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Vademecum della bestemmia

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    Claudio Cava
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    00 04/04/2007 21:14

    UN PO’ DI STORIA

    Il Codice penale vigente, datato 1930 (cosiddetto “Codice Rocco”, dal nome del suo estensore), contempla, nella sezione delle contravvenzioni «concernenti la polizia dei costumi» il reato di bestemmia, riferito esclusivamente alla religione cattolica: per le altre religioni venne ritenuto sufficiente il reato di turpiloquio.

    L’introduzione della Costituzione repubblicana nel 1948 fece pensare alla sua abrogazione; tuttavia diverse sentenze della Corte Costituzionale ribadirono la legittimità della norma, con riferimento alla necessità di tutelare la fede della stragrande maggioranza degli italiani.

    La firma del nuovo Concordato, nel 1984, portò all’abolizione del principio che vedeva nella religione cattolica «la sola religione dello Stato».

    Inizialmente venne auspicato un intervento legislativo atto a eliminare la discriminazione e ad adeguare la norma alla nuova situazione creatasi. Tuttavia, vista l’inerzia del legislatore, il 18 ottobre 1995, con sentenza n. 440, la Corte Costituzionale dichiarò illegittimo il riferimento a «i Simboli o le Persone venerate nella religione dello Stato», mantenendo il riferimento alla “Divinità”, ora allargato alle altre religioni: venne quindi applicato il principio dell’eguaglianza tra le fedi, pur ribadendo come la norma tuteli «un bene che è comune a tutte le religioni».

    In seguito, con la Legge n. 205 del 25 giugno 1999, nell’ambito di un progetto più vasto di depenalizzazione dei reati minori il Parlamento delegava il governo a legiferare entro sei mesi sulla materia, in base alle indicazioni dettate dalle camere.

    Il Decreto Legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999 ha quindi finalmente depenalizzato il reato, trasformandolo in un “illecito amministrativo”.

    L’ARTICOLO 724 DEL CODICE PENALE

    Comma primo, versione originale (1930):

    «Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o Simboli o le Persone venerate nella religione dello Stato è punito con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila».

    Comma primo, come modificato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 440 (1995):

    «Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità è punito con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila».

    Comma primo, come modificato dal Decreto Legislativo n. 507 (1999, versione vigente):

    «Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità è punito con la sanzione amministrativa da lire centomila a seicentomila».

    I “REQUISITI” DELLA BESTEMMIA
    l’autore della bestemmia può essere chiunque, anche un ateo;
    si concretizza nella sua semplice attuazione, indipendentemente dalle reali intenzioni dell’autore;
    il fatto che sia diventata una consuetudine, o che lo sia in certi ambienti, è irrilevante;
    devono essere chiaramente individuate le parole profferite;
    deve avvenire in luogo pubblico o aperto al pubblico; non è illecito quindi bestemmiare nella propria abitazione;
    devono essere presenti almeno due persone;
    non rientrano nella fattispecie le rappresentazioni figurate, i gesti, gli atti offensivi;
    è illecito bestemmiare contro Dio, non contro la Madonna e i santi.

    L’ANACRONISMO DELLA TUTELA LEGALE DELLA BESTEMMIA
    I recenti interventi della Corte Costituzionale, del Parlamento e del Governo non hanno risolto l’assurdità di una tutela legale della bestemmia.

    Oltre a essere diventata, in alcuni casi, quasi un intercalare, va riaffermato con forza che la bestemmia, al giorno d’oggi, non rappresenta altro che la tutela giuridica di persone che, noi atei, reputiamo inesistenti.

    Nei fatti, l’allargamento della fattispecie a tutte le divinità ha in realtà ulteriormente minato la libertà di pensiero e di critica, come è stato fatto notare da più parti (si veda ad esempio l’articolo «La bestemmia», di Paolo Bonetti, pubblicato sul numero 4/2000 di Micromega).

    Un anacronismo reso ancora più stridente dalla volontà, da parte delle confessioni religiose di minoranza sottoscrittrici di intese con lo Stato, di vedersi tutelate in materia penale esclusivamente in base ai diritti di libertà sanciti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso. La permanenza della bestemmia nel Codice penale - anche se come illecito amministrativo - resta così, ancora oggi, legata a una precisa volontà egemonica della Chiesa Cattolica.

    Ultimo aggiornamento: 2 giugno 2006.

    www.uaar.it/laicita/bestemmia/





    “Non esiste delitto, inganno, trucco, imbroglio e vizio che non vivano della loro segretezza. Portate alla luce del giorno questi segreti, descriveteli, rendeteli ridicoli agli occhi di tutti e prima o poi la pubblica opinione li getterà via. La sola divulgazione di per sè non è forse sufficiente, ma è l'unico mezzo senza il quale falliscono tutti gli altri”.
    Joseph Pulitzer (1847-1911), Fondatore Premio Pulitzer
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    00 04/04/2007 21:45
    È molto interessante, vorrei pubblicarlo sul blog. Lo pubblico.

    È comunque incredibile che resti in vigore una norma di questo tipo, è assolutamente assurda.

    Ciao,



    PsYkoT|k

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    00 04/04/2007 22:20
    Re:

    Scritto da: PsYkoT|k 04/04/2007 21.45

    È comunque incredibile che resti in vigore una norma di questo tipo, è assolutamente assurda.




    Visto che apprezzi il genere ti posto un' altra chicca:

    freeforumzone.leonardo.it/viewmessaggi.aspx?f=84889&idd=1209

    Ciao [SM=g27988]
    Claudio





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