La Cassazione: il mobbing non è reato
Possibile solo il risarcimento
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sentenza conferma una decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Secondo i magistrati la fattispecie non è prevista dal nostro codice penale
La Cassazione: il mobbing non è reato
Possibile solo il risarcimento
ROMA - Il mobbing non è un reato previsto dal nostro codice penale. Dunque chi malauguratamente incappa in vessazioni sul luogo di lavoro, può soltanto intraprendere una causa civile e chiedere il risarcimento del danno.
E' quanto spiega la Cassazione (quinta sezione penale, sentenza n.33624) confermando la decisione del gup di Santa Maria Capua Vetere che aveva pronunciato il non luogo a procedere dei confronti di un preside.
Il dirigente scolastico era stato accusato da una docente di "lesioni personali volontarie gravi in ragione dell'indebolimento permanente dell'organo della funzione psichica", in sostanza mobbing.
Il giudice, però, aveva ritenuto "insostenibile" la tesi, espressa dall'accusa e dal consulente tecnico, rilevando che non era possibile individuare un atto a cui fossero riconducibili le cause della malattia della docente.
Contro tale sentenza, il pm e la parte offesa si erano rivolti alla Suprema Corte,la quale però ha rigettato i ricorsi. "Con la nozione di mobbing - spiegano i giudici della Cassazione - si individua la fattispecie relativa ad una condotta che si protragga nel tempo con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del lavoratore, onde considerare una vera e propria condotta persecutoria posta in essere dal preposto sul luogo di lavoro".
Difficile, però, inquadrare la fattispecie "in una precisa figura incriminatrice, mancando in seno al codice penale questa tipicizzazione". La figura di reato più vicina ai connotati caratterizzanti il mobbing, si spiega nella sentenza, "è quella descritta dall'articolo 572 c.p.
(maltrattamenti), commessa da persona dotata di autorità per l'esercizio di una professione".
Nel caso in questione, la Suprema Corte, ha dunque ritenuto corretta ed esaustiva la motivazione addotta dal gup, poichè "non è dato vedere - sottolineano i giudici - quale azione possa ritenersi illecita e causativa della malattia della docente".
(29 agosto 2007)
[Modificato da pcerini 29/08/2007 16:58]