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Consiglio d’Europa - Raccomandazione 1805 (2007)

Ultimo Aggiornamento: 01/10/2007 19:05
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Blasfemia, insulti religiosi e linguaggio di odio contro persone sulla base della loro religione

assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta07/EREC1805.htm...

(traduzione non ufficiale – a cura di Simonetta Po)


1. L’Assemblea Parlamentare richiama la sua Risoluzione 1510 (2006) sulla libertà di espressione e il rispetto per le credenze religiose e reitera il suo impegno per la libertà di espressione (Articolo 10 della Convenzione Europea sui Diritti Umani) e la libertà di pensiero, coscienza e religione (Articolo 9 della Convenzione), che sono basi fondamentali della democrazia. La libertà di espressione non è applicabile unicamente ad espressioni che siano favorevolmente ricevute o considerate inoffensive, ma anche a quelle che potrebbero turbare, offendere o disturbare lo stato o qualsiasi settore della popolazione entro i limiti dell’Articolo 10 della Convenzione. Qualsiasi società democratica deve permettere il dibattito aperto su questioni relative alla religione e alle credenze.

2. L’Assemblea riconosce l’importanza del rispetto per, e della comprensione delle, diversità culturali e religiose in Europa e in tutto il mondo, e riconosce il bisogno di un dialogo costante. Rispetto e comprensione possono aiutare ad evitare frizioni all’interno della società e tra gli individui. Tutti gli esseri umani dovrebbero essere rispettati, indipendentemente dalla loro credenza religiosa.

3. Nelle società multiculturali è spesso necessario riconciliare la libertà di espressione e la libertà di pensiero, coscienza e religione. In alcuni casi potrebbe poi rendersi necessario applicare restrizioni a tali libertà. In base alla Convenzione Europea sui Diritti Umani, ogni restrizione di questo tipo deve essere prevista dalla legge, necessaria in una società democratica e proporzionata agli scopi perseguiti. Nel farlo, gli Stati godono di un margine di valutazione in quanto autorità nazionali e potrebbero necessitare l’adozione di soluzioni diverse che tengano conto delle caratteristiche specifiche di ogni società; l’uso di tale margine è soggetto alla supervisione della Corte Europea dei Diritti Umani.

4. In merito a blasfemia, insulti religiosi e discorsi di odio contro persone sulla base della loro religione, lo Stato è responsabile della determinazione di ciò che dovrebbe rilevare come reato penale entro i limiti imposti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani. In merito, l'Assemblea ritiene che la blasfemia, come insulto a una religione, non dovrebbe essere ritenuta un reato penale. Dovrebbe essere fatta distinzione tra questioni che riguardano la coscienza morale e quelle che riguardano ciò che è legale, questioni che riguardano il pubblico dominio e quelle che riguardano la sfera privata. Anche se al giorno d’oggi le incriminazioni in questo senso sono rare tra gli Stati membri, esse sono numerose in altri paesi del mondo.

5. L’Assemblea accoglie il rapporto preliminare adottato il 16-17 marzo 2007 dalla Commissione di Venezia in materia, e concorda con la Commissione di Venezia che in una società democratica i gruppi religiosi devono tollerare, così come qualsiasi altro gruppo, le dichiarazioni critiche pubbliche e il dibattito sulle loro attività, insegnamenti e credenze, posto che tali critiche non equivalgano a insulto gratuito o linguaggio di odio e non costituiscano incitamento al disturbo della pace pubblica o alla violenza e discriminazione contro gli aderenti di una particolare religione. Il dibattito pubblico, il dialogo e migliori capacità di comunicazione dei gruppi religiosi e dei media dovrebbero essere utilizzati al fine di abbassare la sensibilità quando essa ecceda livelli ragionevoli.

6. Ricordando la sua Raccomandazione 1720 (2005) su educazione e religione, l’Assemblea enfatizza il bisogno di maggior comprensione e tolleranza tra individui di religioni diverse. Laddove persone di religioni diverse conoscono di più sulla religione e la sensibilità religiosa altrui, gli insulti religiosi avranno meno probabilità di scaturire dall’ignoranza.

7. In tale contesto, l’Assemblea accoglie l’iniziativa delle Nazioni Unite di istituire un nuovo organismo chiamato “Alleanza di Civiltà” per studiare e sostenere i contatti tra le società musulmane e quelle cosiddette occidentali, ma ritiene che tale iniziativa debba essere ampliata ad altri gruppi religiosi e non religiosi.

8. L’Assemblea richiama la giurisprudenza rilevante sulla libertà di espressione in base all’Articolo 10 della Convenzione Europea sui Diritti Umani sviluppata dalla Corte Europea dei Diritti Umani. Laddove esistano poche possibilità di restrizioni al linguaggio politico o al dibattito di questioni di pubblico interesse, la Corte accetta un più ampio margine di valutazione da parte degli Stati contraenti quando regolano la libertà di espressione in relazione a questioni soggette a offendere convinzioni personali intime nell’ambito della sfera della morale o, in particolare, della religione.

9. Tuttavia l’Assemblea sottolinea che questo margine di valutazione non è illimitato e che qualsiasi restrizione alla libertà di espressione deve conformarsi alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani. La libertà di espressione – garantita dall’Articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti Umani – è di vitale importanza per qualsiasi società democratica. In accordo con lo Statuto del Consiglio d’Europa, il riconoscimento comune dei valori democratici è la base per l’appartenenza al Consiglio d’Europa.

10. L’Assemblea è consapevole che, in passato, legge nazionale e pratica relativa alla blasfemia e ad altre offese religiose riflettevano spesso la posizione dominante di religioni particolari in Stati individuali. In vista di una maggiore diversità di credenze religiose in Europa e del principio democratico di separazione tra stato e religione, le leggi sulla blasfemia dovrebbero essere riviste dagli Stati membri e partecipanti.

11. L’Assemblea fa notare che in base alla Convenzione Internazionale sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale, le parti firmatarie sono obbligate a condannare la discriminazione e a intraprendere misure efficaci contro di essa. Tutti gli Stati membri firmatari di questa convenzione devono assicurarsi che i membri di una particolare religione non siano né privilegiati né svantaggiati in base alle leggi sulla blasfemia e reati correlati.

12. L’Assemblea riafferma che i discorsi di odio contro le persone, siano essi su basi religiose o diverse, dovrebbero essere sanzionati dalla legge in accordo con la Raccomandazione di Politica Generale N. 7 sulla legislazione nazionale per combattere il razzismo e la discriminazione razziale, prodotta dalla Commissione Europea contro il Razzismo e l’Intolleranza. Affinché il linguaggio venga qualificato in questo senso come linguaggio di odio, è necessario che esso sia diretto contro una persona o uno specifico gruppo di persone. La legge nazionale dovrebbe sanzionare le affermazioni che incitino affinché una persona o gruppo di persone siano soggette a odio, discriminazione o violenza sulla base della loro religione.

13. L’Assemblea enfatizza che la libertà di religione come protetta dall’Articolo 9 della Convenzione Europea sui Diritti Umani protegge anche le religioni nei loro valori fondanti in relazione ai propri seguaci. Mentre le religioni sono libere di sanzionare in senso religioso qualsiasi infrazione religiosa, tali sanzioni non devono minacciare la vita, l’integrità fisica, la libertà o la proprietà di un individuo o i diritti umani e civili delle donne. In tale contesto, l’Assemblea richiama la sua Risoluzione 1535 (2007) sulle minacce alla vita e alla libertà di espressione dei giornalisti e condanna fermamente le minacce di morte emesse da leader musulmani contro giornalisti e scrittori. Gli Stati membri hanno l’obbligo di proteggere gli individui contro le sanzioni religiose che minaccino il diritto alla vita e il diritto alla libertà e sicurezza di una persona in base agli Articoli 2 e 5 della Convenzione Europea sui Diritti Umani. Nessuno Stato ha nemmeno il diritto di imporre esso stesso tali sanzioni per reati religiosi.

14. L’Assemblea fa notare che gli Stati membri hanno l’obbligo in base all’Articolo 9 della Convenzione Europea sui Diritti Umani di proteggere la libertà di religione, compresa la libertà di manifestare la propria religione. Ciò richiede la protezione contro il disturbo di altri a tale manifestazione. Tuttavia questi diritti potrebbero a volte essere soggetti a certe limitazioni giustificate. La sfida posta alle autorità è su come raggiungere un giusto equilibrio tra gli interessi degli individui in quanto membri di una comunità religiosa nell’assicurare il rispetto del loro diritto a manifestare la loro religione o il loro diritto all’educazione, e l’interesse pubblico generale o i diritti e gli interessi altrui.

15. L’Assemblea ritiene che, ove sia necessario in una società democratica in accordo con l’Articolo 10, paragrafo 2 della Convenzione Europea sui Diritti Umani, la legge nazionale dovrebbe sanzionare unicamente le espressioni relative a questioni religiose che disturbino intenzionalmente e gravemente l’ordine pubblico e incitino alla violenza pubblica.

16. Essa invita i parlamenti nazionali a iniziare azioni legislative e di controllo in merito all’attuazione nazionale di questa Raccomandazione.

17. L’Assemblea raccomanda che il Comitato dei Ministri:

17.1 prenda nota della Risoluzione 1510 (2006) sulla libertà d’espressione e rispetto per le credenze religiose unitamente a questa Raccomandazione e inoltri entrambi i testi ai ministri e autorità nazionali competenti;

17.2 si assicuri che legge e pratica nazionale:

17.2.1. permettano il dibattito aperto su questioni relative a religioni e credenze e non privilegino in
questo senso una particolare religione, il che sarebbe incompatibile con gli Articoli 10 e 14 della Convenzione Europea sui Diritti Umani;

17.2.2. sanzionino dichiarazioni che incitino affinché una persona o gruppo di persone siano
soggetti a odio, discriminazione o violenza sulla base della loro religione o su qualsiasi altra base;

17.2.3 proibiscano azioni che disturbino intenzionalmente e gravemente l’ordine pubblico e invitino
alla pubblica violenza con riferimenti a questioni religiose, ove sia necessario in una società democratica in accordo con l’Articolo 10, paragrafo 2 della Convenzione Europea sui Diritti Umani;

17.2.4 vengano revisionati al fine di depenalizzare la blasfemia come insulto alla religione;

17.3 incoraggi gli Stati membri a firmare e ratificare il Protocollo N. 12 della Convenzione Europea sui Diritti Umani (CETS N. 177);

17.4 istruisca il suo Comitato Guida competente a delineare linee guida per i ministri nazionali della giustizia intese a facilitare l’attuazione delle raccomandazioni contenute al paragrafo 17.2 di cui sopra;

17.5 istruisca il suo Comitato Guida competente a delineare linee guida per i ministri nazionali dell’educazione intese ad accrescere comprensione e tolleranza tra studenti di religioni diverse;

17.6 inizi attraverso i propri ministri degli esteri nazionali un lavoro a livello di Nazioni Unite al fine di assicurare che:

17.6.1 si faciliti l’attuazione delle raccomandazioni contenute al paragrafo 17.2 di cui sopra;

17.6.1. legge e pratica nazionale degli Stati firmatari della Convenzione Internazionale
sull’Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione Razziale non privilegi persone di una particolare religione;

17.6.2 il lavoro della Alleanza delle Civiltà eviti lo stereotipo della cosiddetta cultura “occidentale”, amplifichi la sua portata ad altre religioni mondiali e promuova dibattiti più aperti tra diversi gruppi religiosi e con gruppi non religiosi;

17.7 condanni per conto dei propri governi qualsiasi minaccia di morte e incitamento alla violenza di leader e gruppi religiosi emessi contro persone che abbiano esercitato il proprio diritto alla libertà di espressione su questioni religiose;

17.8 inviti gli Stati membri a intraprendere più iniziative per promuovere la tolleranza, in cooperazione con la Commissione Europea contro il Razzismo e l’Intolleranza (ECRI).


1 Assembly debate on 29 June 2007 (27th Sitting) (see Doc. 11296, report of the Committee on Culture, Science and Education, rapporteur: Mrs Hurskainen, Doc. 11319, opinion of the Committee on Legal Affairs and Human Rights, rapporteur: Mr Bartumeu Cassany, and Doc. 11322, opinion of the Committee on Equal Opportunities for Women and Men, rapporteur: Mr Dupraz). Text adopted by the Assembly on 29 June 2007 (27th Sitting).
************************

Vitale





La giustizia di ogni luogo é l'ingiustizia di ogni luogo.
Martin Luther King
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01/10/2007 18:38
 
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Re: Blasfemia, insulti religiosi e linguaggio di odio contro persone sulla base della loro religione
Vitale, 01/10/2007 15.16:


assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta07/EREC1805.htm...

(traduzione non ufficiale – a cura di Simonetta Po)


1. L’Assemblea Parlamentare richiama la sua Risoluzione 1510 (2006) sulla libertà di espressione e il rispetto per le credenze religiose e reitera il suo impegno per la libertà di espressione[DIM]13pt (Articolo 10 della Convenzione Europea sui Diritti Umani) e la libertà di pensiero, coscienza e religione (Articolo 9 della Convenzione), che sono basi fondamentali della democrazia. La libertà di espressione non è applicabile unicamente ad espressioni che siano favorevolmente ricevute o considerate inoffensive, ma anche a quelle che potrebbero turbare, offendere o disturbare lo stato o qualsiasi settore della popolazione entro i limiti dell’Articolo 10 della Convenzione. Qualsiasi società democratica deve permettere il dibattito aperto su questioni relative alla religione e alle credenze.

5. ...i gruppi religiosi devono tollerare...le dichiarazioni critiche pubbliche e il dibattito sulle loro attività, insegnamenti e credenze...

11. ...le parti firmatarie sono obbligate a condannare la discriminazione e a intraprendere misure efficaci contro di essa.
12. L’Assemblea riafferma che i discorsi di odio contro le persone, siano essi su basi religiose o diverse, dovrebbero essere sanzionati dalla legge ... La legge nazionale dovrebbe sanzionare le affermazioni che incitino affinché una persona o gruppo di persone siano soggette a odio, discriminazione o violenza sulla base della loro religione.

(il grassetto è mio, così come il carattere gigante)


Ho citato solo alcuni aspetti più forti.
Va da sè che è importante anche il fatto che le leggi religiose non possono prevaricare quelle della costituzione europea ed internazionale sui diritti umani fondamentali.

Come è evidente pian piano ci si avvicina a regolamentare questo vergognoso capitolo della discriminazione e della violazione delle libertà di pensiero, di espressione, di assenso, di dissenso, di coscienza, di scelta etc.

Pyccolo











01/10/2007 18:58
 
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Chissa' se questo discorso sulla discriminazione e' valido anche per la pratica della scomunica della CCR!

[SM=x1061934] [SM=x1061934] [SM=x1061983]
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01/10/2007 19:05
 
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Re:
pcerini, 01/10/2007 18.58:

Chissa' se questo discorso sulla discriminazione e' valido anche per la pratica della scomunica della CCR!

[SM=x1061934] [SM=x1061934] [SM=x1061983]




Credo proprio di sì.
Suppongo che si stia arrivando al capolinea.
Se leggi fra le righe dovresti riuscire ad intravvedere la soluzione per sconfiggere lo scempio della scomunica cattolica e di quelle di tutti i tempi e d'ogni religione.

Speriamo bene.
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