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26/12/2006 19:54 | |
"COMPARSA CONCLUSIONALE - Parte prima"
Come preannunciato nel post che precede, qui di seguito trascrivo la prima parte della Comparsa conclusionale depositata in data 18/12/2006 nella Cancelleria del Tribunale di Bari, Sezione di Bitonto.
Prossimamente, provvederò a depositare le restanti due parti della stessa comparsa conclusionale, nonché la comparsa conclusionale avversa (34 pagine), redatta in nome e per conto dell'Ente giuridico CCT/WTS dai Proff. Avv.ti Pietro RESCIGNO, Giuseppe TUCCI e Andrea BARENGHI e depositata in cancelleria nella stessa data del 18/12/2006.
Saranno particolarmente graditi commenti e rilievi che, immancabilmente, saranno tenuti in debita considerazione in vista dell'interesse generale apertamente perseguito di denunciare e far cessare il "MICIDIALE OSTRACISMO PERENNE E ASSOLUTO" conseguente alla pratica illegale dei "Comitati Giudiziari".
Ricordo a me stesso che la pubblicazione di detto documento ufficiale di causa, così come la pubblicazione di documenti simili effettuata in passato e, se confermato, nel prossimo futuro, tiene conto dell'esplicito invito effettuato dal Prof. Nicola COLAIANNI, legale di fiducia della stessa CCT/WTS, nel suo primo "Parere pro veritate" pubblicato nel 2002 che, in parte, così si esprime:
“IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ('comitato giudiziario' finalizzato alla espulsione di un singolo fedele dall’Ente giuridico CCTG, ndr) SI SVOLGE IN VIA RISERVATA: IL CHE, SE TUTELA (?!?) LA DIGNITA’ DELLA PERSONA INQUISITA, NON NE GARANTISCE IL PIENO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA, LEGATO ANCHE ALLA PUBBLICITA’ DEL PROCESSO ED AL CONTROLLO CHE COSI’ PUO’ SVOLGERE L’OPINIONE PUBBLICA NON SOLO CONFESSIONALE. … QUESTE LIMITAZIONI AL DIRITTO DI DIFESA APPAIONO GIUSTIFICATE NELLA MISURA IN CUI … NON OFFENDANO LA DIGNITA’ DELLA PERSONA UMANA”. – Nicola Colaianni, “La libertà religiosa nella elaborazione confessionale dei Testimoni di Geova”, Rubbettino Editore 2002, 674-675.
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Avv. Vito PUCCI
Via Napoli 6/8 - Tel. 340/8563079
70127 BARI SANTO SPIRITO
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TRIBUNALE DI BARI/SEZ. BITONTO
Comparsa conclusionale
per Avv. PUCCI Vito, agente in proprio - attore -
contro
CAMINITI Giorgio e altri, rappresentati e difesi dai Proff. Avv.ti Pietro RESCIGNO, Giuseppe TUCCI e Andrea BARENGHI
- convenuti -
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POCHE COSE CHIARE - Attesa la mole degli atti e documenti prodotti, lo spessore dei principi di rango costituzionale chiamati in discussione (Art. 2 Cost. in primis; Artt. 6, 8, 9, 10 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo; nonché Artt. 18-20 Dichiarazione Universale Diritti Umani) e della chiarissima fama di tutti gli Illustri difensori (ivi incluso il Prof. Avv. Nicola COLAIANNI, docente di Diritto Ecclesiastico presso l’Università di Bari ed Autore del “Parere pro veritate 27/9/2004”) del convenuto Ente giuridico Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, deliberatamente, questo atto si propone di delineare semplicemente e nettamente la “CORNICE” entro la quale il Magistrato adito (e tutti gli altri Magistrati che, eventualmente, saranno chiamati a pronunciarsi in questo stesso giudizio), inscriverà la propria Sentenza, positiva o negativa che sia, in favore dell’una o dell’altra parte contendente.
Realmente, mai come in questo caso, il Giudice adito si trova a svolgere la funzione di “arbitro” in una controversia “spinosa”, invero ‘strana’ perché affatto inusuale per un Tribunale “laico” della “laica” Repubblica italiana e, peraltro, insorta tra soggetti appartenenti alla stessa Confessione cristiana dei Testimoni di Geova.
In tale ottica positiva, il sottoscritto Avv. Pucci ribadisce di essere stato “costretto” dalle avverse circostanze a promuovere il presente giudizio (in gergo definito “Appello a Cesare” ovvero ricorso all’Autorità giudiziaria esterna alla stessa confessione religiosa di appartenenza) al fine dichiarato di far cessare le conseguenze deleterie del “MICIDIALE OSTRACISMO PERENNE E ASSOLUTO” strettamente connesso ad ogni atto di dimissioni/dissociazione/disassociazione/espulsione dall’Ente giuridico convenuto, ovvero dalla Confessione cristiana dei Testimoni di Geova.
Nel caso in cui non fosse arginata, la “VIOLAZIONE SISTEMATICA DEI DIRITTI UMANI FONDAMENTALI” in seno alla comunità religiosa dei Testimoni di Geova è destinata ad aggravare lo stato di grave disagio sociale che, da anni ormai, è già sotto gli occhi di tutti.
Anche negli ultimi mesi, sono stati numerosi i fatti gravi che hanno richiamato l’interesse dell’opinione pubblica non solo confessionale.
Tra questi, basti menzionare:
1.- Roma, 26/2/2005 - Il Sig. Angelo CICERO, 32 anni, un operaio disoccupato originario di Acireale/Ct, ha minacciato di far saltare in aria la Sala delle Assemblee dei Testimoni di Geova di Roma, gremita da 2500 persone. Secondo le cronache il Sig. Cicero, espulso dai Testimoni di Geova mentre risiedeva in Australia, una volta tornato in Italia, “avrebbe tentato di essere riammesso tra i Testimoni di Geova, anche attraverso clamorosi gesti dimostrativi”.
2.- Borgomanero/No 31/10/2005 - Il Sig. Emo PICCIONI, 59 anni, imprenditore, “anziano esemplare” della congregazione locale dei Testimoni di Geova, è stato “SEQUESTRATO” in circostanze misteriose tuttora in corso di accertamento. L’ipotesi investigativa più accreditata risulta quella della probabile “vendetta” di un “nemico dei Testimoni”. Non è assolutamente esclusa l’ipotesi che l’autore del delitto possa essere un rancoroso “espulso dissenziente”.
3.- Licata/Ag 21/9/2006 - Rachele SCICOLONE, 16 anni, appena rincasata insieme ai suoi familiari dall’adunanza tenuta nella locale Sala del Regno dei Testimoni di Geova si è lanciata nel vuoto dal balcone della sua abitazione sito al quinto piano. Naturalmente, è morta sul colpo. Nonostante il comprensibile riserbo, sono filtrate comunque indiscrezioni significative sul suo profondo malessere psicologico causato dalla impossibilità di sottrarsi alle “pressioni” degli anziani di congregazione su aspetti intimi della vita personale dei singoli associati.
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“VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA” e “GIUSTO PROCESSO”
L’Ente giuridico convenuto, in ogni occasione propizia, nel comprensibile tentativo di giustificare ex post l’infame e scandalosa “Deliberazione 3/7/2003” (310 “processi segreti” celebrati nel corso di appena 45 minuti!), ha scelto di dare enfasi “solo” al dispositivo della seconda Ordinanza!.
In modo particolare, la Congregazione ha divulgato la tesi, invero efficace e quantomai suggestiva, del Quotidiano locale Puglia del 23/12/2004 qui di seguito trascritta:
“Bari, ‘espulso’ testimone di Geova” - Il Tribunale di Bari ha revocato l’ordinanza emessa dal giudice della sezione distaccata di Bitonto con la quale si sospendeva l’espulsione di un testimone di Geova di Bari, Vito Pucci, per presunte violazioni del diritto di difesa e dello statuto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. I Giudici hanno riconosciuto la correttezza della procedura seguita dai Testimoni.
Nell’ordinanza depositata il 14 dicembre si legge: “Il Pucci fu messo in condizioni di conoscere preventivamente gli addebiti ascrittigli, di interloquire in ordine alla loro fondatezza, di essere ascoltato dagli organi procedenti. Sicché deve concludersi che il diritto di difesa del fedele è stato tutelato”.
Sul punto, pertanto, si impone un necessario approfondimento.
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CONTRASTO INSANABILE TRA STATUTO CCT/WTS E NORME GENERALI DELLA CONFESSIONE DEI TESTIMONI DI GEOVA
E’ noto che, per dirimere il “contrasto insanabile” tra l’Ordinamento giuridico dello Stato e le norme interne alla Confessione religiosa dei Testimoni di Geova, nel giugno 1985 fu costituito in Roma l’Ente giuridico Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova.
Nonostante tale ‘novità’, almeno con riferimento ai procedimenti disciplinari, la realtà interna è sempre rimasta la stessa e continua a ruotare sempre sull’asse centrale di ogni singola congregazione locale costituito dal “corpo degli anziani” formato da tre o più componenti di sesso maschile della congregazione.
Tanto risulta con ogni chiarezza dalle stesse fonti normative interne esibite in giudizio ed espressamente richiamate ed esibite in giudizio dagli illustri difensori di controparte: “Prestate attenzione a voi stessi e a tutto il gregge” e “Organizzati per compiere il nostro ministero”.
Nel caso di specie, conoscendo di persona la vita e le opere positive del sottoscritto, gli anziani locali mai e poi mai avrebbero agito con la stessa insensibilità e violenza dimostrata dall’ambiguo “Comitato speciale” di nomina degli organi governativi dell’Ente, trasformatosi all’improvviso in sedicente “Comitato giudiziario speciale” che, come argutamente evidenziato dal pubblicista Avv. Lagomarsino (vedi infra), neppure rientra nella previsione normativa dello Statuto.
Nell’impossibile tentativo di far quadrare il cerchio, a pagina 5 della Memoria 16/4/2004 sulla istanza di sospensione a firma dei difensori di Controparte, è scritto quanto segue:
“L’espulsione, a norma della previsione statutaria, è materia di un provvedimento adottato dalla Congregazione centrale. … La competenza è dunque per Statuto riservata all’ente centrale, rimanendo affidata alle congregazioni territoriali, attraverso i comitati giudiziari composti dagli anziani ovvero istituiti ad hoc, l’istruzione del procedimento, negandosi quindi autonomia, sul piano della giustizia interna al procedimento svolto nelle comunità locali”.
In maniera più che opportuna, pertanto, nell’Ordinanza 1/6/2004 si legge espressamente che “se fosse vero l’assunto della Congregazione in ordine all’osservanza della procedura delineata nella pubblicazione citata (Libro “Organizzati per compiere il nostro ministero”, ndr), dovrebbe argomentarsi nel senso dell’illegittimità dell’intero iter disciplinare atteso che, nella pubblicazione in menzione (v., in particolare, p. 146 e ss.), è espressamente affermato, in contrasto rispetto allo statuto confessionale, che è il Comitato giudiziario che ‘decide’ (tra l’altro senza previa contestazione degli addebiti) la disassociazione dalla congregazione, tant’è che, in caso di appello al Comitato giudiziario di seconda istanza, ‘si tiene in sospeso l’annuncio della disassociazione’ (così a p. 147)”.
Ma vi è certamente di più!.
Fino a questo giorno, nonostante la raccomandata ar 23/10/2004 (depositata in cancelleria in data 19/9/2005, doc. n. 34 allegato alla Memoria ex art. 184), non essendo mai stato preavvertito, il sottoscritto istante non ha mai conosciuto neppure i semplici nomi dei 31 privilegiatissimi “soci ordinari con diritto di voto” che, con la “Deliberazione segreta” adottata in Roma il 3/7/2003, hanno rovinato per sempre la vita e la reputazione del sottoscritto e dei propri familiari innocenti.
Il diritto di difesa è stato altresì violato in maniera flagrante sia perché prima di tale data (e anche dopo!) nessuno ha mai contestato le imputazioni della “spedizione punitiva” ordita nel giugno 2003, sia perché, dopo l’esibizione in giudizio del verbale di detta Deliberazione assembleare 3/7/2003 e delle Relazioni scritte del giugno 2003 a firma del primo Comitato speciale/giudiziario (presieduto dal Sig. Nencini Luciano) e del secondo Comitato giudiziario speciale (presieduto dal Sig. Caminiti Giorgio), avendo appreso dell’esistenza di una mole notevole di documenti importanti messi a base del giudizio errato impugnato, con la citata raccomandata ar 23/10/2004, il sottoscritto avvocato ha richiesto invano di ottenerne copia al fine di poter esercitare in concreto il proprio diritto di difesa.
I documenti in parola, analiticamente indicati, sono i seguenti:
1.- Modulo S-77 redatto in data 10/6/03;
2.- Lettera di nomina del Comitato Giudiziario Speciale di appello;
3.- Dichiarazioni 5/6/03 di Petaroscia Michele e Piscotti Gino;
4.- Dichiarazione 8/6/03 di Palumbo Onofrio;
5.- Dichiarazione 8/6/03 di Piscitelli Pasquale;
6.- Dichiarazione 8/6/03 di Diquattro Salvatore e Tornese Giuseppe;
7.- Relazioni a firma di Giuseppe Falone, Paolo Lelli, Renzo Tava, Moreno Battistini, Sauro Graziani, Franco Nocchi, Andrea Freccero, Salvatore Diquattro;
8.- Foglio di presenza allegato al verbale di Assemblea dei soci 3/7/03.
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COLOSSALE TRUFFA RELIGIOSA
Orbene, per tabulas, è facile dimostrare che la “lettura in diritto” dei fatti posta a base dell’Ordinanza Collegiale 6-14/12/2004 del Tribunale di Bari è assolutamente distante dalla realtà, oltre che dalla procedura indicata dallo Statuto dell’Ente giuridico Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova (in seguito, per brevità, indicata con l’acronimo CCT/WTS) e dalle stesse norme (Libro Organizzati) che regolano la Confessione religiosa (Organizzazione mondiale) degli stessi Testimoni di Geova e nella quale il sottoscritto Vito Pucci non ha mai smesso di riconoscersi, nonostante tutto, anche al fine dichiarato di mantenere unita la propria famiglia composta da moglie e due figli, tutti Testimoni di Geova.
A dire il vero sono stati gli stessi Illustri difensori della CCT/WTS ad esibire in giudizio le prove inoppugnabili che scalfiscono in modo irrimediabili le fragili argomentazioni addotte dal Tribunale di Bari per revocare la sospensiva disposta con Ordinanza 1/6/2004.
Si veda, ad esempio, la “Relazione ufficiale 8/6/2003”, sottoscritta in pari data dal “Comitato Speciale” nominato dai “vertici segreti” dell’Ente giuridico incriminato con “Lettera segreta SCDSF 27 maggio 2003”, in cui, alla pagina tre, ultimo capoverso, è scritto testualmente quanto segue:
“Ora, mentre prima aveva grandemente apprezzato l’incontro dicendo che vi era stata un soddisfacente colloquio e aveva ringraziato per l’opera pastorale compiuta con lui (vedi sua nuova lettera allegata n. 26, consegnataci venerdì mattina 6/6/03, per spiegarci alcuni casi che sta trattando), quando abbiamo comunicato al fratello le motivazioni e la decisione di valutarlo con un comitato giudiziario con le scritture e con i riferimenti delle varie Torre di Guardia, ha reagito male dicendo che eravamo stati sleali non dicendogli all’inizio che eravamo un comitato giudiziario. Gli abbiamo spiegato che come già lo avevano informato i suoi anziani e anche noi inizialmente, che eravamo un comitato speciale e che dopo aver valutato tutta la situazione, avevamo preso la decisione di valutare ora la sua posizione con un comitato giudiziario. Invitato per il pomeriggio o per il giorno dopo o quando credeva più congeniale per incontrarsi, ci ha detto che non lo dovevamo chiamare per non stressarlo”.
Al fine di evidenziare l’abiezione di tale odioso “trasformismo”, qui di seguito ritrascrivo la ricostruzione, non a caso precisa e puntuale, effettuata a pagina 11 dell’atto introduttivo del presente giudizio:
“Previo appuntamento telefonico, in data 4/6/03, i Sigg.ri Nencini, Candelaresi e Falsetti si sono incontrati con l’avv. Pucci presso la Sala Assemblee di Bitonto. Ben conoscendo le regole non scritte di funzio-namento dei temutissimi “Comitati Giudiziari Speciali”, prima di dare avvio al richiesto incontro, l’avv. Pucci ha chiesto espressamente ai nominati Sigg. Nencini, Candelaresi e Falsetti se mai fossero stati incaricati di formare un “Comitato Giudiziario Speciale” ricevendosi esplicita assicurazione negativa.
Infatti, ove mai i tre signori sunnominati avessero dichiarato di agire in qualità di “Comitato Giudiziario Speciale”, l’incontro non sarebbe stato mai accettato dall’avv. Pucci, atteso che, per prassi, di fronte a tali Comitati Giudiziari l’indagato non ha possibilità di conoscere preventivamente eventuali addebiti, né ha possibilità di farsi assistere o farsi difendere, ed inoltre perché, nella specie, sarebbe difettato il requisito della imparzialità.
Ricevuta tale assicurazione negativa, l’avv. Pucci dava corso al richiesto incontro, fornendo la più ampia e leale collaborazione, sempre nel rispetto dei doveri che le norme di deontologia professionale e di rispetto della privacy gli imponevano. L’incontro del 4 giugno si protraeva per sei ore, dalle 9 alle 15, con reciproca soddisfazione, per essere aggiornato al mattino del 6 giugno.
Nella mattinata del 5 giugno il Sig. Candelaresi raggiungeva l’Avv. Pucci sul cellulare, chiedendogli una relazione aggiornata oltre che sul ‘caso critico’ oggetto della citata Sentenza n.12100/00 del Tribunale di Bari, anche sul caso di un’altra minore figlia di persone Testimoni di Geova, oggetto di abusi sessuali più o meno volutamente mai denunciati alle competenti Autorità.
La mattina del giorno 6, in occasione del prefissato secondo incontro, il Sig. Luciano Nencini, presenti i Sigg. Carlo Candelaresi e Franco Falsetti, improvvisamente, comunicava all’avv. Pucci che il “Comitato Speciale” cessava tale sua funzione e da quel momento proseguiva la sua attività in qualità di “Comitato Giudiziario Speciale”. A questo punto l’avv. Pucci contestava immediatamente la slealtà del comportamento riservatogli, ma il Nencini, nella sua qualità di Presidente di quel Comitato, riaffermava: “Noi abbiamo il diritto di giudicare” e cercava, quindi, di concordare un nuovo appuntamento, che in quel momento stesso dall’avv. Pucci veniva declinato.
La mattina del giorno successivo, sabato 7 giugno, il Nencini ribadiva telefonicamente la necessità di incontrarsi nel pomeriggio della stessa giornata o al massimo nella mattinata di domenica 8, aggiungendo che -in mancanza- il “Comitato Giudiziario Speciale” avrebbe proceduto “in contumacia”.
L’incontro non vi è stato e la mattina del 10 giugno lo stesso Nencini comunicava telefonicamente all’avv. Pucci il provvedimento di “disassociazione per divisione”, aggiungendo espressamente che gli era concesso il termine di giorni sette per fare “appello” al Corpo degli Anziani della Congregazione di Bari Santo Spirito.
L’ “Atto di appello a Cesare”, così esplicitamente definito per esprimere chiaramente la volontà di rivolgersi comunque all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, fu consegnato il giorno 17 giugno al Sig. Giuseppe Tornese, Presidente del Corpo degli Anziani della Congregazione di Bari Santo Spirito.
Dai vertici di Roma veniva nominato immediatamente il “Comitato Giudiziario Speciale di Appello” nelle persone del Sig. Giorgio Caminiti (Sorvegliante di distretto del Lazio), presidente, e dei componenti Sigg.ri Poli Giuseppe e Nardello Ruggiero (entrambi sorveglianti di circoscrizione).
Il Comitato Giudiziario Speciale di Appello, pur nell’assenza giustifi-cata dell’Avv. Pucci, senza neppure visionare la documentazione unita alla missiva 17/6/03, consegnata in data 20/6/03 al Sig. Giuseppe Tornese, con la massima sospetta speditezza confermava la decisione di ‘primo grado’. - Vedi infra.
L’illegittimo procedimento contumaciale finalizzato alla espulsione dell’Avv. Pucci dalla comunità dei Testimoni di Geova è stato svolto in gran segreto in un ufficio annesso alla Sala delle Assemblee dei Testimoni di Geova di Bitonto dal ‘Comitato Giudiziario Speciale’ presieduto dal Sig. Luciano Nencini.
Il provvedimento di espulsione è stato adottato nello stesso luogo in data 6-10/6/03; ivi è stato confermato in data 20/6/03 dal ‘Comitato Giudiziario Speciale di Appello’ presieduto dal Sig. Giorgio Caminiti. Tale provvedimento, mai notificato nei modi e forme di legge, è stato però pubblicamente proclamato dal Sig. Franco Falsetti nel corso dell’adunanza settimanale del 9/7/03 della Congregazione dei Testimoni di Geova di Bari Santo Spirito con danni incalcolabili per il decoro e la dignità professionale dell’Avv. Pucci.
Al pubblico annuncio di avvenuta disassociazione ha fatto seguito l’assoluto isolamento del disassociato: tutti i Testimoni di Geova, infatti, pur all’oscuro dei fatti oggetto del grave provvedimento sanzionatorio, hanno l’obbligo perentorio di ‘evitare del tutto’ e neppure ‘salutare’ il disassociato.
L’acritica accettazione di tale provvedimento erroneo ed ingiusto anche da parte di amici, intellettuali e professionisti più vicini all’Avv. Pucci, unitamente al più assoluto silenzio riservato a tutte le accorate richieste finalizzate ad un ‘accordo amichevole’ avanzate fino a questo giorno, hanno reso inevitabile la proposizione del presente giudizio”.
Se tale discutibile “doppiezza” non sarà abbandonata, sarà sempre più confermata la tesi critica della rivista dei gesuiti “La Civiltà Cattolica” che, nel 1999, citando la studiosa valdese Myriam Castiglione, ha definito i Testimoni di Geova “il più rilevante esempio di coercizione psicologica e di manipolazione di massa mai partorito dal protestantesimo americano”.
- Sandro Magister, L’espresso 3/8/2000, pagina 78.
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(fine prima parte)
Modificato da ednaservice 26/12/2006 20.24 Modificato da WorldInMyEyes1979 27/12/2006 8.54 |