00 05/10/2010 10:09
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No all’assegno una tantum per chi è stato contagiato da infezione Hiv o da epatiti in seguito a trasfusioni.

Il beneficio spetta solo a coloro che hanno subito lesioni o infermità in conseguenza di vaccinazioni obbligatorie.

La legge 238/97, infatti, ha ristretto la platea dei beneficiari dell’indennizzo aggiuntivo.

È quanto emerge dalla sentenza 18983/10 emessa dalla sezione lavoro della Cassazione.

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Il caso

Il giudice sbaglia quando erroneamente ritiene che la legge 238/97 abbia ampliato la platea dei beneficiari dell'0assegno speciale.

La questione posta dal ministero della Salute, se cioè fra i soggetti che hanno diritto all’indennizzo aggiuntivo siano compresi anche coloro che abbiano subito danni irreversibili da epatiti contratte a seguito di trasfusioni, è stata risolta dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che il beneficio è limitato solo ai soggetti di cui all’articolo 1 comma 1 della legge 210/92, cioè a quanti abbiano subito una menomazione permanente alla salute in seguito alla vaccinazione obbligatoria.
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[Modificato da Kalos52 05/10/2010 13:43]