Comunicazione sugli sviluppi per la fondazione di una ONLUS "Centro di Ascolto Telematico"

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parliamonepino
00domenica 12 febbraio 2006 17:59
Cari amici,

Gli ultimi 6 mesi sono stati per me motivo di riflessione e di scelte importanti.
Ho scoperto che esiste un mondo sotterraneo formato da un numero impressionante di persone che soffrono pene interiori indicibili.
Il mondo virtuale, attraverso forum gestiti per incontrarsi e dialogare, mi ha permesso di avvicinare centinaia di persone. Persone che mi hanno messo al corrente di situazioni al limite della sopportazione umana, condizioni difficili con equilibri precari.
E’ da più di 10 anni che ho in mente di realizzare un “Centro” con caratteristiche per funzionare da “pronto soccorso” per intervenire immediatamente su casi che sono stati vittime di “imboscate” spirituali. Molti amici, in tempi non maturi, mi avevano incoraggiato a portare avanti questa idea. Uno fra tutti è stato Saro Leone, un uomo cui erano state affidate molte persone e che riuscì ad aiutare ognuno di loro. Don Battista Cadei mi ha confermato lui stesso che tutti avevano ricevuto “soccorso” da Saro. Il 22 ottobre 2005, Don battista, amico e fratello, mi incoraggiò di affidare a Dio le mie richieste e di costituire a Torino un Centro di Ascolto.

Questo Centro, oggi, esiste in forma telematica!

Ha già aiutato in forma non ufficiale, ancora prima di essere costituito, decine di persone.

Ci sono persone che mi hanno scritto in privato perché non avrebbero potuto postare in spazi virtuali dove qualcuno, con cinismo (morso di cane), si fosse scagliato per giudicare in modo implacabile. Per questo motivo, il forum “soccorso spirituale” si propone di dare ascolto a tutti coloro che hanno subìto un “aggressione” per poi prestare le “cure necessarie”. Difficilmente, in questo forum, qualcuno si può permettere di infierire su persone già maltrattate dalle loro travagliate esperienze. Ogni caso sarà esaminato con molta considerazione, senza frasi di circostanza, ma con l’aiuto che serve.
Riporto la scrittura dominante, che valorizza questo progetto. E’ presa dal capitolo 10 del vangelo di Luca, dal versetto 30 al versetto 37, dove Gesù Cristo insegna con la parabola del “buon samaritano” chi è “il prossimo”.

"Infine passò un Samaritano, vide l uomo e ne ebbe pietà. S'inginocchiò vicino a lui, medicò le sue ferite e le fasciò. Poi mise l'uomo sul somaro e, camminando al suo fianco, lo portò in una locanda, dove si prese cura di lui per tutta la notte.....................................
Allora Gesù disse: <<..........Ora va e comportati così>>".


Così, a poco a poco è nata anche l’idea di organizzare un “Centro di Ascolto Telematico”, fondando una ONLUS. Il termine ONLUS deriva da "Organizzazioni non lucrative di utilità sociale". Oppure fondando un A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale). La legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" consta di 33 articoli e stabilisce il principio che la Repubblica "riconosce il valore sociale dell'associazionismo", ne promuove lo sviluppo, ne salvaguardia la sua autonomia e favorisce l'apporto di associazioni per finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

Fino ad ora, a carico di chi vi scrive, è stato impiegato tempo e denaro per dare vita a quella che sarà l’unica organizzazione “non schierata”, laica, cristiana con la mentalità aperta al pluralismo, con l’intento di dare aiuto a coloro che si trovano in uno stato di abbandono, cui è stata tolta la capacità di scegliere in piena libertà.

Sono arrivato al punto che trovo indispensabile comunicarvi che per mantenere in vita questa apprezzabile attività c’è bisogno di un aiuto concreto.

Potete richiedere di essere soci della ONLUS che sarà costituita, o sostenitori attivi.

Ho bisogno che mi confermiate la vostra disponibilità e la vostra possibile donazione.

Potete chiamarmi per ricevere una più precisa modalità d’intervento a favore del “Centro di Ascolto Telematico”.

Lunedì 13 febbraio, alle 17, avrò un incontro con il mio commercialista che mi ha già parlato di alcune spese immediate da affrontare.
Una raccolta fondi costituisce un'attività fondamentale non solo per aumentare le risorse a disposizione ma soprattutto per incrementare e migliorare le relazioni con soggetti diversi da coinvolgere in questa nobile causa.
Chi vorrà contattarmi potrà farlo avvalendosi dei riferimenti riportati qui sotto:

Giuseppe Lupo
Mobile 333 9613217
Mailto: pinolupo@soccorsospirituale.org
=================================================================
L' articolo 2 della legge stabilisce che sono considerate associazioni di promozione sociale tutte le associazioni (riconosciute o non) i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni, il cui fine è quello di svolgere attività di utilità sociale in favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e che svolgono tali attività nel pieno rispetto delle libertà e della dignità dei loro associati.
Sono pertanto esclusi:
i partiti politici;
le organizzazioni sindacali;
le associazioni dei datori di lavoro;
le associazioni professionali e di categoria;
tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati;
i circoli privati;
tutte le associazioni che pongono limiti all'ingresso di associati in riferimento alle condizioni economiche o a qualsiasi altra forma di discriminazione.
La costituzione di tali associazioni dovrà avvenire con atto scritto che ne indichi la sede legale. Nello statuto, invece, dovrà essere dichiarata:
la denominazione;
l'oggetto sociale;
la rappresentanza legale dell'associazione;
l'assenza di fini di lucro e il divieto di dividere eventuali proventi fra gli associati, anche in forme indirette;
l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo in attività previste dallo statuto;
che la vita interna dell'associazione è ispirata a principi di democrazia e uguaglianza tra tutti gli associati e la previsione dell'elettività delle cariche;
i criteri per l'ammissione o l'esclusione degli associati, nonché i loro diritti o i loro obblighi;
l'obbligo di rendicontazione economico-finanziaria che dovrà essere approvata anche dagli organi statutari;
le modalità di scioglimento dell'associazione;
l'obbligo di devolvere il loro patrimonio, in caso di scioglimento, a fini di utilità sociale.
Le associazioni potranno ricevere finanziamenti da:
quote e contributi degli associati;
eredità, donazioni e legati;
contributi dello Stato, regioni, enti locali o istituti pubblici;
contributi dell'Unione europea e di organismi pubblici;
entrate provenienti da prestazioni di servizi convenzionati;
proventi da cessione di beni e servizi che siano comunque finalizzati al raggiungimento di obiettivi istituzionali;
erogazioni liberali;
entrate derivanti da iniziative promozionali (feste, sottoscrizioni, ecc.);
entrate che siano comunque compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.
Le associazioni hanno comunque l'obbligo di conservare la documentazione riguardante le proprie entrate per almeno tre anni.
Infine, le associazioni prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e lasciti testamentari a patto che destinino i beni ricevuti alle finalità previste nell'atto costitutivo.
Viene istituito, presso il Dipartimento per gli affari sociali, un registro nazionale al quale possono iscriversi le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale (ossia che svolgano attività in almeno cinque regioni e 20 province), che siano state costituite e siano operanti da almeno un anno.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiranno a loro volta registri su scala regionale e provinciale a cui potranno iscriversi le associazioni che svolgono attività in tali ambiti.
L'importanza dell'iscrizione risiede nel fatto che le associazioni registrate possono avvalersi delle leggi nazionali e regionali in materia di contratti pubblici, stipula di convenzioni e trattamento fiscale.
Al pari di quanto avvenuto per la legge 266 del 1991, la legge 383/2000 istituisce l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo - che svolgerà la propria attività in collaborazione con l'Osservatorio nazionale per il volontariato -che sarà presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale e composto da 26 membri.
L'Osservatorio avrà il compito di:
assistere il Dipartimento per gli affari sociali nella tenuta e nell'aggiornamento del registro nazionale;
promuovere studi e ricerche sull'associazionismo;
pubblicare un rapporto biennale sul fenomeno associativo;
sostenere iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative;
approvare progetti sperimentali elaborati dalle associazioni per far fronte a particolari emergenze sociali;
pubblicare un bollettino periodico di informazione e promozione;
promuovere scambi di conoscenze e collaborazione fra associazioni italiane e fra queste ultime e quelle straniere;
organizzare, ogni tre anni, una conferenza nazionale sull'associazionismo;
esaminare i messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni e trasmetterli alla Presidenza del Consiglio.
Vengono poi istituiti osservatori regionali per l'associazionismo, le cui funzioni e modalità di funzionamento dovranno essere stabilite da leggi regionali.
L'Istat (l'Istituto italiano di statistica) dovrà fornire all'Osservatorio tutta l'assistenza necessaria per l'effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale.
L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e quello per il volontariato dovranno designare cinque membri ciascuno che andranno a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel).
Un altro punto importante della legge riguarda le prestazioni di attività e servizi degli associati. La nuova norma prevede infatti che le associazioni si dovranno avvalere prevalentemente delle prestazioni degli associati, che devono essere volontarie, libere e gratuite.
E' tuttavia previsto che, in caso di necessità, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
I lavoratori che fanno parte di associazioni iscritte regolarmente nei registri nazionali o locali, hanno il diritto ad usufruire di forme di flessibilità negli orari di lavoro o nelle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, al fine di espletare le attività istituzionali dell'associazione di appartenenza.
Sul fronte fiscale si registrano molte novità.
In primo luogo viene stabilito che alle prestazioni in favore di familiari conviventi degli associati siano equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.
Viene poi stabilito che le entrate derivanti da manifestazioni all'esterno siano esenti da imposte sui trattenimenti.
Per quanto riguarda, invece, le erogazioni liberali a favore delle associazioni, queste vengono soggette ad un regime fiscale più favorevole.
Gli enti locali che non si trovino in situazioni di dissesto finanziario possono deliberare riduzioni su tributi di propria competenza a favore delle associazioni di promozione sociale regolarmente iscritte nei registri.
A queste ultime, inoltre, sono estese le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalla leggi vigenti per le cooperative e i loro consorzi.
lle associazioni è inoltre consentito di accedere al servizio radiotelevisivo per trasmettere messaggi di utilità sociale riguardanti i loro fini istituzionali e sono riconosciuti il diritto all'informazione e all'accesso ai documenti amministrativi che interessano la loro attività.
Viene poi introdotta la capacità processuale delle associazioni per la tutela dei loro diritti ed interessi di fronte all'autorità giudiziaria e agli organi di giustizia amministrativa.
E' poi previsto un percorso per favorire l'accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
Vengono poi disciplinate le convenzioni che possono essere stipulate dallo Stato, dalle Regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici con le associazioni di promozione sociale, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.
In primo luogo viene stabilito che tali convenzioni possono essere stipulate con associazioni iscritte nei registri da almeno sei mesi.
Le convenzioni, oltre a garantire lo svolgimento continuo delle attività previste, debbono contenere forme per la verifica delle prestazioni, per il controllo della loro qualità e le modalità di rimborso delle spese.
Le associazioni che svolgono la loro attività mediante convenzioni, devono assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie che possono essere contratte durante lo svolgimenti di tali attività, e per la responsabilità civile contro terzi.
Infine, la legge disciplina le modalità per l'utilizzazione da parte delle associazioni di strutture per manifestazioni pubbliche e per lo svolgimento delle loro attività sociali.

scop@
00lunedì 13 febbraio 2006 16:49

Ho bisogno che mi confermiate la vostra disponibilità e la vostra possibile donazione.

Potete chiamarmi per ricevere una più precisa modalità d’intervento a favore del “Centro di Ascolto Telematico”.

Non c'è bisogno che ti chiamiamo, sono convinta di esternare il desiderio di ognuno di noi che vorrebbe in qualche modo contribuire anche a livello economico......
Perchè non ci scrivi in che modo possiamo farlo?...proprio qui in questo spazio?..ed ognuno di noi che desidera farlo potrà aiutarti.
parliamonepino
00lunedì 13 febbraio 2006 19:59
Cara PAOLA,
Ti ringrazio per il tuo invito.
In questi giorni non sono tanto presente nel forum, perchè sono molto preso dal regolarizzare, secondo le leggi vigenti, la costituzione della ONLUS. Credevo fosse più semplice, ma comporta una serie di preparativi convenzionali. In ogni caso siamo a buon punto.
Potete inviarmi i vostri dati per chi vuol far parte dei soci della ONLUS. Poi, sarete contattati per le ulteriori modalità.

Ho aperto un conto Poste Pay a mio nome perchè non è stato possibile aprirlo come mi aveva suggerito il mio avvocato, a nome della costituente Onlus "Centro di Ascolto Telematico".
Riuscire a conciliare tutto seguendo le regole non è sempre possibile.
Ho aperto il conto Poste Pay perchè è il più economico e più sicuro sul mercato nazionale.
Il n° 4023 6004 0412 4119 intestato a Giuseppe Lupo.

GRAZIE

Saluti di Cuore
scop@
00lunedì 13 febbraio 2006 20:16
Grazie a te delle tue informazioni sempre chiare, adesso sarà più facile per chi ti vuole aiutare.
Un abbraccio fraterno!! [SM=x1061956]
parliamonepino
00domenica 19 febbraio 2006 04:13
In vista dei costi per la registrazione di una Onlus, rinnovo l'invito, per chi lo desidera, a sostenere questa importante ed unica iniziativa.

Ho aperto un conto Poste Pay a mio nome perchè non è stato possibile aprirlo come mi aveva suggerito il mio avvocato, a nome della costituente Onlus "Centro di Ascolto Telematico".
Riuscire a conciliare tutto seguendo le regole non è sempre possibile.
Ho aperto il conto Poste Pay perchè è il più economico e più sicuro sul mercato nazionale.
Il n° 4023 6004 0412 4119 intestato a Giuseppe Lupo.

GRAZIE

Un Saluto di Cuore
[SM=x1061963]
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