
Posso solo dirti che anche io, come molti, finchè non sono stato toccato di persona dalla "giustizia" teocratica mi sono sempre sentito di giustificare le decisioni prese dai vari corpi degli anziani.
Spesso mi sono trovato a giudicare io stesso gli altri, senza pensare alle conseguenze.
Ora per me è facile comprendere i motivi delle tue parole, ma prima le avrei giudicate male, molto male.
Questo dovrebbe farci riflettere sul tipo di condizionamento che un TDG vive e forse, può servire a mitigare io tuo severo, ma giustificabile, giudizio.
Gesù Cristo stesso mentre sacrificava la sua vita per il genere umano non esito nel gridare a Dio di perdonarli perchè non sapevano cosa facevano.
Mi sento di poter dire la stessa cosa per coloro che in buona fede hanno fiducia nell'organizzazione dei TDG

Ciao MPA
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"UNA QUESTIONE DI CIVILTA!"
Carissimo fratello Emo, carissima sorella Damaride, carissimi tutti,

Avete notato anche voi ciò che io ho notato?

Due giovani di fede, di sicuro talento e valore, Luigi FALLACARA di Bitonto/Ba e Maria DAMARIDE di Napoli, stanno appassionando e facendo discutere a più non posso ma, nel contempo, stanno avvicinando in maniera davvero significativa le diverse posizioni contrapposte!.

Per principio e per professione, oltre che per precisa scelta di fede risalente negli anni (giugno 1995), solitamente, trovo congeniale rivestire i ruoli di ogni persona che desidero e decido di aiutare ‘come Dio comanda’, ragion per cui, umilmente, con la massima cristiana e positiva convinzione, dichiaro e ribadisco che:

LA VERA DIFFERENZA TRA I ‘CRISTIANI’ CATTOLICI (come i familiari di Damaride, Maurizio Husband, Flash, Berescitte, don Battista Cadei, don Lorenzo Minuti, i miei tre fratelli, le mie tre sorelle, i miei stessi genitori, ecc. ecc.) E I ‘CRISTIANI’ TESTIMONI DI GEOVA (come Emo PICCIONI e tutti i suoi familiari, ivi incluso Marco che ho conosciuto di persona e, ve lo assicuro, ha molto da insegnare alla stessa ‘sorella’ Damaride!; come mia moglie Annamaria e mia figlia Silvana; come la moglie e i figli del nostro comune amico Maurizio; come Anna, la mamma di Luigi, che conosco e stimo da molti anni; come Paola e Marco Tatta che Luigi, senza peli sulla lingua, ha denunciato pubblicamente nel post iniziale, ecc. ecc.) E’ UNA DIFFERENZA NON VERTICALE MA TRASVERSALE!.

Quindi, ... è una falsa, solo apparente, differenza!

In altre parole più semplici, senza essere ‘buonista’ a tempo perso, non ho più alcun dubbio:

Tutti coloro che sono finora intervenuti in questa discussione, tanto ‘accesa’ quanto ‘istruttiva’, inclusi tutti coloro che -leggendo i diversi interventi- si riconoscono nella posizione espressa da uno o dall’altro forista intervenuto, siamo tutti ottime persone solo che, a causa e per effetto degli insegnamenti troppo di parte (cosiddetta incompatibilità dottrinale) dei ‘vertici spiritualmente corrotti’ degli Enti giuridici facenti capo tanto a Santa Madre Romana Chiesa, quanto all’assai più potente (anche in malizia!) Santa Madre Romana CCT/WTS, nostro malgrado, talvolta, ancora troppo spesso, purtroppo, anziché dialogare civilmente, ci facciamo accecare dallo spirito negativo che è nemico della ‘verità e della ‘giustizia’ (qui ha particolarmente ragione Andrea Spirito Libero!) e iniziamo a suonarcele di santa ragione!.

E così perdiamo tutti. Al riguardo, dice il saggio:

Ma voi non siate chiamati Rabbi, poiché uno solo è il vostro Maestro, ma voi siete tutti fratelli”, compreso tu, carissimo fratello Andrea Spirito Libero!.

Allora Pietro aprì la bocca e disse: ‘Per certo comprendo che Dio non è parziale, ma in ogni nazione l’uomo che lo teme e opera giustizia gli è accetto’”.

Ora sappiamo che Dio fa cooperare tutte le sue opere per il bene di quelli che amano Dio, quelli che sono chiamati secondo il suo proposito”.

Questo è eccellente e accettevole dinanzi al nostro Salvatore, Dio, il quale vuole che ogni sorta di uomini siano salvati e vengano all’accurata conoscenza della verità. Poiché c’è un solo Dio e un solo mediatore fra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo Gesù , che diede se stesso come riscatto corrispondente per tutti; questo bisogna testimoniare nei propri tempi particolari”.

Confronta: Matteo 23:8; Atti 10:34, 35; Romani 8:28; 1 Timoteo 2:3-6.

Qui mi fermo, anche perché mi accorgo che son passate le nove e oggi, martedì 17 ottobre 2006, ho appuntamento proprio con i fratelli Paolo Piccioli, Roberto Franceschetti & Co., dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione di Bitonto.

Cordiali saluti a tutti.

Vito Pucci



POST SCRIPTUM

Ah!, dimenticavo.

Piero VILLAVERDE: complimenti per l’outing, meglio tardi che mai!.

Un bacio in fronte a Federica SCIARELLI e Fiore DE RIENZO di "CHI L'HA VISTO?".

Ieri sera, tu Piero, sei stato bravissimo: hai detto la verità e, meglio, davvero non potevi aiutare gli Angeli Bricconi che, i fatti lo attestano, sono ormai prigionieri di loro stessi e non sanno come fare ad uscirsene (Damaride docet!).

Anche Marinica CASULLI, ciao, e Marco PICCIONI non sono stati da meno: che Geova vi possa benedire secondo i desideri del vostro cuore!.

Condivido pienamente i commenti positivi che, unanimemente, si vanno diffondendo: è più che mai necessario ‘fare informazione’ sul volto oscuro del 'partito unico' (cosiddetta "Organizzazione") dei Testimoni di Geova, quello becero, inconfessato ma reale, degli immondi e malfamati “comitati giudiziari” e del conseguente spregevole “MICIDIALE OSTRACISMO PERENNE E ASSOLUTO”, una vera e propria vergogna del genere umano!.

Che Geova/Domineddio (come lo chiamano anche Berescitte e don Cadei) ci benedica tutti!

******


"SAREBBE ORA CHE ALLAH, DIO E GEOVA SI METTANO INTORNO A UN TAVOLO A PARLARE". "BRAVO, E DOVE?" - Francesco Tullio ALTAN, L'espresso 11 Ottobre 2001, pagina 7.

Risposta/proposta di ednaservice: "SU ANIME LIBERE.NET"" nonchè su: "APOCALISSE - PER UNO STATO LAICO.NET", "SOCCORSO SPIRITUALE.ORG", su: "INFOTDGEOVA.IT, su: ... . Daccordo?.


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Re: "UNA QUESTIONE DI CIVILTA!"

Scritto da: ednaservice 17/10/2006 9.39

Qui mi fermo, anche perché mi accorgo che son passate le nove e oggi, martedì 17 ottobre 2006, ho appuntamento proprio con i fratelli Paolo Piccioli, Roberto Franceschetti & Co., dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione di Bitonto.

Cordiali saluti a tutti.

Vito Pucci




Il giorno è arrivato.
Vedremo cosa porta ...

ciao




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Il MALE sono quelli che impongono la propria autorità come verità assoluta e non si dispongono alla verità come autorità assoluta.



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"CASO LUPO-BERESCITTE: LA SANTA MAFIA DELL'OTTO PER MILLE"

Scritto da: Vito Pucci 17/10/2006 9.39

LA VERA DIFFERENZA TRA I ‘CRISTIANI’ CATTOLICI ... E I ‘CRISTIANI’ TESTIMONI DI GEOVA ... E’ UNA DIFFERENZA NON VERTICALE MA TRASVERSALE!.

Quindi, ... è una falsa, solo apparente, differenza!
In altre parole più semplici, senza essere ‘buonista’ a tempo perso, non ho più alcun dubbio:
Tutti coloro che sono finora intervenuti in questa discussione, tanto ‘accesa’ quanto ‘istruttiva’, inclusi tutti coloro che -leggendo i diversi interventi- si riconoscono nella posizione espressa da uno o dall’altro forista intervenuto, siamo tutti ottime persone solo che, a causa e per effetto degli insegnamenti troppo di parte (cosiddetta incompatibilità dottrinale) dei ‘vertici spiritualmente corrotti’ degli Enti giuridici facenti capo tanto a Santa Madre Romana Chiesa, quanto all’assai più potente (anche in malizia!) Santa Madre Romana CCT/WTS, nostro malgrado, talvolta, ancora troppo spesso, purtroppo, anziché dialogare civilmente, ci facciamo accecare dallo spirito negativo che è nemico della ‘verità’ e della ‘giustizia’ e iniziamo a suonarcele di santa ragione!.




Anche se faticosamente, l'accertamento della verità prosegue per la strada accidentata che fu intentata nel mese di ottobre 2003 mediante la citazione in giudizio dell'Ente giuridico CCT/WTS e di alcuni dei suoi più "fanatici" sostenitori.

In data 17/10/2006, giorno dell'ultima udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, scrissi le parole innanzi riportate che, oggi, dopo la maxi-rissa virtuale a cui Pino Lupo e Felice Berescitte hanno dato vita, dovrebbero aiutarci a stimarci ed apprezzarci tutti dovutamente, da parte a parte, in senso più positivo e cristiano.

Fino ad oggi non sono intervenuto per una sommatoria di motivi:

1.- Innanzitutto perché, specialmente dopo lo spettacolo davvero poco edificante appena sopito, confermo la mia posizione di rigida equidistanza tanto dai "geovisti convinti" quanto dagli "anti-geovisti convinti" (l'appartenza ad uno o altro dei due schieramenti contrapposti è affidata alla libera interpretazione di ogni lettore!);

2.- Perché la via del dialogo non passa mai attraverso la rissa e la mancanza di rispetto reciproco e, nel caso appena evocato, nessuno può negare che, da parte a parte, si sono notevolmente oltrepassati i modi e termini del vivere civile!.

3.- Perché, preso atto della "chiusura" assoluta dimostrata dall'amico Berescitte, a partire dal post in commento, decisi di cambiare strategia e, unitamente ad altri due dimissionari ai sensi dell'Art. 5 Statuto CCT/WTS, Marco Piccioni e Luigi Fallacara, in data 4/11/2006 ho incontrato personalmente la dott.ssa Lorita TINELLI di Noci/Ba, Presidente nazionale del CESAP-Centro Studi Abusi Psicologici.

Indi, venerdì 8/12/2006, quindi domenica 10/12/2006, sempre insieme ai ridetti due "coraggiosi" dimissionari, ho incontrato in Bergamo don Battista CADEI, ed in Roma don Lorenzo MINUTI, entrambi esponenti di spicco del GRIS-Gruppo Ricerche ed Informazioni Socioreligiose sulle Sette e sui Testimoni di Geova in particolari.

Al termine di questi primi confronti, senza timore di fondate smentite, è stata confermata la mia tesi principale: tanto la dott.ssa Tinelli, quanto don Cadei e don Minuti, corrispondono esattamente alla descrizione riportata in Romani 10:2.

Realmente, "Rendo loro testimonianza che hanno zelo verso Dio; ma non secondo accurata conoscenza".

Nel rendere tale giudizio, ve lo assicuro, hanno pesato non poco i quasi trent'anni di intensa partecipazione e attività all'interno della confessione religiosa dei Testimoni di Geova, sia come semplice "proclamatore", che come "sorvegliante di congregazione", nonché socio fondatore e attivista dell'ASSOCIAZIONE EUROPEA DEI TESTIMONI DI GEOVA PER LA TUTELA DELLA LIBERTA' RELIGIOSA.

In conclusione, dopo settimane e settimane di profonda riflessione, preso atto dello sdegnato rifiuto di Gerrit LOSCH e Roberto FRANCESCHETTI di addivenire al più volte invocato "ACCORDO AMICHEVOLE E BONARIO", in ottemperanza alla Ordinanza emessa in data 17/10/2006 dal Giudice Casciaro (art. 190 c.p.c.), in data 18/12/2006, ho depositato presso la cancelleria del Tribunale di Bitonto, un atto legale di particolare significato intitolato: COMPARSA CONCLUSIONALE.

Ivi sono riassunte le questioni principali trattate nelle numerose discussioni che, negli scorsi mesi/anni, hanno animato non poco questo stesso sito, nonché i siti collegati di AGAPE, ANIME LIBERE, TDGONLINE, CRISTIANITESTIMONIDIGEOVA, ECC. ECC.

I Proff. Rescigno, Tucci e Barenghi, titolatissimi difensori di fiducia dell'Ente giuridico CCT/WTS, hanno fatto altrettanto.

La legge prevede che, entro il giorno 7/1/2007, sia io che i Professori di controparte potremo depositare una "Memoria di Replica". Dopodiché, ogni giorno sarà buono per il Giudice Casciaro al fine di emettere la sua sentenza definitiva del giudizio di primo grado.

Chi vivrà vedrà!.

Dopo attenta riflessione, valutati tutti i fattori implicati, avendo parlato con Pino Lupo, in serena buona coscienza, ho deciso di pubblicare la copia integrale di detti miei scritti.

In prosieguo, con l'indispensabile aiuto dello stesso Pino Lupo o di altri (io non so farlo), se del caso, non mi opporrò alla pubblicazione degli interessantissimi scritti in favore della Controparte!.

Un saluto cordiale a tutti, nessuno escluso, nemmeno Gandhi, Cerebrale, Leoantropico, Sangueamaro, Floyd, Elrond, Hushai e/o Traggiai, ecc..

Vito Pucci

******


"SAREBBE ORA CHE ALLAH, DIO E GEOVA SI METTANO INTORNO A UN TAVOLO A PARLARE". "BRAVO, E DOVE?" - Francesco Tullio ALTAN, L'espresso 11 Ottobre 2001, pagina 7.

Risposta/proposta di ednaservice: "SU ANIME LIBERE.NET"; nonchè su: "APOCALISSE - PER UNO STATO LAICO.NET"; su: "CONVIVIUM: DAL CONFLITTO ALL'INCONTRO"; su: "SOCCORSO SPIRITUALE.ORG"; su: "INFOTDGEOVA.IT; su: ... . Daccordo?.



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"COMPARSA CONCLUSIONALE - Parte prima"

Come preannunciato nel post che precede, qui di seguito trascrivo la prima parte della Comparsa conclusionale depositata in data 18/12/2006 nella Cancelleria del Tribunale di Bari, Sezione di Bitonto.

Prossimamente, provvederò a depositare le restanti due parti della stessa comparsa conclusionale, nonché la comparsa conclusionale avversa (34 pagine), redatta in nome e per conto dell'Ente giuridico CCT/WTS dai Proff. Avv.ti Pietro RESCIGNO, Giuseppe TUCCI e Andrea BARENGHI e depositata in cancelleria nella stessa data del 18/12/2006.

Saranno particolarmente graditi commenti e rilievi che, immancabilmente, saranno tenuti in debita considerazione in vista dell'interesse generale apertamente perseguito di denunciare e far cessare il "MICIDIALE OSTRACISMO PERENNE E ASSOLUTO" conseguente alla pratica illegale dei "Comitati Giudiziari".

Ricordo a me stesso che la pubblicazione di detto documento ufficiale di causa, così come la pubblicazione di documenti simili effettuata in passato e, se confermato, nel prossimo futuro, tiene conto dell'esplicito invito effettuato dal Prof. Nicola COLAIANNI, legale di fiducia della stessa CCT/WTS, nel suo primo "Parere pro veritate" pubblicato nel 2002 che, in parte, così si esprime:

“IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ('comitato giudiziario' finalizzato alla espulsione di un singolo fedele dall’Ente giuridico CCTG, ndr) SI SVOLGE IN VIA RISERVATA: IL CHE, SE TUTELA (?!?) LA DIGNITA’ DELLA PERSONA INQUISITA, NON NE GARANTISCE IL PIENO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA, LEGATO ANCHE ALLA PUBBLICITA’ DEL PROCESSO ED AL CONTROLLO CHE COSI’ PUO’ SVOLGERE L’OPINIONE PUBBLICA NON SOLO CONFESSIONALE. … QUESTE LIMITAZIONI AL DIRITTO DI DIFESA APPAIONO GIUSTIFICATE NELLA MISURA IN CUI … NON OFFENDANO LA DIGNITA’ DELLA PERSONA UMANA”. – Nicola Colaianni, “La libertà religiosa nella elaborazione confessionale dei Testimoni di Geova”, Rubbettino Editore 2002, 674-675.


******


Avv. Vito PUCCI
Via Napoli 6/8 - Tel. 340/8563079
70127 BARI SANTO SPIRITO
____________________________


TRIBUNALE DI BARI/SEZ. BITONTO
Comparsa conclusionale

per Avv. PUCCI Vito, agente in proprio - attore -
contro

CAMINITI Giorgio e altri, rappresentati e difesi dai Proff. Avv.ti Pietro RESCIGNO, Giuseppe TUCCI e Andrea BARENGHI
- convenuti -
******

POCHE COSE CHIARE - Attesa la mole degli atti e documenti prodotti, lo spessore dei principi di rango costituzionale chiamati in discussione (Art. 2 Cost. in primis; Artt. 6, 8, 9, 10 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo; nonché Artt. 18-20 Dichiarazione Universale Diritti Umani) e della chiarissima fama di tutti gli Illustri difensori (ivi incluso il Prof. Avv. Nicola COLAIANNI, docente di Diritto Ecclesiastico presso l’Università di Bari ed Autore del “Parere pro veritate 27/9/2004”) del convenuto Ente giuridico Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, deliberatamente, questo atto si propone di delineare semplicemente e nettamente la “CORNICE” entro la quale il Magistrato adito (e tutti gli altri Magistrati che, eventualmente, saranno chiamati a pronunciarsi in questo stesso giudizio), inscriverà la propria Sentenza, positiva o negativa che sia, in favore dell’una o dell’altra parte contendente.
Realmente, mai come in questo caso, il Giudice adito si trova a svolgere la funzione di “arbitro” in una controversia “spinosa”, invero ‘strana’ perché affatto inusuale per un Tribunale “laico” della “laica” Repubblica italiana e, peraltro, insorta tra soggetti appartenenti alla stessa Confessione cristiana dei Testimoni di Geova.
In tale ottica positiva, il sottoscritto Avv. Pucci ribadisce di essere stato “costretto” dalle avverse circostanze a promuovere il presente giudizio (in gergo definito “Appello a Cesare” ovvero ricorso all’Autorità giudiziaria esterna alla stessa confessione religiosa di appartenenza) al fine dichiarato di far cessare le conseguenze deleterie del “MICIDIALE OSTRACISMO PERENNE E ASSOLUTO” strettamente connesso ad ogni atto di dimissioni/dissociazione/disassociazione/espulsione dall’Ente giuridico convenuto, ovvero dalla Confessione cristiana dei Testimoni di Geova.
Nel caso in cui non fosse arginata, la “VIOLAZIONE SISTEMATICA DEI DIRITTI UMANI FONDAMENTALI” in seno alla comunità religiosa dei Testimoni di Geova è destinata ad aggravare lo stato di grave disagio sociale che, da anni ormai, è già sotto gli occhi di tutti.
Anche negli ultimi mesi, sono stati numerosi i fatti gravi che hanno richiamato l’interesse dell’opinione pubblica non solo confessionale.

Tra questi, basti menzionare:

1.- Roma, 26/2/2005 - Il Sig. Angelo CICERO, 32 anni, un operaio disoccupato originario di Acireale/Ct, ha minacciato di far saltare in aria la Sala delle Assemblee dei Testimoni di Geova di Roma, gremita da 2500 persone. Secondo le cronache il Sig. Cicero, espulso dai Testimoni di Geova mentre risiedeva in Australia, una volta tornato in Italia, “avrebbe tentato di essere riammesso tra i Testimoni di Geova, anche attraverso clamorosi gesti dimostrativi”.

2.- Borgomanero/No 31/10/2005 - Il Sig. Emo PICCIONI, 59 anni, imprenditore, “anziano esemplare” della congregazione locale dei Testimoni di Geova, è stato “SEQUESTRATO” in circostanze misteriose tuttora in corso di accertamento. L’ipotesi investigativa più accreditata risulta quella della probabile “vendetta” di un “nemico dei Testimoni”. Non è assolutamente esclusa l’ipotesi che l’autore del delitto possa essere un rancoroso “espulso dissenziente”.

3.- Licata/Ag 21/9/2006 - Rachele SCICOLONE, 16 anni, appena rincasata insieme ai suoi familiari dall’adunanza tenuta nella locale Sala del Regno dei Testimoni di Geova si è lanciata nel vuoto dal balcone della sua abitazione sito al quinto piano. Naturalmente, è morta sul colpo. Nonostante il comprensibile riserbo, sono filtrate comunque indiscrezioni significative sul suo profondo malessere psicologico causato dalla impossibilità di sottrarsi alle “pressioni” degli anziani di congregazione su aspetti intimi della vita personale dei singoli associati.

******

“VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA” e “GIUSTO PROCESSO”
L’Ente giuridico convenuto, in ogni occasione propizia, nel comprensibile tentativo di giustificare ex post l’infame e scandalosa “Deliberazione 3/7/2003” (310 “processi segreti” celebrati nel corso di appena 45 minuti!), ha scelto di dare enfasi “solo” al dispositivo della seconda Ordinanza!.
In modo particolare, la Congregazione ha divulgato la tesi, invero efficace e quantomai suggestiva, del Quotidiano locale Puglia del 23/12/2004 qui di seguito trascritta:
“Bari, ‘espulso’ testimone di Geova” - Il Tribunale di Bari ha revocato l’ordinanza emessa dal giudice della sezione distaccata di Bitonto con la quale si sospendeva l’espulsione di un testimone di Geova di Bari, Vito Pucci, per presunte violazioni del diritto di difesa e dello statuto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. I Giudici hanno riconosciuto la correttezza della procedura seguita dai Testimoni.
Nell’ordinanza depositata il 14 dicembre si legge: “Il Pucci fu messo in condizioni di conoscere preventivamente gli addebiti ascrittigli, di interloquire in ordine alla loro fondatezza, di essere ascoltato dagli organi procedenti. Sicché deve concludersi che il diritto di difesa del fedele è stato tutelato”.
Sul punto, pertanto, si impone un necessario approfondimento.

******

CONTRASTO INSANABILE TRA STATUTO CCT/WTS E NORME GENERALI DELLA CONFESSIONE DEI TESTIMONI DI GEOVA
E’ noto che, per dirimere il “contrasto insanabile” tra l’Ordinamento giuridico dello Stato e le norme interne alla Confessione religiosa dei Testimoni di Geova, nel giugno 1985 fu costituito in Roma l’Ente giuridico Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova.
Nonostante tale ‘novità’, almeno con riferimento ai procedimenti disciplinari, la realtà interna è sempre rimasta la stessa e continua a ruotare sempre sull’asse centrale di ogni singola congregazione locale costituito dal “corpo degli anziani” formato da tre o più componenti di sesso maschile della congregazione.
Tanto risulta con ogni chiarezza dalle stesse fonti normative interne esibite in giudizio ed espressamente richiamate ed esibite in giudizio dagli illustri difensori di controparte: “Prestate attenzione a voi stessi e a tutto il gregge” e “Organizzati per compiere il nostro ministero”.
Nel caso di specie, conoscendo di persona la vita e le opere positive del sottoscritto, gli anziani locali mai e poi mai avrebbero agito con la stessa insensibilità e violenza dimostrata dall’ambiguo “Comitato speciale” di nomina degli organi governativi dell’Ente, trasformatosi all’improvviso in sedicente “Comitato giudiziario speciale” che, come argutamente evidenziato dal pubblicista Avv. Lagomarsino (vedi infra), neppure rientra nella previsione normativa dello Statuto.
Nell’impossibile tentativo di far quadrare il cerchio, a pagina 5 della Memoria 16/4/2004 sulla istanza di sospensione a firma dei difensori di Controparte, è scritto quanto segue:
“L’espulsione, a norma della previsione statutaria, è materia di un provvedimento adottato dalla Congregazione centrale. … La competenza è dunque per Statuto riservata all’ente centrale, rimanendo affidata alle congregazioni territoriali, attraverso i comitati giudiziari composti dagli anziani ovvero istituiti ad hoc, l’istruzione del procedimento, negandosi quindi autonomia, sul piano della giustizia interna al procedimento svolto nelle comunità locali”.
In maniera più che opportuna, pertanto, nell’Ordinanza 1/6/2004 si legge espressamente che “se fosse vero l’assunto della Congregazione in ordine all’osservanza della procedura delineata nella pubblicazione citata (Libro “Organizzati per compiere il nostro ministero”, ndr), dovrebbe argomentarsi nel senso dell’illegittimità dell’intero iter disciplinare atteso che, nella pubblicazione in menzione (v., in particolare, p. 146 e ss.), è espressamente affermato, in contrasto rispetto allo statuto confessionale, che è il Comitato giudiziario che ‘decide’ (tra l’altro senza previa contestazione degli addebiti) la disassociazione dalla congregazione, tant’è che, in caso di appello al Comitato giudiziario di seconda istanza, ‘si tiene in sospeso l’annuncio della disassociazione’ (così a p. 147)”.
Ma vi è certamente di più!.
Fino a questo giorno, nonostante la raccomandata ar 23/10/2004 (depositata in cancelleria in data 19/9/2005, doc. n. 34 allegato alla Memoria ex art. 184), non essendo mai stato preavvertito, il sottoscritto istante non ha mai conosciuto neppure i semplici nomi dei 31 privilegiatissimi “soci ordinari con diritto di voto” che, con la “Deliberazione segreta” adottata in Roma il 3/7/2003, hanno rovinato per sempre la vita e la reputazione del sottoscritto e dei propri familiari innocenti.
Il diritto di difesa è stato altresì violato in maniera flagrante sia perché prima di tale data (e anche dopo!) nessuno ha mai contestato le imputazioni della “spedizione punitiva” ordita nel giugno 2003, sia perché, dopo l’esibizione in giudizio del verbale di detta Deliberazione assembleare 3/7/2003 e delle Relazioni scritte del giugno 2003 a firma del primo Comitato speciale/giudiziario (presieduto dal Sig. Nencini Luciano) e del secondo Comitato giudiziario speciale (presieduto dal Sig. Caminiti Giorgio), avendo appreso dell’esistenza di una mole notevole di documenti importanti messi a base del giudizio errato impugnato, con la citata raccomandata ar 23/10/2004, il sottoscritto avvocato ha richiesto invano di ottenerne copia al fine di poter esercitare in concreto il proprio diritto di difesa.
I documenti in parola, analiticamente indicati, sono i seguenti:
1.- Modulo S-77 redatto in data 10/6/03;
2.- Lettera di nomina del Comitato Giudiziario Speciale di appello;
3.- Dichiarazioni 5/6/03 di Petaroscia Michele e Piscotti Gino;
4.- Dichiarazione 8/6/03 di Palumbo Onofrio;
5.- Dichiarazione 8/6/03 di Piscitelli Pasquale;
6.- Dichiarazione 8/6/03 di Diquattro Salvatore e Tornese Giuseppe;
7.- Relazioni a firma di Giuseppe Falone, Paolo Lelli, Renzo Tava, Moreno Battistini, Sauro Graziani, Franco Nocchi, Andrea Freccero, Salvatore Diquattro;
8.- Foglio di presenza allegato al verbale di Assemblea dei soci 3/7/03.

******

COLOSSALE TRUFFA RELIGIOSA
Orbene, per tabulas, è facile dimostrare che la “lettura in diritto” dei fatti posta a base dell’Ordinanza Collegiale 6-14/12/2004 del Tribunale di Bari è assolutamente distante dalla realtà, oltre che dalla procedura indicata dallo Statuto dell’Ente giuridico Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova (in seguito, per brevità, indicata con l’acronimo CCT/WTS) e dalle stesse norme (Libro Organizzati) che regolano la Confessione religiosa (Organizzazione mondiale) degli stessi Testimoni di Geova e nella quale il sottoscritto Vito Pucci non ha mai smesso di riconoscersi, nonostante tutto, anche al fine dichiarato di mantenere unita la propria famiglia composta da moglie e due figli, tutti Testimoni di Geova.
A dire il vero sono stati gli stessi Illustri difensori della CCT/WTS ad esibire in giudizio le prove inoppugnabili che scalfiscono in modo irrimediabili le fragili argomentazioni addotte dal Tribunale di Bari per revocare la sospensiva disposta con Ordinanza 1/6/2004.
Si veda, ad esempio, la “Relazione ufficiale 8/6/2003”, sottoscritta in pari data dal “Comitato Speciale” nominato dai “vertici segreti” dell’Ente giuridico incriminato con “Lettera segreta SCD[SM=g27994]SF 27 maggio 2003”, in cui, alla pagina tre, ultimo capoverso, è scritto testualmente quanto segue:
“Ora, mentre prima aveva grandemente apprezzato l’incontro dicendo che vi era stata un soddisfacente colloquio e aveva ringraziato per l’opera pastorale compiuta con lui (vedi sua nuova lettera allegata n. 26, consegnataci venerdì mattina 6/6/03, per spiegarci alcuni casi che sta trattando), quando abbiamo comunicato al fratello le motivazioni e la decisione di valutarlo con un comitato giudiziario con le scritture e con i riferimenti delle varie Torre di Guardia, ha reagito male dicendo che eravamo stati sleali non dicendogli all’inizio che eravamo un comitato giudiziario. Gli abbiamo spiegato che come già lo avevano informato i suoi anziani e anche noi inizialmente, che eravamo un comitato speciale e che dopo aver valutato tutta la situazione, avevamo preso la decisione di valutare ora la sua posizione con un comitato giudiziario. Invitato per il pomeriggio o per il giorno dopo o quando credeva più congeniale per incontrarsi, ci ha detto che non lo dovevamo chiamare per non stressarlo”.
Al fine di evidenziare l’abiezione di tale odioso “trasformismo”, qui di seguito ritrascrivo la ricostruzione, non a caso precisa e puntuale, effettuata a pagina 11 dell’atto introduttivo del presente giudizio:
“Previo appuntamento telefonico, in data 4/6/03, i Sigg.ri Nencini, Candelaresi e Falsetti si sono incontrati con l’avv. Pucci presso la Sala Assemblee di Bitonto. Ben conoscendo le regole non scritte di funzio-namento dei temutissimi “Comitati Giudiziari Speciali”, prima di dare avvio al richiesto incontro, l’avv. Pucci ha chiesto espressamente ai nominati Sigg. Nencini, Candelaresi e Falsetti se mai fossero stati incaricati di formare un “Comitato Giudiziario Speciale” ricevendosi esplicita assicurazione negativa.
Infatti, ove mai i tre signori sunnominati avessero dichiarato di agire in qualità di “Comitato Giudiziario Speciale”, l’incontro non sarebbe stato mai accettato dall’avv. Pucci, atteso che, per prassi, di fronte a tali Comitati Giudiziari l’indagato non ha possibilità di conoscere preventivamente eventuali addebiti, né ha possibilità di farsi assistere o farsi difendere, ed inoltre perché, nella specie, sarebbe difettato il requisito della imparzialità.
Ricevuta tale assicurazione negativa, l’avv. Pucci dava corso al richiesto incontro, fornendo la più ampia e leale collaborazione, sempre nel rispetto dei doveri che le norme di deontologia professionale e di rispetto della privacy gli imponevano. L’incontro del 4 giugno si protraeva per sei ore, dalle 9 alle 15, con reciproca soddisfazione, per essere aggiornato al mattino del 6 giugno.
Nella mattinata del 5 giugno il Sig. Candelaresi raggiungeva l’Avv. Pucci sul cellulare, chiedendogli una relazione aggiornata oltre che sul ‘caso critico’ oggetto della citata Sentenza n.12100/00 del Tribunale di Bari, anche sul caso di un’altra minore figlia di persone Testimoni di Geova, oggetto di abusi sessuali più o meno volutamente mai denunciati alle competenti Autorità.
La mattina del giorno 6, in occasione del prefissato secondo incontro, il Sig. Luciano Nencini, presenti i Sigg. Carlo Candelaresi e Franco Falsetti, improvvisamente, comunicava all’avv. Pucci che il “Comitato Speciale” cessava tale sua funzione e da quel momento proseguiva la sua attività in qualità di “Comitato Giudiziario Speciale”. A questo punto l’avv. Pucci contestava immediatamente la slealtà del comportamento riservatogli, ma il Nencini, nella sua qualità di Presidente di quel Comitato, riaffermava: “Noi abbiamo il diritto di giudicare” e cercava, quindi, di concordare un nuovo appuntamento, che in quel momento stesso dall’avv. Pucci veniva declinato.
La mattina del giorno successivo, sabato 7 giugno, il Nencini ribadiva telefonicamente la necessità di incontrarsi nel pomeriggio della stessa giornata o al massimo nella mattinata di domenica 8, aggiungendo che -in mancanza- il “Comitato Giudiziario Speciale” avrebbe proceduto “in contumacia”.
L’incontro non vi è stato e la mattina del 10 giugno lo stesso Nencini comunicava telefonicamente all’avv. Pucci il provvedimento di “disassociazione per divisione”, aggiungendo espressamente che gli era concesso il termine di giorni sette per fare “appello” al Corpo degli Anziani della Congregazione di Bari Santo Spirito.
L’ “Atto di appello a Cesare”, così esplicitamente definito per esprimere chiaramente la volontà di rivolgersi comunque all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, fu consegnato il giorno 17 giugno al Sig. Giuseppe Tornese, Presidente del Corpo degli Anziani della Congregazione di Bari Santo Spirito.
Dai vertici di Roma veniva nominato immediatamente il “Comitato Giudiziario Speciale di Appello” nelle persone del Sig. Giorgio Caminiti (Sorvegliante di distretto del Lazio), presidente, e dei componenti Sigg.ri Poli Giuseppe e Nardello Ruggiero (entrambi sorveglianti di circoscrizione).
Il Comitato Giudiziario Speciale di Appello, pur nell’assenza giustifi-cata dell’Avv. Pucci, senza neppure visionare la documentazione unita alla missiva 17/6/03, consegnata in data 20/6/03 al Sig. Giuseppe Tornese, con la massima sospetta speditezza confermava la decisione di ‘primo grado’. - Vedi infra.
L’illegittimo procedimento contumaciale finalizzato alla espulsione dell’Avv. Pucci dalla comunità dei Testimoni di Geova è stato svolto in gran segreto in un ufficio annesso alla Sala delle Assemblee dei Testimoni di Geova di Bitonto dal ‘Comitato Giudiziario Speciale’ presieduto dal Sig. Luciano Nencini.
Il provvedimento di espulsione è stato adottato nello stesso luogo in data 6-10/6/03; ivi è stato confermato in data 20/6/03 dal ‘Comitato Giudiziario Speciale di Appello’ presieduto dal Sig. Giorgio Caminiti. Tale provvedimento, mai notificato nei modi e forme di legge, è stato però pubblicamente proclamato dal Sig. Franco Falsetti nel corso dell’adunanza settimanale del 9/7/03 della Congregazione dei Testimoni di Geova di Bari Santo Spirito con danni incalcolabili per il decoro e la dignità professionale dell’Avv. Pucci.
Al pubblico annuncio di avvenuta disassociazione ha fatto seguito l’assoluto isolamento del disassociato: tutti i Testimoni di Geova, infatti, pur all’oscuro dei fatti oggetto del grave provvedimento sanzionatorio, hanno l’obbligo perentorio di ‘evitare del tutto’ e neppure ‘salutare’ il disassociato.
L’acritica accettazione di tale provvedimento erroneo ed ingiusto anche da parte di amici, intellettuali e professionisti più vicini all’Avv. Pucci, unitamente al più assoluto silenzio riservato a tutte le accorate richieste finalizzate ad un ‘accordo amichevole’ avanzate fino a questo giorno, hanno reso inevitabile la proposizione del presente giudizio”.
Se tale discutibile “doppiezza” non sarà abbandonata, sarà sempre più confermata la tesi critica della rivista dei gesuiti “La Civiltà Cattolica” che, nel 1999, citando la studiosa valdese Myriam Castiglione, ha definito i Testimoni di Geova “il più rilevante esempio di coercizione psicologica e di manipolazione di massa mai partorito dal protestantesimo americano”.
- Sandro Magister, L’espresso 3/8/2000, pagina 78.

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(fine prima parte)



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Il provvedimento di espulsione è stato adottato nello stesso luogo in data 6-10/6/03; ivi è stato confermato in data 20/6/03 dal ‘Comitato Giudiziario Speciale di Appello’ presieduto dal Sig. Giorgio Caminiti.




“Deliberazione segreta” adottata in Roma il 3/7/2003



Lo Statuto della CCTG così recita
art. 5

La decadenza e l’espulsione dei soci aderenti sono deliberate dall’Assemblea su proposta del corpo degli anziani delle Congregazioni locali, ratificata dal Comitato Direttivo.

Vorrei chiederti:

1) Se l’espulsione deve essere deliberata dall’Assemblea come può il Comitato Giudiziario prima e poi il Comitato di Appello aver confermato la tua espulsione prima del giorno in cui l’assemblea si è riunita per deliberare anche la tua espulsione il 3/7/2003?

2) Lo Statuto prevede la facoltà da parte del Corpo Direttivo di costituire Comitati speciali per lo svolgimento di particolari compiti.
Nello specifico il compito era la tua disassociazione, in cosa consisteva la particolarità del compito?
Un affettuoso saluto
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Caro Vito,
Mi rendo conto, sempre di più, di quanto sia stato impegnativo e sofferto il percorso che hai dovuto affrontare in questi anni.
Nei tuoi scritti traspaiono ore e ore di lavoro per cercare di fare chiarezza nel torbido.
Credo che, la manovra più bieca sia stata il tentativo, da parte delle "accuse" contro di te, di creare una frattura all'interno della tua famiglia.
Il disagio, che la tua sensibilità di padre e marito ha dovuto subire, è stato ed è motivo di grande sofferenza interiore.
Le mura "domestiche" hanno scricchiolato più di una volta, a motivo del tuo "allontanamento" dai tdG, procurandoti forti tensioni personali.
Qui non si discute l'ideologia dei testimoni di Geova, ognuno è libero di seguire il suo cammino di "Damasco", ma il modo con cui sei stato "trattato".
Certi risultati, da te citati, uno fra questi quello del caso Piccioni, lasciano intendere "retroscena" inquietanti, che non si possono ignorare.
Con la soluzione, a tuo favore, della causa che stai portando avanti, si creerà, certamente, una spaccatura che dovrà dare giustizia a chi è stato violato il diritto umano della libertà di pensiero e la sua dignità.
Un abbraccio
Pino



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Re:

Scritto da: @irias@ 26/12/2006 21.38

Il provvedimento di espulsione è stato adottato nello stesso luogo in data 6-10/6/03; ivi è stato confermato in data 20/6/03 dal ‘Comitato Giudiziario Speciale di Appello’ presieduto dal Sig. Giorgio Caminiti.




“Deliberazione segreta” adottata in Roma il 3/7/2003



Lo Statuto della CCTG così recita
art. 5

La decadenza e l’espulsione dei soci aderenti sono deliberate dall’Assemblea su proposta del corpo degli anziani delle Congregazioni locali, ratificata dal Comitato Direttivo.

Vorrei chiederti:

1) Se l’espulsione deve essere deliberata dall’Assemblea come può il Comitato Giudiziario prima e poi il Comitato di Appello aver confermato la tua espulsione prima del giorno in cui l’assemblea si è riunita per deliberare anche la tua espulsione il 3/7/2003?

Infatti gli illustri Avv.ti Proff. di controparte costituitisi in Giudizio -BARENGHI Andrea, RESCIGNO Pietro, TUCCI Giuseppe- hanno contraddittoriamente assegnato un ruolo esclusivamente istruttorio a questi organi, peraltro nemmeno rientranti nelle previsioni normative statutarie (nello Statuto redatto nel lontano 1985 non si menzionano neppure i Comitati Giudiziari, non compaiono minimamente), negando allora l'autonomia agli stessi come da affermazioni del manuale "Organizzati per ..." nonchè da attribuzioni del senso comune dell'intera fratellanza.



2) Lo Statuto prevede la facoltà da parte del Corpo Direttivo di costituire Comitati speciali per lo svolgimento di particolari compiti.
Nello specifico il compito era la tua disassociazione, in cosa consisteva la particolarità del compito?

Anzitutto si tratta del Comitato Direttivo, cioè il Comitato di Filiale della Betel di Roma-Bufalotta attualmente composto da 5 membri preminenti (FRANCESCHETTI Roberto, ANGELI Denni, BRICCONI Massimiliano, MARANINI Franco, FALONE Giuseppe), non del Corpo Direttivo -la cosiddetta Autorità spirituale residente in Brooklyn-. Nello specifico, attraverso una tesi esposta in Giudizio piuttosto contorta, è stato dimostrato(?) che il "particolare compito" era... "giudicare"..., dunque assumere una competenza istruttoria nell'ottica di un procedimento disciplinare, insomma "svolgere il compito di Comitato Giudiziario".

Un affettuoso saluto
Siria

A presto

LUIGI FALLACARA, un cristiano Testimone di Geova

Modificato da WorldInMyEyes1979 27/12/2006 8.56



"You can blow out a candle
But you can't blow out a fire
Once the flames begin to catch
The wind will blow it higher"/"Puoi spegnere col soffio una candela, ma non puoi spegnere un incendio. Una volta che le fiamme cominceranno ad attecchire, il vento lo soffierà più in alto". *PETER GABRIEL-BIKO*
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"COMPARSA CONCLUSIONALE - Parte Seconda"

A questo punto, dopo la puntuale ed esatta ricostruzione dei fatti operata dal primo “Comitato speciale/giudiziario” che, in buona sostanza, ha confermato l’altrettanto esatta e più puntuale ricostruzione fatta dal sottoscritto nell’atto di citazione, al dichiarato fine di valutare la contestata violazione dei diritti umani fondamentali ad un “giusto processo” (contestazione degli addebiti e possibilità di contraddire) ed all’inviolabilità del “diritto di difesa” (Art. 24 Cost.) vediamo ora l’imprecisa, e perciò inattendibile, ricostruzione dei fatti operata dal Giudice del reclamo (Quarta Sezione Civile del Tribunale di Bari):

Si pensi al caso di specie: il fedele venne reso edotto in forma orale degli addebiti mossigli, mediante un colloquio che, nella concreta esperienza religiosa, dovette svolgersi verbalmente in quanto propedeutico e funzionale non già all’espulsione, ma al convincimento ed al recupero del peccatore. Il colloquio, svoltosi il giorno 4 giugno 2003, e durato ben sei ore, precedette di due giorni l’avvio della procedura giudiziaria. Lo stesso Pucci riconosce che il successivo 6 giugno gli venne comunicato che il Comitato avrebbe condotto il nuovo incontro non più come comitato speciale ma nella qualità di comitato giudiziario, sicché egli, evidentemente consapevole del significato della trasformazione, che implicava l’avvio del procedimento giudiziario, si sottrasse al nuovo incontro. Il 7 giugno 2003 il Pucci venne convocato una seconda volta ‘telefonicamente’ dal Comitato e gli venne rappresentato che si sarebbe proceduto anche in ‘contumacia’. Egli, il 10 giugno 2003, ebbe poi comunicazione in forma orale delle proposte formulate a suo carico, alla presenza di due testimoni, sì come previsto dalle direttive “Prestate attenzione a voi stessi e a tutto il gregge” (p. 149), e “Organizzati per compiere il nostro ministero” (p. 147), emanate dalla “Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania”, organizzazione gerarchicamente sovraordinata rispetto alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova.
Contemporaneamente, venne reso edotto che poteva presentare appello contro tale proposta al Corpo degli anziani della congregazione locale di Bari Santo Spirito: la comunicazione avvenne pacificamente per mezzo del telefono, non essendosi il Pucci presentato all’incontro. Che una siffatta comunicazione, sulla quale si sono appuntati lungamente gli strali del ricorrente, abbia sortito gli effetti suoi propri di rendere efficace la proposta, è reso manifesto da ciò che, il successivo 17 giugno 2003, il Pucci, usufruendo di una facoltà riconosciutagli dallo Statuto, presentò appello al Corpo degli anziani della Congregazione di Bari Santo Spirito. In data 20 giugno 2003, sempre contumace il Pucci, la proposta fu confermata da un Comitato Giudiziario speciale di appello. La conferma della proposta venne comunicata al Pucci per il tramite del citofono, alle ore 23,20 (siccome sostanzialmente riconosciuto in atto di citazione). In data 3 luglio l’Assemblea dei soci della Congregazione Centrale deliberò l’espulsione del Pucci, ai sensi degli artt. 8 e 9 dello Statuto”. …
“La mera scansione diacronica degli accadimenti evidenzia che il Pucci fu messo in condizioni di conoscere preventivamente gli addebiti ascrittigli, di interloquire in ordine alla loro fondatezza, di essere reiteratamente ascoltato nel corso del procedimento degli organi procedenti, di conoscere le proposte formulate dagli organi procedenti, di conoscere le proposte formulate dagli organi istruttori, di appellare quelle proposte, di conoscere le decisioni finali assunte dall’assemblea centrale dei fedeli.
SICCHE’, DEVE CONCLUDERSI NEL SENSO CHE IL DIRITTO DI DIFESA DEL FEDELE, SEPPURE IN MODO NON CONSONO CON LE PRESCRIZIONI PROPRIE DELL’ORDINAMENTO CIVILISTICO, NEL SUO NUCLEO ESSENZIALE, CONSISTENTE DEI POTERI E DELLE FACOLTA’ DI CONTRADDIRE NEL PROCESSO, E’ STATO SOSTANZIALMENTE TUTELATO; SICURAMENTE, QUEL DIRITTO NON E’ STATO VULNERATO AL PUNTO DA DOVERNE INFERIRE LA ILLEGITTIMITA’ DELLA SANZIONE IRROGATA”.
Pertanto, come espressamente riconosciuto dallo stesso Tribunale di Bari, “Il colloquio svoltosi il giorno 4 giugno 2003, e durato ben sei ore, precedette di due giorni l’avvio della procedura giudiziaria. Lo stesso Pucci riconosce che il successivo 6 giugno gli venne comunicato che il Comitato avrebbe condotto il nuovo incontro non più come comitato speciale ma nella qualità di comitato giudiziario, sicché egli, evidentemente consapevole del significato della trasformazione, che implicava l’avvio del procedimento giudiziario, si sottrasse al nuovo incontro”.


In realtà, a parte il fatto che nel primo incontro del 4/6/2003 i Sigg.ri Nencini, Candelaresi e Falsetti avevano giurato e spergiurato (“al 100 per cento”, furono le parole testuali del Sig. Nencini, dette e ribadite con chiarezza non solo al sottoscritto ma anche al Sig. Giuseppe Tornese, Presidente pro tempore della congregazione locale di Bari Santo Spirito!) che non si trattava assolutamente di un “comitato giudiziario”, bensì di un “comitato speciale”, sono stati gli stessi Illustri difensori della CCT/WTS a dimostrare per tabulas che la contestazione degli addebiti non è mai avvenuta né nel corso dell’incontro fiume di mercoledì 4/6/2003, né successivamente.
Esattamente, infatti, nella ricostruzione dei fatti operata nella prima Ordinanza 1/6/2004, sul punto, alla pagina tre, si legge testualmente quanto segue:

“Sotto altro concorrente profilo, non risulta in atti alcuna preventiva contestazione d’addebito indirizzata al Pucci dal Comitato Giudiziario speciale di prima istanza, né v’è prova che la relazione del detto Comitato speciale 8-6-2003 (si noti: l’unico atto contenente, seppure indirettamente, un’elencazione di infrazioni) sia stata portata a conoscenza dell’incolpato o che questi avesse comunque facoltà di prenderne visione. La violazione del diritto di difesa si rifletterebbe, invero, in termini di illegittimità della delibera con conseguente facoltà di chiedere in questa sede il provvedimento sospensivo”.

******

Con riferimento all’Ordinanza 6-14/12/2004 del Tribunale di Bari, l’Avv. Guido LAGOMARSINO, nella Nota di commento intitolata “Espulsione ad nutum da associazione religiosa e garanzie costituzionali fondamentali” pubblicata in “Giurisprudenza di Merito”, Anno XXXVIII, maggio 2006, pagine 1145-1159, tra l’altro, ha puntualmente evidenziato quanto segue:

“In relazione al tema dei poteri disciplinari delle associazioni nei confronti dei propri associati, l’Autore ritiene che il giudice statuale, a differenza di quanto deciso, avrebbe dovuto ritenersi giurisdizionalmente competente a sindacare la legittimità del provvedimento espulsivo definitivo dalla congregazione e pronunciarne la nullità, tanto per la violazione delle norme statutarie dell’ente, che per la lesione del diritto di difesa dell’incolpato”. (pagina 1146)
… Nella fattispecie giustamente quindi il resistente osserva che “(…) i sedicenti comitati giudiziari speciali sono organi inesistenti nello stesso Statuto associativo (…)”, né appare in alcun modo deducibile dalla breve frase di cui all’art. 9, comma 8, punto 6 dello Statuto la costituzione di comitati giudiziari speciali di primo e secondo grado con ampia funzione di ius dicere, espulsione dell’associato compresa.
Conseguentemente il provvedimento di espulsione, emanato da un organo non solo incompetente ma pure inesistente nello Statuto, appare palesemente illegittimo per inosservanza delle norme statutarie.
Ma ulteriori aspetti dell’illegittimità emergono con evidenza dal testo dell’annotata decisione, ove si legge la trasformazione del Comitato speciale in Comitato giudiziario, nonché la presentazione dell’appello -da parte del resistente- al Corpo degli anziani: infatti non depone certo a favore di una imparzialità di giudizio la circostanza che l’organo giudicante sia una emanazione di quello accusatorio, oltre al fatto che anche il Comitato di appello non esiste nello Statuto, così come in quest’ultimo mai al Comitato speciale di cui all’art. 9, comma 8, punto 6, viene attribuita la qualifica di “giudiziario”, invece, conferitagli dal locale Corpo degli anziani con fini legittimatori difficilmente recepibili sul territorio italiano. (pagina 1155)
Se poi si verifica, come nel presente caso, una evidente inosservanza delle norme statutarie a causa di provvedimenti espulsivi emanati da “organi speciali”, a seguito di procedure sommarie solo nominalmente giudiziarie, ma di fatto gestite da organi direttivi con funzioni amministrative, il diritto di intervento del giudice statuale non potrà che essere più incisivo, se pur sempre confinato agli aspetti relativi alla legittimità del provvedimento confessionale.
Quanto all’eventuale possibilità di un intervento di ufficio del giudice statuale, soprattutto qualora alla sentenza di espulsione conseguano effetti lesivi dell’onorabilità dell’espulso, non ci si potrà che rimettere alle norme penali, ed anche se l’espulso si è limitato a ricorrere al giudice civile, la sentenza del Tribunale di Bari sembra ritenere non del tutto preclusa tale ipotesi, in contrasto con l’accoglimento con la propria decisione di accoglimento del reclamo, quando accenna “(…) ad effetti irreversibilmente pregiudizievoli per se, per la famiglia e per la vita di relazione, in suscettibili di qualsiasi riparazione patrimoniale (…)”
Da ciò può legittimamente dedursi la configurabilità di un danno morale essendo l’espulso coniugato con donna, membro della stessa Congregazione come lui da oltre vent’anni, con conseguenti relazioni sociali comuni probabilmente confinate agli appartenenti al noto ente religioso. (pagina 1157)

IL DIRITTO DI DIFESA DEL SOCIO

Non v’è invero chi non veda come fra i diritti inviolabili dell’uomo, nonché fra i principi fondamentali dell’ordinamento statuale, debba senza dubbio annoverarsi quello soggettivo a poter fruire di uno strumento processuale idoneo a tutelare i propri interessi, meglio noto come giusto processo, di cui il diritto di difesa può dirsi la specificazione di maggior rilievo: tali diritti, in quanto costituzionalmente garantiti dagli artt. 2 e 24, comma 3, Cost., non pare possano essere ignorati dallo Stato all’atto della concessione della personalità giuridica ad un ente religioso e tanto meno al momento della stipula di una Intesa con una Confessione.
… Nondimeno l’iniziativa di cui trattasi concretizza una violazione formale del diritto di difesa, indipendentemente ed ancor prima delle eventuali violazioni afferenti al merito.
A nessuno sarà invero sfuggito che la Direttiva dell’organizzazione mondiale dei Testimoni di Geova “Prestate attenzione a voi stessi e a tutto il gregge”, ove con il titolo “Come trattare i casi giudiziari” è indicata la procedura espulsiva applicata nella fattispecie, avrebbe dovuto essere inserita nello Statuto della C.C.T.G. anteriormente ad ogni riconoscimento da parte dello Stato, e perciò prima non solo dell’intesa del 20 marzo 2000, ma pure del d.P.R. 31 ottobre 1986, n. 783. …
Qualora poi ci si addentri nella prassi prevista della procedura espulsiva dall’Organizzazione nel testo “Come trattare i casi giudiziari”, ed effettivamente seguita dalla Congregazione periferica di Bari, le violazioni formali del diritto di difesa come comunemente oggi inteso nel nostro ordinamento, appaiono molteplici e difficilmente ignorabili. … A questo punto pare legittimo chiedersi se le decisioni siano state o meno formalizzate per iscritto -quanto meno quali atti interni all’ordine giudicante- poiché abbiamo già visto che la notifica di primo grado è giunta all’interessato tramite telefono cellulare e quella di secondo grado a mezzo citofono, come si deduce dal già citato “Come trattare i casi giudiziari”, mezzi propriamente non presupponenti l’uso della scrittura.
Invero il supponibile difetto di uso della forma scritta nelle procedure, che per semplicità espositiva ci ostiniamo a chiamare processi, non può che rappresentare un ulteriore indizio della scarsa legalità dell’adottato procedimento espulsivo, da cui l’ovvia deducibilità di una generica e reiterata violazione del diritto di difesa dell’incolpato, verificatasi durante l’iter di entrambi i processi, poiché le informazioni di cui disponiamo relative alle modalità di ‘notifica delle decisioni’ non possono che confermare tale nostra opinione.
In effetti tanto il telefono cellulare, soprattutto se usato non per inviare un messaggio scritto, ma una comunicazione verbale, come è arguibile nella fattispecie, quanto il citofono notoriamente non si annoverano fra gli usuali mezzi di notificazione di decisioni che pretendono di autoqualificarsi -sia pure in senso lato- “giudiziarie”, per l’inidoneità di tali mezzi a contenere e a far conoscere all’incolpato non solo il risultato del giudizio ma pure l’intero documento, ove non potranno non leggersi le causali e le argomentazioni logiche sulle quali detto risultato si fonda, strumenti in effetti irrinunciabili affinché l’interessato possa essere messo in condizioni di difendersi. …
Appare poi quanto meno opportuno ripercorrere la scansione diacronica degli accadimenti, avendo cura di collocarli nella propria dimensione temporale, al fine di evidenziarne la stupefacente brevità.
L’annotata sentenza infatti ci informa di un primo colloquio svoltosi il 4 giugno, dell’avvio della procedura “giudiziaria” il 6 giugno, delle proposte formulate a carico del resistente il 10 giugno: già il 17 giugno apprendiamo della condanna dell’incolpato in primo grado e del suo tentativo di appello.
Quest’ultimo “processo” viene istruito e concluso in tre giorni, poiché si legge che il 20 giugno il provvedimento espulsivo di primo grado è stato confermato e si noti quella sera stessa (e non qualche giorno dopo) ne è stata data notizia all’interessato.
L’intero iter è concluso il 3 luglio -ossia dopo 29 giorni dall’inizio- con il provvedimento con cui l’Assemblea della Congregazione centrale ha (si legge in sentenza) deliberato, ma a nostro avviso soltanto ratificato, le decisioni assunte nei due precedenti gradi dei Comitati locali.
Francamente non riusciamo a comprendere come il giudice statuale abbia potuto sostenere “(…) che il Pucci fu messo in condizioni di conoscere preventivamente gli addebiti ascrittigli, di interloquire in ordine alla loro fondatezza, di essere reiteratamente ascoltato nel corso del procedimento dagli organi procedenti, di conoscere le proposte formulate dagli organi istruttori, di appellare quelle proposte, di conoscere le decisioni finali assunte dall’Assemblea centrale (…)”.
Come sia fisicamente possibile che tutto ciò possa essere accaduto in meno di 30 giorni, … continua ad essere per noi inspiegabile: QUELLO CHE INVECE EMERGE CON PREPOTENTE EVIDENZA È L’ATTEGGIAMENTO VESSATORIO DELLA CONGREGAZIONE LOCALE VERSO L’ODIERNO RESISTENTE. (maiuscoletto e sottolineatura appartengono a chi scrive)
In tale contesto appare pertanto infondato il timore che la tutela della libertà dei membri delle confessioni religiose “(…) si risolva in una limitazione della libertà delle confessioni religiose (…)” interpretato da dottrina autorevole: quanto appena esposto evidenzia infatti la capacità dell’Ente non soltanto di difendere la propria libertà religiosa, ma pure di conculcare quella di un membro, probabilmente reo di avere esteriorizzato un personale dissenso.
Sarebbe stato invece auspicabile da parte della Congregazione, detentrice del potere religioso, una reazione esente da isterismi e contrassegnato da un maggior equilibrio: ciò avrebbe consentito di individuare con lucidità le eventuali manchevolezze del resistente, nonché di contestargliele tramite gli organi centrali all’uopo statutariamente previsti, e in un periodo del tutto differente, che potrebbe ragionevolmente indicarsi nel decuplo di quello risibile di un mese. …
(pagine 1157-1160)

L’Illustre avv. Lagomarsino conclude il suo saggio affermando opportunamente quanto segue:

“Le causali giustificative della nostra opinione emergono progressivamente dall’espositiva e possono riassumersi nell’obbligo dell’osservanza -da parte della confessioni e delle associazioni- dei diritti inviolabili dell’uomo di cui all’art. 2 Cost., nonché dei principi generali dell’ordinamento di cui all’art. 8, comma 2, Cost. ed anche nella concreta facoltà dell’affiliato del proprio diritto a difendersi teoricamente enunciato dall’art. 24, comma 1 e 2, Cost. e concretamente azionabile dinanzi al Giudice ordinario dello Stato ex art. 24, comma 3, c.c..
CONCLUSIVAMENTE NON … POSSIAMO ESIMERCI DAL CONVENIRE CHE LA SINGOLARITÀ DEGLI STRUMENTI DI RATIFICA DELLE DECISIONI, IL DIFETTO DI USO DELLA FORMA SCRITTA, LA SCONVOLGENTE BREVITÀ DI OGNI SINGOLO “PROCESSO”, NONCHÉ DEL TERMINE INTERCORRENTE FRA L’UNO E L’ALTRO, L’INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA STATUTARIA PREVISTA PER I PROVVEDIMENTI ESPULSIVI, AMPIAMENTE EVIDENZIANO GRAVI LESIONI DEL DIRITTO DI DIFESA DEL RESISTENTE, MESSO NELL’IMPOSSIBILITÀ DI INSTAURARE UN EFFETTIVO CONTRADDITTORIO, ED AL QUALE SONO STATI PERCIÒ DEL TUTTO NEGATI DEI PROCESSI NON SOLO GIUSTI, MA PURE DEGNI DI TALE NOME”
. (pagina 1161)

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Modificato da ednaservice 27/12/2006 15.41
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Caro Vito,
Non sono dotato di una cultura tecnica-giuridica per poter esprimere, con la stessa competenza dell'Avv. Guido LAGOMARSINO, quali siano i Diritti Costituzionali affinché una persona faccia valere le proprie ragioni sull'incostituzionalità dei "torti" subiti.
Ho letto la Nota di commento intitolata “Espulsione ad nutum da associazione religiosa e garanzie costituzionali fondamentali” pubblicata in “Giurisprudenza di Merito”, Anno XXXVIII, maggio 2006, pagine 1145-1159 e 60/61.
Credo che il lavoro svolto dall'Avvocato Guido LAGOMARSINO sia impeccabile e crei una guida ed un punto fermo sulle ragioni sacrosante che un individuo abbia pieno diritto di appellarsi per recuperare la sua Dignità oltraggiata.
Il tuo caso, caro Vito, per questo motivo, acquista una notevole importanza perchè mai come oggi si sta creando un precedente di valenza internazionale.
Grazie al tuo "sacrificio" in tempo, energia, risorse professionali, sofferenza e risorse economiche, oggi è possibile "alzare la testa" sulle gravi ingiustizie che gravitano attorno al mondo delle comunità religiose prive di dialogo come quella dei tdG, in quanto la più chiusa sotto l'aspetto dell'avere una mentalità aperta al pluralismo cristiano.
Mai come oggi è doveroso costituire un'associazione che tuteli i Diritti Fondamentali dell'Uomo nell'ambito religioso, un ambito, fino ad ora, estremamente delicato ed impenetrabile.
Saluti
Pino



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congratulazioni
Ho letto tutto d' un fiato,e anche io nella mia incompetenza ma nelle mie facoltà a distinguere un discorso senza senso da uno che è chiaro e senza pecche,dico che trovo cio che scrive il LAGOMARSINO, un capolavoro di semplicità e limpidezza,ma soprattutto una arringa totalmente giusta e spiazzante per chi la pensa diversamente.Davvero un capolavoro caro Vito.
Se tali argomentazioni non lasciassero un segno,sarebbe la sconfitta della giustizia,cosa ancora a cui mi sforzo di credere,anche se la presa in essa, gia da tempo si è fatta traballante.



mi apro alla chiusura
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"COMPARSA CONCLUSIONALE - Ultima Parte"

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DIMISSIONI VOLONTARIE DA “SOCIO ADERENTE” ART. 5 STATUTO
Nell’atto introduttivo del presente giudizio (ed in molte occasioni successive), il sottoscritto avvocato ha fatto esplicito riferimento alla sua specifica qualità di “socio fondatore” e attivista dell“ASSOCIAZIONE EUROPEA DEI TESTIMONI DI GEOVA PER LA TUTELA DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA”, caratterizzata dalla “mentalità aperta al pluralismo religioso e al rispetto delle credenze di fede sia a livello individuale che nell’ambito dei gruppi sociali organizzati” di tutti gli associati e dall’esplicito riconoscimento del diritto costituzionale di ogni essere umano “a credere in un Essere Superiore secondo la propria scelta libera e individuale”.
Orbene, in tale duplice veste, nel mese di giugno 1995, riscontrava personalmente che i vertici dell’Ente giuridico CCT/WTS, dietro una facciata di apparente rispettabilità, in nome di una non meglio definita “RAGION DI STATO” (il “buon nome” dell’Organizzazione), anziché tutelare le ragioni dei fedeli più deboli (donne e bambini vittime di pedofili tanto Cattolici quanto Testimoni di Geova), di fatto, “imponeva” un clima di omertà istigando le vittime a non denunciare l’accaduto alle competenti Autorità dello Stato.

Per l’effetto, a scanso di ogni equivoco, dopo aver ricevuto la devastante “lettera 14/6/1995” (esibita in giudizio al momento dell’iscrizione a ruolo della causa) in cui si “ordinava” al sottoscritto professionista di “ritirare al più presto la denuncia-querela contro un sacerdote e due apostati” (Caso Gravina c/ don Renna e altri), con raccomandata ar 24/6/1995 (allegato -doc. n. 40- alla Memoria ex art. 184 depositata in cancelleria il 19/9/2005), il sottoscritto rassegnava le proprie “dimissioni dall’incarico di anziano di congregazione”.
Poiché le pressioni psicologiche di “chiaro stampo mafioso”, anziché diminuire, aumentarono nel corso degli anni, con altra raccomandata ar 21-22/6/1998 (pure esibita in giudizio, docc. nn. 42-43) il sottoscritto avvocato rassegnava altresì le proprie “dimissioni volontarie dalla Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova” specificando chiaramente quanto segue:
“Perciò, al dichiarato fine di evitare ulteriori inutili discussioni e vane attese di lontane speranze, poiché è in serio pericolo la mia stessa integrità psico-fisica e proprio non riesco a tollerare l’inaccettabile isolamento che è stato ingiustamente enfatizzato il giorno 22/3 u.s., ho maturato la dolorosa decisione di rassegnare le DIMISSIONI DALLA CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA, con sede in Roma, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto approvato con il Decreto 31/10/86 n. 783, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26/11/86 n. 275”.


Tale antefatto significativo, opportunamente messo a base dell’ormai noto “Atto di appello a Cesare” del 17/6/2003 (doc. n. 20), ove mai fosse stato dovutamente preso in considerazione dal prevenuto “Comitato Giudiziario Speciale di Appello” formato dai Sigg.ri Giorgio CAMINITI, Ruggero NARDELLO e Giuseppe POLI, avrebbe costituito la base ideale del sempre invano invocato “ACCORDO AMICHEVOLE E BONARIO” ed inoltre, verosimilmente, nel caso fosse stata annullata la decisione errata del primo comitato, avrebbe evitato di sicuro l’insorgere della presente controversia.
Ad ogni buon conto, per completezza difensiva, va qui rilevato che di recente, dopo l’inevitabile clamore suscitato dalla scandalosa Ordinanza 6-14/12/2004 del Tribunale di Bari, suo malgrado, la CCT/WTS è corsa ai ripari e, nel più recente bollettino mensile (“Ministero del Regno” gennaio 2007) ad uso di tutti i singoli fedeli Testimoni di Geova, ha pubblicato il seguente:


ANNUNCIO SPECIALE - MINISTERO DEL REGNO GENNAIO 2007
“COSA SIGNIFICA DIMETTERSI DA SOCIO ADERENTE DELLA CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA (CONGREGAZIONE CENTRALE)?


La parte visibile dell'organizzazione di Geova opera come comunità cristiana o associazione di fratelli. (1 Piet. 2:17)
Per facilitare il compito di provvedere alla cura dei bisogni spirituali delle congregazioni, sono stati costituiti degli enti giuridici che rappresentano la parte visibile dell'organizzazione di Geova.
Nel nostro paese questo ente è la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, con sede a Roma, che in Italia costituisce "l'organo direttivo della Confessione" dei Testimoni di Geova (Articolo 6 dello Statuto).
Essa fa parte degli averi sui quali Gesù ha costituito lo schiavo fedele e discreto. (Matt. 24:47)
In Italia, tutti i proclamatori che sì battezzano diventano soci "aderenti" di questo ente in virtù del loro battesimo; il numero dei soci con diritto di voto è invece limitato a pochi.
Tutti i soci aderenti della Congregazione Centrale sono membri battezzati di una congregazione locale (o di una circoscrizione) e, viceversa, tutti i membri battezzati delle congregazioni sono soci aderenti della Congregazione Centrale.
Pertanto, chi si dimette da socio della Congregazione Centrale cessa automaticamente di essere membro della congregazione locale e della parte visibile dell'organizzazione di Geova, e noi rispetteremo la sua decisione di non essere più testimone di Geova”.



Specialmente alla luce di tale innovativo “Annuncio speciale”, è evidente la gravità del comportamento dell’Ente convenuto nel non aver tenuto in debita considerazione le rassegnate dimissioni volontarie risalenti al giugno 1998 e, anche dopo la pubblicazione di detto annuncio, in caso di mancato adeguamento dello Statuto e della prassi interna a tutte le congregazioni locali (leggi “comitati giudiziari illegali”) ai principi fondamentali che regolano l’Ordinamento giuridico italiano (Art 2 ss. Cost.), il rischio concreto è sempre più rappresentato dallo “scioglimento d’imperio” da parte dell’Autorità del Governo Centrale.
Tanto perché “Le associazioni segrete sono proibite” (art. 18 Cost.), “Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione” (Art. 20 Dichiarazione Universale Diritti Umani), ed inoltre perché “in nessun caso … gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione o ente, o le private disposizioni e convenzioni possono avere effetto nel territorio dello Stato, quando siano contrari all’ordine pubblico o al buon costume”. - Art. 31 delle preleggi (disposizioni sulla legge in generale).

******

Riguardo all’assoluta rilevanza delle “dimissioni volontarie” dall’Ente giuridico convenuto, nella Nota di commento innanzi richiamata, l’Avv. Lagomarsino ha annotato quanto segue:
“INOLTRE, TRA I DIRITTI FONDAMENTALI INDIVIDUALI DEVE ANNOVERARSI LA LIBERTA’ DI RECESSO DELL’AFFILIATO, NON SOLO DALL’ASSOCIAZIONE RELIGIOSA, MA PURE DALLA CONFESSIONE, LIBERTA’ IL CUI UTILIZZO DEVE IN OGNI MOMENTO ESSERE CONSENTITO ALL’INTERESSATO SENZA ALCUNA FORMA CHE NE CONDIZIONI O LIMITI L’ESERCIZIO”. (pagina 1149)

Sullo stesso argomento, anche il Prof. Marco PARISI, Ricercatore confermato per il Diritto Ecclesiastico nell’Università del Molise di Campobasso, Autore di un’altra Nota a commento delle note Ordinanze 1/6/2004 e 6-14/12/2004 (Titolo: “Provvedimenti delle organizzazioni religiose in materia disciplinare e tutela giurisdizionale dei diritti: divieto di ingerenza o sindacabilità?”), pubblicata su Giustizia Civile Anno LV, Fasc. 11, 2005, pagine 2807-2836, ha scritto:

“E’ PACIFICO CHE, NEL NOVERO DELLE LIBERTA’ FONDAMENTALI RICONOSCIUTE ALLA PERSONA UMANA INTESA COME MEMBRO DI UN GRUPPO SOCIALE, DEBBA ATTRIBUIRSI UN RILIEVO PREMINENTE ALLA LIBERTA’ INDIVIDUALE DI INTERROMPERE IL RAPPORTO DI APPARTENENZA NEI CONFRONTI DELLA COMUNITA’, SENZA CHE LA DECISIONE DI ABBANDONO DEL GRUPPO POSSA ESSERE FORIERA DI SANZIONI LESIVE DEI DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI”.
“IN QUESTO SENSO, LA LIBERTA’ RELIGIOSA, CONCEPITA QUALE DIRITTO FONDAMENTALE GARANTITO DALLA COSTITUZIONE, SI RITIENE COMPRENSIVA DEL DIRITTO DELLA PERSONA UMANA (CONSIDERATA NELLA SUA SPECIFICA QUALITA’ DI FEDELE) DI INTERROMPERE, IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA ALCUNA CONDIZIONE, IL RAPPORTO DI APPARTENENZA CON UN GRUPPO CONFESSIONALE”.
Ovvero, “(…) IN OSSEQUIO AL PRINCIPIO FONDAMENTALE ESPRESSO DALL’ART. 2 COST., IL RAPPORTO TRA LA TUTELA DEL ‘VALORE SOCIALE’ DELL’APPARTENENZA ASCRITTIVA AD UNA FORMAZIONE SOCIALE E LA GARANZIA COSTITUZIONALE DEI DIRITTI E DELLE LIBERTA’ FONDAMENTALI DELL’INDIVI-DUO, SI DEVE RISOLVERE A VANTAGGIO DELLA SECONDA OGNI QUALVOLTA QUELLA APPARTENENZA VENGA A PERDERE (O ENTRI IN CONFLITTO CON) LA SUA FUNZIONE STRUMENTALE AL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA”. …
“E LO STATO, LO STATO LAICO IN PARTICOLARE, POTRA’ ASSOLVERE AL PROPRIO COMPITO ISTITUZIONALE SE ED IN QUANTO SARA’ CAPACE DI GARANTIRE LE CONDIZIONI PER LE QUALI L’APPARTENENZA AD UNA FORMAZIONE SOCIALE, E L’APPARTENENZA CONFESSIONALE IN SPECIE, RESTI PER L’INDIVIDUO UN ‘PERCORSO LIBERO’ IN TUTTE LE DIREZIONI (…)”
. - Confronta R. BOTTA, Appartenenza confessionale e libertà individuali, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2000, parte prima, pagine 154-155.

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L’ENTE GIURIDICO CCT/WTS NON COINCIDE CON LA “RELIGIONE” DEI TESTIMONI DI GEOVA.

Specialmente a seguito della pubblicazione dell’Annuncio speciale di cui al “Ministero del Regno” gennaio 2007 e l’ambigua conclusione dello stesso (“Pertanto, chi si dimette da socio della Congregazione Centrale cessa automaticamente di essere membro della congregazione locale e della parte visibile dell'organizzazione di Geova, e noi rispetteremo la sua decisione di non essere più testimone di Geova”), urge precisare che in caso di dimissioni volontarie ai sensi dell’art. 5 Statuto, ovvero a seguito di un contestato provvedimento di espulsione avvenuto, come nel caso di specie, per diversità di opinione e non già per ripudio della fede in Gesù Cristo ed in Dio Padre, il cui Nome personale (per chi ci crede) è Geova/Javhé, all’Ente giuridico convenuto non può essere accordato l’arbitrio, un vero e proprio odioso sopruso, di negare ad ogni interessato il diritto fondamentale alla propria identità e, per l’effetto, il diritto a fregiarsi del nome caratteristico di “cristiano” e di “Testimone di Geova”.
Tanto perché con la dedicazione privata e con la successiva manifestazione pubblica del battesimo in acqua, il singolo fedele stringe con il creatore dell’universo (Dio, per chi ci crede) e con suo figlio Gesù Cristo un patto speciale che nessun uomo, o gruppo di uomini, può infrangere impunemente.
Al riguardo, va qui evidenziato che, nel suo Reclamo depositato in cancelleria il 21/6/2004 avverso l’Ordinanza 1/6/2004, la difesa della Congregazione convenuta, con gli ampi richiami alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, 27 maggio 1994, n. 5213, ha insistito nel togliere ogni rilievo alla mancata conversione in legge dell’Intesa ex art. 8 Cost. sottoscritta in Roma il 20/3/00 dall’on. Massimo D’Alema in funzione di Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri e dal Sig. Valter Farneti, in funzione di Presidente pro tempore della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, semplice ente giuridico costituito in Roma il 19/6/1985 per atto notar Giandomenico Cardelli.
‘La piena autonomia in materia disciplinare e spirituale della Chiesa cristiana avventista e della Chiesa Valdese’ è pertanto giustificata dalla già avvenuta conversione in Legge delle rispettive “Intese” stipulate a suo tempo con lo Stato italiano. Ciò non è avvenuto, ripetiamolo, per i Testimoni di Geova.
Non a caso, infatti, sul frontespizio delle dichiarazioni dei redditi di tutti gli italiani, con riferimento alla facoltà di scelta nell’attribuzione dell’otto per mille, accanto all’indicazione della Chiesa cattolica, della Chiesa Avventista e della Chiesa Valdese (nonché di altre Chiese minori che pure hanno ottenuto l’Intesa ad ogni effetto di legge), manca l’indicazione della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, proprio perché l’iter dell’Intesa sottoscritta in data 20/3/00 è stato bloccato a causa e per effetto dei dubbi suscitati dalla prassi interna alla congregazione (“violazione sistematica dei diritti fondamentali della persona”).
In ogni caso, alla luce dei puntuali rilievi effettuati nell’Ordinanza 1/6/04, anche nell’ipotesi in cui la citata Intesa D’Alema-Farneti fosse stata convertita in Legge, la specifica previsione del formulato art. 1 (“la Repubblica … riconosce … che gli atti in materia disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale”) sarebbe risultata sicuramente incostituzionale atteso che la Costituzione della Repubblica italiana ha espressamente previsto una “BARRIERA INVALICABILE” a tutela dei diritti umani fondamentali disponendo con chiarezza (Art. 2) che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
Ciò premesso, va qui ribadito che -non a caso- tra i documenti esibiti in giudizio da chi scrive a sostegno della “Memoria 17/3/04” per la sospensione del provvedimento impugnato, risulta incluso l’articolo intitolato “Il Corpo Direttivo: distinto dagli enti giuridici”, pubblicato ne La Torre di Guardia 15/1/01, pagine 28-31, organo ufficiale dei Testimoni di Geova.
In tale articolo (vedi pag. 29) si afferma espressamente che detti enti giuridici (tra cui rientra certamente l’Ente giuridico convenuto) vengono ‘guidati e impiegati dal Corpo Direttivo’ allo scopo di predicare il vangelo in tutta la terra. Per l’Organizzazione mondiale dei Testimoni di Geova avere degli enti giuridici è vantaggioso perché consente al Corpo Direttivo residente in Brooklyn (USA) “di adeguarci alle leggi locali e nazionali, come richiesto dalla Parola di Dio. … Gli enti giuridici ci facilitano il compito di diffondere il messaggio del Regno attraverso la stampa di Bibbie, libri, riviste, opuscoli e altre pubblicazioni”.
E’ pertanto evidente che agli enti giuridici in generale, ed alla Congregazione Cristiana reclamante in particolare, l’Organizzazione Mondiale dei Testimoni di Geova, ovvero la ‘Chiesa’ dei Testimoni di Geova, attribuisce dei compiti di natura strettamente amministrativa (vedi elencazione contenuta nell’art. 3 dello Statuto allegato all’atto costitutivo 19/6/85) riservando a sé (cioè allo stesso Corpo Direttivo) il diritto esclusivo di dedicare più tempo “alla preparazione del cibo spirituale e di avere cura dei bisogni spirituali della fratellanza mondiale in altri modi” (Vedi Annuncio speciale pubblicato a pagina 31, de La Torre di Guardia 15/1/01, cit).
La Congregazione reclamante sa molto bene (si vedano, in particolare, le missive SCB[SM=g27994]SB 20 febbraio 1998 e SCC 29 luglio 1998, esibite in giudizio con l’iscrizione a ruolo) che la ‘procedura teocratica’ che tiene conto dei principi esposti nella Parola di Dio, la Bibbia, prevede la competenza esclusiva ‘degli anziani delle congregazioni locali’ per provvedere ai singoli testimoni di Geova la necessaria ‘assistenza più spirituale ed efficace’.
Per il compito di responsabilità svolto, i singoli componenti della Congregazione reclamante sanno bene che, fin dal 1972, il ‘Corpo Direttivo è diverso da una società legale’ perché ‘il Corpo Direttivo opera in un campo strettamente spirituale’ mentre le società legali non lucrative hanno molti altri doveri come agenzie amministrative dei testimoni di Geova.
In realtà, secondo l’insegnamento dello stesso Corpo Direttivo, mentre le molte società legali, organizzate secondo le leggi degli stati politici di appartenenza, prima o poi, cesseranno di funzionare come tali, “i cristiani testimoni di Geova dovranno continuare ad andare avanti”. - Vedi La Torre di Guardia 15/5/72, pagine 307-314.
Coerentemente, nelle stesse fonti è espressamente affermato che ‘gli enti giuridici sono utili, ma non indispensabili’. Infatti, “Se un decreto governativo dovesse sciogliere un ente giuridico, l’opera di predicazione andrebbe ugualmente avanti”.
- Vedi La Torre di Guardia 15/1/01, pagina 31, cit.

******

P.T.M. previo rigetto di ogni avversa istanza, deduzione, richiesta e conclusione, riportandosi ancora una volta all’atto introduttivo del giudizio ed a tutti gli altri scritti difensivi in proprio favore, si conclude per l’integrale accoglimento delle conclusioni definitive così come precisate all’udienza del 17/10/2006.
Bari, 16/12/2006
Firmato: Avv. Vito Pucci

ATTO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA
DEL TRIBUNALE DI BARI,
SEZIONE DI BITONTO,
il 18 Dicembre 2006.
Il Cancelliere
Firmato: Sicolo



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28/12/2006 22:03
 
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Caro Vito,
Dove scorre tanto denaro non c'è cristianesimo!
Ecco perchè leggendo la "Comparsa conclusionale" mi è sembrato decisamente chiaro il comportamento dei vertici della WTS.
Migliaia di persone, qui in Italia, sono socie di un ente giuridico, loro malgrado.
In questo modo, la WTS, è in grado di dimostrare un numero importante di adesioni e quindi avere più potere.
E' tutto chiaro!
Saluti
Pino



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