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19/10/2009 08:54 | |
Il Giudice designato,
sciogliendo fuori udienza la riserva;
letti gli atti e i documenti prodotti dalla difesa dei ricorrenti nel proc. civ.n.245/2000 R.G/C,
osserva quanto segue
Con ricorso ex artt.669 bis C.P.C. e 3 L.n.281/1998, depositato in data 23.6.2000 e ritualmente notificato, l'Adiconsum -Associazione nazionale difesa consumatori e ambiente- conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Torino, l'Alpha Club srl, con sede in Cuorgnè e l'Associazione Alpha Club, con sede in Torino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti; la ricorrente chiedeva accertarsi il compimento, da parte delle convenute, di arti illeciti e lesivi dei diritti dei consumatori e, conseguentemente, adottarsi, in via urgente, i provvedimenti ritenuti idonei all'eliminazione delle conseguenze dannose.
In particolare, l'Adiconsum concludeva chiedendo di inibire la prosecuzione di ogni attività all'associazione Alpha Club e alla sai Alpha Club e, in subordine, di inibire l'utilizzo dei Contratti e degli atti negoziali illegittimi; di disporre il sequestro conservativo ex art.672 C.P.C. dei conti correnti bancari e di ogni altra somma delle convenute, nominare un amministratore giudiziario, disporre l'immediata restituzione delle somme pagate da tutti i consumatori che hanno validamente esercitato il diritto di recesso; di ordinare la pubblicazione del provvedimento Su alcuni quotidiani a diffusione nazionale, a cura e spese delle convenute.
Allegava la ricorrente, a fondamento delle proprie domande, di aver ricevuto un numero rilevante di reclami di consumatori, i quali avevano sottoscritta dei contratti e versato delle somme alla Società Alpha Club, che si era rivelata un'organizzazione piramidale volta ad espandersi attraverso il sistema della rete amicale, utilizzato dalla cosiddetto "catene di S. Antonio".
I consumatori che ai erano rivolti all'Adiconsum assumevano di esser nati inizialmente invitati da una persona amica a partecipare a una festa presso un grande albergo della propria città; nel corso della riunione conviviale veniva loro presentata l'attività dell'Alpha Club da operatori della società stessa che, parlando da un palco e utilizzando persuasive tecniche di comunicazione, li convincevano a versare la quota decennale di adesione all'associazione Alpha Club, dell'importo di lire 7.200.000, e a sottoscrivere dei "contratti di associazione con vendita di servizi e sconti" oppure dei "contratti di procacciamento di affari".
Secondo la prospettazione della ricorrente, gli operatori Alpha Club, all'atto dell'adesione; spiegavano agli associati che il costo della tessera che consentiva di fruire di sconti per vacanze e acquisti di pacchetti di viaggi a prezzi vantaggiosi, era compensata dai guadagni ricavabili dall'attività dì procacciamento di analoghi contratti sulla base di elevate percentuali, garantite dall'Alpha Club nella seguente misura: una commissione dei 22,90% spettante a ciascun associato sulle prime due vendite e del 36,80 % su ogni vendita successiva, nonché un'ulteriore commissione del 13,88% su ogni vendita effettuata dall'associato da lui dipendente e una commissione aggiuntiva del 3,05% sulla quattro vendite effettuate dal due associati procacciatori da lui dipendenti
Il descritto sistema del procacciamento di affari si svolgeva, a dire della ricorrente, attraverso un'organizzazione piramidale, avente alla sua base i c.d. "silver members", i quali diventavano "gold members" nei momento in cui riuscivano a effettuare due vendite di tessere associative e successivamente diventavano "platinum members" qualora i primi due affiliati effettuavano, a loro volta, due vendite ciascuno.
Il coinvolgimento nella struttura gerarchica era alimentato da frequenti riunioni periodiche degli associati, durante le quali coloro che avevano raggiunto i gradi superiori esponevano i guadagni conseguiti come membri della società Alpha Club Assumeva, infine, la ricorrente che gli aderenti che si erano rivolti all'Adiconsum avevano mosso, varie contestazioni, in quanto alcuni, pur avendo esercitato il diritto di recesso previsto dal d.lgs. n.50/92 e dal contratto, non avevano ottenuto la restituzione della somma di lire 7.200.000, altri asserivano di aver ricevuto informazioni distorte ed errate, altri ancora contestavano, in generale, l'illiceità dell'operazione
A seguito di numerose denunce presentate da vari associati, inoltre, erano pendenti presso alcuna Procure dei procedimenti penali a carico dei legali rappresentanti della società Alpha Club.
Il Giudice disponeva l'instaurazione del contraddittorio e le convenute, benché ritualmente citate, non Si costituivano in giudizio nè comparivano all'udienza.
Interveniva in causa il P.M Con la comparsa 27.7.2000 e, ritenendo sussistente un interesse pubblico ai sensi dell'art.70, u.c., c.c.p., dichiarava che erano in corso indagini penali sull'attività di Alpha Club, avente connotazioni truffaldine e di contravvenzione al divieto del gioco d'azzardo di cui agli artt.718 e segg. C.P.; il P.M. aderiva al ricorso e alle conclusioni formulati da Adiconsum, in particolare per l'inibitoria dell'attività suddetti,
che risultava proseguire nonostante il sequestro dei locali della sede.
In esito alla discussione orale, all'udienza del 26.9.2000 il giudice si riservava di provvedere, alla stregua delle prove documentali offerte dalla ricorrente.
Ritiene il tribunale che le produzioni documentali della ricorrente dimostrino la fondatezza dell'azione cautelare urgente proposta da Adiconsum.
Va, preliminarmente osservato che sussiste la legittimazione attiva dell'Adiconsum a proporre la presente azione, in quanto a far data dal 29.31.1999, la stessa è iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, previsto dall'art.5 L.n.281/1998 (doc. 12 allegato al ricorso); deriva da ciò la legittimazione ad agire ex art.3 legge citata.
Sono ravvisabili nella fattispecie tutti i profili di illiceità del contratti conclusi da Alpha Club con i consumatori, delineati dalla ricorrente, per le considerazioni di seguito 'volte.
I contratti stipulati tra l'Alpha Club e i consumatori, variamente denominati "associazione con vendita di servizi e sconti" -doc n.2- "procacciamento di affari" (doc.3), iscrizione all'associazione" (doc.4), Sono contratti atipici che presentano alcuni caratteri dell'associazione in partecipazione, del mandato e dell'agenzia.
La validità ditali negozi va esaminata secondo il criterio di meritevolezza degli interessi realizzati, secondo il nostro ordinamento giuridico (art. 1322 C.C.); il requisito in esame non è attribuibile all'attività svolta da Alpha Club mediante i contratti di cui si è detto.
Oggetto del contratto associativo è l'offerta, da parte di Alpha Club ai propri membri, di sistemazioni alberghiere, di vacanze e viaggi a prezzi scontati e il correlativo impegno del contraente ad agire come procacciatore d'affari, per promuovere e sviluppare le vendite delle tessere di associazione Alpha Club, per conto di Alpha Club ad; il contratto prevede, inoltre, l'attribuzione di provvigioni sui contratti conclusi con nuovi acquirenti del pacchetto Alpha Club, secondo le percentuali e Il meccanismo specificati nei moduli contrattuali prodotti.
La fruizione di sconti, servizi e vantaggi offerta ai contraenti appare talmente generica da far ritenere nulli i negozi stipulati da Alpha Club con il pubblico degli utenti per indeterminatezza dell'oggetto; i contratti, infatti, non specificano il tipo di servizi o vantaggi utilizzabili dal contraente, ne l'entità degli sconti in termini percentuali e noti indicano - neppure per relationem - le località convenzionate, agli alberghi, compagnie aeree, tour operator ed esercizi che dovrebbero praticare le tariffe convenzionati; anche queste non espresse.
E' significativo osservare che dalle allegazioni della ricorrente e dal contenuto degli esposti e delle denunce proposti dai singoli soggetti interessati, prodotti in giudizio, non risulta che alcuno degli associati abbia mai, di fatto, frutto dei non meglio precisati sconti e condizioni vantaggiose.
Consegue da dà che la reale finalità e causa dei contratti, cui è conciato il versamento della quota associativa decennale di lire 7.200.000 e non già l'acquisto del generico pacchetto di agevolazioni e sconti ma l'accesso all'organizzazione e l'inserimento nella struttura piramidale finalizzata all'acquisizione di sempre nuovi adepti mediante l'attività di proselitismo e reclutamento svolti dal primi iscritti, remunerata dalla corresponsione di provvigioni ben individuate nel contratto stesso.
La peculiarità di tale previsione è l'elevato guadagno potenzialmente ricavabile dall'iniziale versamento dell'importo di lire 7.200.000 (il 22,90% O il 36,8% dell' incasso, v.doc.2, punti primo e secondo), sicuramente superiore dia reddività mediamente assicurata dalle usuali tipologie di investimenti finanziari, il tutto senza svolgere nessuna attività lavorativa ma solo quella di procurare nuovi associati.
L'importo anzidetto appare invece del tutto sproporzionato rispetto all'acquisizione della possibilità di sconti nel settore dei viaggi e delle vacanze, che ben possono essere ottenuti rivolgendosi direttamente presso agenzie di viaggi o comunque utilizzando normali canali commerciali senza necessità di iscrizione a specifiche associazioni.
La prevalente causa del contratto e la comune intenzione delle parti vanno perciò individuate nell'effettuazione dell'investimento iniziale di lire 7.200.000 non tanto per l'acquisto di servizi quanto per l'accesso all'organizzazione e alla possibilità, prospettata da Alpha Club, di realizzare elevati guadagni con il reperimento di nuovi soggetti da inserire nella rete di vendita piramidale.
La conclusione dei contratti associativi è funzionale alla realizzazione di una struttura di vendite a catena, il cui solo scopo è quello di incentivare il reclutamento di sempre nuovi associati, al fine di ottenere il versamento delle rispettive quote.
Discende da tali premesse che il contratto associativo Alpha Club, motivato dall'esclusiva finalità di vendita di tessere appare nullo per contrarietà all'ordine pubblico e illiceità della causa ex art 1343 CC.
L'attività concretamente posta in essere da Alpha CIub, inoltre, presenta i caratteri di sollecitazione e raccolta del risparmio tra il pubblico, svolta in carenza delle prescritte Autorizzazioni e in contrasto con l'esclusione espressa di cui all'art.3 dello statuto di Alpha Club srl., in relazione a tale aspetto sono in corso indagini penali per l'ipotesi di reato di illecita raccolta di risparmio in relazione al d.legs. n.385 del 1.9.1993 e d.legs n.58 del 24.2.1993.
Sotto altro profilo, l'offerta da parte di Alpha Club ai propri membri, contenuta nei contatti associativi, di sistemazioni in alberghi, appartamenti, ville e stazioni di villeggiatura in tutto il mondo a tariffe speciali va qualificata come attività di organizzazione e intermediazione dei servizi di viaggio e soggiorno, riservata alle agenzie di viaggio e turismo in forza della disciplina di cui alla legge 17.5.1983, n.217 e subordinata all'ottenimento di autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso dei requisiti indicati dall 'art.9 legge citata.
Poiché dal documento Il .9.2000, prodotto all'udienza del 26.9.2000 dalla difesa della ricorrente, risulta non esser mai stato concesso alcun nulla osta per l'esercizio di un'agenzia di viaggio alla società Alpha Club, va affermata l'illiceità e nullità dei contratti anche per tale aspetto.
La prestazione di servizi di viaggi e turismo da parte di un soggetto privo dell'autorizzazione regionale è infatti abusiva e, come tale, sanzionata sul piano penale e amministrativo e contraria alle nonne imperative di cui alla legge n.217 del 17.5.1983, che ha la finalità di tutelare sia i diritti dei clienti-consumatori, sia gli interessi professionali della categoria sia interessi pubblici di ordine generale volti a garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche; avuto riguardo alla rilevanza sociale ed economica delle stesse.
Ulteriore illecito ascrivibile all'Alpha Club è rappresentato dalla violazione dell'art. 11 d.l.vo 15.1.1992, n.50, in quanto i documenti prodotti attestano che a numerosi consumatori non Sono state restituite le somme pagate, pur avendo gli stessi esercitato il diritto di recesso previsto dall'art.4 d.I.vo citato.
Per lo considerazioni sin qui esposte, deve ritenersi accoglibile il ricorso in esame, ricorrendo giusti motiva di urgenza in considerazione della prosecuzione -nonostante il già disposto sequestro penale dei locali, come riferito dal P.M.- dell'attività dell'Alpha Club, volta a promuovere l'adesione all'associazione stessa e a riscuotere le quote associative
La misura da adottare, a tutela degli interessi dei consumatori e utenti non può che essere l'inibitoria dì tutta l'attività e dei comportamenti lesivi da parte di Alpha Club e Alpha Club srl, ivi compreso ovviamente l'utilizzo di tutta la modulistica contrattuale, nonché la pubblicazione del presente provvedimento su duo quotidiani a diffusione nazionale (La Stampa e La Repubblica), secondo le modalità richieste dalla ricorrente e meglio specificate in dispositivo, quale misura idonea a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate, ai sensi dell'art.3, lett.a) e c) legge n.281/1998.
Devono, invece, respingersi le ulteriori istanze formulate dalla ricorrente.
In particolare, la revoca o sostituzione degli amministratori in carica con altri amministratori di nomina giudiziale non può disporsi nella presente sede ditutela cautelare urgente dei consumatori, promossa da un'associazione di consumatori per gli interessi collettivi degli stessi, in conformità alle previsioni di cui alla citata legge n.281/1998.
L'art.2409 C.C. pacificamente applicabile solo alle società di capitali, prevede Una misura cautelare tipica, con il requisito soggettivo indicato dalla disposizione stessa (i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale e non l'associazione di consumatori).
Appare; inoltre. inconciliabile, sul piano logico, la prosecuzione dell'attività, sia pure attraverso un amministratore di nomina giudiziaria, con l'affermata totale illiceità dell'attività stessa nel suo complesso.
Neppure può autorizzarsi il sequestro conservativo dei conti bancari e di ogni altri somma degli enti resistenti, finalizzato alla conseguente restituzione delle somme pagate da tutti coloro che hanno validamente esercitato il diritto di recesso; si tratta, infatti, di strumenti di tutela patrimoniale pronunciabili nei confronti di ciascun singolo creditore, previo accertamento, sia pure sommario, delle rispettive ragioni di credito ma una simile pronuncia esula dall'ambito del presente procedimento di tutela collettiva, azionata dall'Adiconsum.
Conclusivamente, il ricorso dev'essere accolto e deve fissarsi il termine per l'instaurazione del giudizio di merito, ex art.669 octies C.P.C., in gg.trenta dalla comunicazione dell'avviso di deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
Visti gli art.669 bis e segg. C.P.C., 3 legge n.281/1998,
Accoglie il ricorso proposto da Adiconsum e, per l'effetto, inibisce alle convenute la prosecuzione di ogni attività dell'associazione Alpha Club e Alpha Club Srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore.
Ordina la pubblicazione del presente provvedimento, a cura e spese delle convenute, sui quotidiani "LA STAMPA" e "LA REPUBBLICA", con avviso di dimensioni non inferiori a cm. 20per30, con caratteri tipografici corpo 16 e recante l'indicazione degli estremi della controversia, dell'organo giudicante, delle parti del contenuto dell'attività lesiva.
Assegna termine di trenta gg. Dalla comunicazione dell'avviso di deposito del presente pro |